Con i neo introdotti artt. 10-quater e 10-quinques della L. 212/2000, riferiti rispettivamente all’autotutela obbligatoria e facoltativa, il legislatore supera il principio oramai consolidato in giurisprudenza per cui l’impugnazione del diniego di autotutela, quale atto discrezionale, è impugnabile solo a fronte dell’indicazione dell’esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 1.12.2023 n. 33610).
Per effetto del DLgs. 219/2023, attuativo L. 111/2023, sarà impugnabile il diniego sia espresso che tacito per l’autotutela obbligatoria, mentre per l’autotutela facoltativa l’impugnabilità è limitata al solo diniego espresso, senza che rilevi il suddetto l’interesse e a prescindere della definitività dell’atto.
Tuttavia, considerato che non è impugnabile il diniego tacito per l’autotutela facoltativa, l’effetto è quello di sottrarre una tutela al contribuente: infatti, viene sostanzialmente meno il diritto del medesimo ad avere una risposta all’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria.