La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.7.2024 n. 28941, ha precisato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare (ex artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 del RD 267/42) è un reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, nella sua incidenza negativa sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare.
Ai fini della prova del reato, quindi, il giudice non può basarsi solo sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale.
È un’interpretazione costituzionalmente orientata del reato in questione ad imporre di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all’idoneità “ex ante” degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori in un ragionevole ambito spazio-temporale (vale a dire nella c.d. zona di rischio penale, da intendersi come prossimità dello stato insolvenza); ambito che, conosciuto dall’agente, dovrebbe orientare ogni sua iniziativa.
Questo giudizio “ex ante”, peraltro, deve attenere sia al momento dell’azione tipica che alla permanenza della medesima situazione fino al momento di apertura della procedura concorsuale.