Il Tribunale di Perugia, nella sentenza 19.2.2016, ha stabilito che ha effetto esclusivamente nei rapporti interni tra i soci il patto con cui si stabilisce la necessità dell’autorizzazione da parte del socio accomandante per il compimento di determinate operazioni ad opera dell’amministratore.
Pertanto, la mancata autorizzazione non inficia la validità dell’atto compiuto nei confronti dei terzi e fa sorgere solo il diritto dell’accomandante al risarcimento del danno.