L’orientamento della C.T. Prov. Milano, in materia di riscossione della tassa automobilistica, sembrerebbe quello di ritenere che l’esclusione della responsabilità solidale per le società di leasing sui “bolli auto” non pagati dai propri clienti non sia retroattiva, ma operi solo per i periodi di imposta successivi ad agosto 2015 (data di entrata in vigore della L. 125/2015). Nello specifico i giudici hanno ritenuto che la norma introdotta dal DL 78/2015 non sia una norma interpretativa, ma innovativa, e come tale possa operare soltanto per il futuro.