L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti, che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, prevista dall’art. 1 co. 50 della L. 208/2015:
– si può estendere alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, a condizione che tali somme si sostanzino in meri rimborsi spese, anche forfetari, ma di modico valore;
– non può mai trovare applicazione nei confronti del personale docente e amministrativo.