Il DLgs. 139/2015 ha eliminato le disposizioni relative ai conti d’ordine, con decorrenza dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016.
In particolare, è stato abrogato l’art. 2424 co. 3 c.c., ai sensi del quale “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.
Parallelamente, è stato sostituito l’art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., stabilendo che l’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale deve essere fornita nella Nota integrativa.
Inoltre, devono essere distintamente indicati “gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”.