La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall’1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020. Possono, inoltre, continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima dell’1.1.2021.