Auto concessa in uso promiscuo al dipendente – Corrispettivo superiore al valore forfetario – Assenza di fringe benefit imponibile

In caso di concessione di un’auto in uso promiscuo al dipendente, può essere stabilita la corresponsione di un corrispettivo fatturato superiore al valore forfetario definito ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
In tale ipotesi, sotto il profilo IVA, per la messa a disposizione del personale dipendente di veicoli stradali a motore, la base imponibile IVA è pari al corrispettivo.
Lato dipendente, ai fini delle imposte sui redditi non emerge alcun fringe benefit imponibile, posto che, ove il dipendente corrisponda un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 1/2007, § 17.1.A).

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