Il Ministero della Giustizia, con la circolare esplicativa 3.10.2016 del dipartimento Affari di Giustizia, ha rilasciato alcuni chiarimenti con riguardo alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato ai sensi del DM 15.7.2016.
Si ricorda che la funzionalità per esercitare l’opzione per utilizzare il credito in compensazione ed effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma sarà resa disponibile ai soli utenti registrati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con il ruolo di libero professionista. Gli utenti dovranno altresì aver comunicato in piattaforma l’iscrizione ad un albo degli avvocati e il possesso di un certificato di firma digitale.
Inoltre, tra le altre cose, viene precisato che le uniche fatture per le quali l’avvocato può esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti.