La Cass. 30.8.2016 n. 17421 ha stabilito che, così come già deciso in ambito IVA con la pronuncia 6200/2015, anche in relazione alle imposte sul reddito deve ritenersi che il contribuente comodatario di un immobile presso cui svolge l’attività d’impresa abbia il diritto di dedurre le relative spese di ristrutturazione, ancorché l’immobile sia di proprietà di terzi (il comodante). Deve, comunque, ritenersi irrilevante, per la deducibilità di tali spese, la relativa disciplina civilistica, nonché gli eventuali accordi tra le parti.
In tema di deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su beni immobili condotti in comodato o locazione, i giudici di legittimità non hanno ancora maturato una posizione univoca, sebbene gli ultimi pronunciamenti, compreso quello in oggetto, sembrino indirizzarsi a favore del contribuente.