Avviso di accertamento – Particolare e motivata urgenza – Legittimità – Condizioni

Il 31.12.2016 decade il potere di accertamento per le dichiarazioni presentate entro il 31.12.2012 (periodo d’imposta 2011) e per quelle omesse relative al 2010. In questo periodo dell’anno, alcuni uffici notificano processi verbali motivati da ragioni di urgenza per poi emettere, entro fine anno, l’avviso di accertamento relativo ai predetti periodi d’imposta.
Tale comportamento è contestabile nella misura in cui le addotte ragioni di urgenza siano meramente strumentali ad evitare la decadenza dal potere di accertamento. Di norma, infatti, devono trascorrere 60 giorni dal termine del controllo prima di emettere l’atto impositivo onde consentire al contribuente di presentare eventuali memorie difensive (art. 12 co. 7 della L. 212/2000); per concedere questa possibilità i pvc avrebbero dovuto essere consegnati, al massimo, entro il 31.10.2016 in modo da poter emettere e notificare l’eventuale accertamento il 31.12 (ultimo giorno utile per rettificare il periodo di imposta 2011).
In sede giurisprudenziale si ritiene pacifica l’applicazione della norma nelle ipotesi di accesso presso i locali del contribuente (Cass. 18184/2013), mentre alcuni dubbi restano per i controlli in ufficio (c.d. “a tavolino”).

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