La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.11.2023 n. 47535, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 del RD 267/42 (oggi confluiti negli artt. 322 co. 1 lett. b) e 329 co. 1 del DLgs. 14/2019), ha precisato, tra l’altro, che:
– in ragione dell’elemento soggettivo richiesto, si distingue tra due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: “generica” e “specifica”;
– le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale potrebbero concorrere. La bancarotta di tipo specifico (per sottrazione, falsificazione o distruzione), infatti, potrebbe anche riguardare solo una parte delle scritture contabili, potendo per le altre risultare una tenuta disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
– la contestazione alternativa di queste fattispecie non implica alcun vizio di indeterminatezza dell’impugnazione. Anzi, in tal caso, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – potrebbe divenire superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (anch’essa contestata).