Secondo quanto affermato da C.T. Prov. Vicenza 25.1.2018 n. 74/3/18, l’avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato in via ordinaria è affetto da nullità insanabile per violazione dell’art. 42 del DPR 600/73, in quanto privo di sottoscrizione.
Solamente gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati derivanti da attività di carattere seriale (come alcune tipologie di accertamenti parziali), secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 2.11.2010 n. 4114, possono contenere l’indicazione del nominativo a stampa in luogo della firma autografa.