L’art. 2 co. 1-bis del DLgs. 446/97 (che ha delineato la nozione di autonoma organizzazione ai fini IRAP con riferimento ai medici convenzionati con le strutture ospedaliere) si ritiene applicabile soltanto all’attività svolta in forma individuale. In questo senso, sembrano deporre il tenore letterale del dato normativo e la Relazione tecnica al Ddl. di stabilità 2016.
Così, per le attività svolte in forma associata, occorre rifarsi ai principi elaborati dalla giurisprudenza.
In particolare, secondo Cass. SS. UU. 7371/2016 e 7291/2016, le associazioni di medici (al pari delle altre associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici) sono sempre soggette ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.
A tale principio generale fanno eccezione le forme associative tipiche della c.d. medicina di gruppo. In questo caso, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, occorre accertare la presenza di un’autonoma organizzazione (secondo i criteri definiti da Cass. 7291/2016).