In caso di concessione di un’auto in uso promiscuo al dipendente, può essere stabilita la corresponsione di un corrispettivo fatturato superiore al valore forfetario definito ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
In tale ipotesi, sotto il profilo IVA, per la messa a disposizione del personale dipendente di veicoli stradali a motore, la base imponibile IVA è pari al corrispettivo.
Lato dipendente, ai fini delle imposte sui redditi non emerge alcun fringe benefit imponibile, posto che, ove il dipendente corrisponda un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 1/2007, § 17.1.A).