Sulla base del documento Commissione Europea 24.12.2020 relativo all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (UE) e dalla Comunità europea dell’Energia atomica (EURATOM), si rileva, fra l’altro, che, a partire dall’1.1.2021:
– trova applicazione un principio generale di “continuità” di validità delle norme UE, secondo cui i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva IVA 2006/112/CE si applicano per 5 anni dopo la fine del periodo transitorio in relazione alle operazioni, effettuate prima del termine del periodo transitorio, che presentano un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro dell’UE;
– in forza di tale principio, le operazioni che hanno per oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto inizio in vigenza del periodo transitorio e conclusione quando detto periodo è finito mantengono la natura di operazioni intra-UE.