Con la sentenza 14.4.2016 n. 7371, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate riguardo all’ordinanza interlocutoria 3870/2015, con la quale si chiedeva di valutare se vadano sempre assoggettate ad IRAP le attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti insussistente l’autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
In conformità alla sentenza 7291/2016, i giudici di legittimità hanno ribadito che, a norma dell’art. 2 del DLgs. 446/97, “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione. Atteso che l’art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.