Ai sensi dell’art. 38 co. 5 del DL 331/93, non costituisce acquisto intracomunitario l’invio in Italia, da parte di un soggetto passivo Ue, di beni che devono essere sottoposti a opere di perfezionamento o a manipolazioni usuali, comprese le prestazioni di manutenzione e riparazione, purché gli stessi beni siano rispediti, successivamente, al soggetto comunitario da cui erano stati inizialmente inviati. Non si configura un acquisto intracomunitario neppure nell’ipotesi in cui il cessionario si avvalga di un soggetto terzo, in Italia, per eseguire le operazioni di manutenzione e riparazione.
In tal caso, il primo cessionario deve emettere fattura nei confronti del soggetto passivo IVA che esegue materialmente la prestazione, applicando l’imposta, in quanto la prestazione si intende effettuata in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72.
Inoltre, allo scopo di vincere la presunzione di acquisto, è opportuno che sia il soggetto incaricato delle manutenzioni e riparazioni, sia il soggetto terzo esecutore compilino il registro di cui all’art. 50 co. 5 del DL 331/93, evidenziando quale sia il soggetto presso il quale si trovano i beni.