Con la circ. 18.7.2017 n. 3, l’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, la norma che subordina la fruizione dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”:
– al possesso dei requisiti necessari per il rilascio della tipologia di DURC utile a tal fine, ossia la regolarità contributiva e l’assenza di violazioni di determinate norme in materia di condizioni di lavoro, le quali, se accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, ostano alla regolarità necessaria all’accesso alle agevolazioni per il periodo (da 3 a 24 mesi) indicato (art. 8 del DM 30.1.2015);
– all’osservanza degli “altri obblighi” previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi, di qualsivoglia livello, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
In particolare, si precisa che:
– mentre l’assenza del DURC determina, in maniera definitiva, l’impossibilità di godere dei benefici di cui usufruisce l’intera compagine aziendale;
– le violazioni afferenti al rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui i benefici si riferiscono, senza influire sugli altri benefici di cui goda la compagine.