La disciplina degli irreperibili per la notifica delle cartelle di pagamento è contenuta nell’art. 26 del DPR 602/73, che, per quanto non disposto, rinvia all’art. 60 del DPR 600/73.
Schematizzando, ne deriva che:
– se, all’atto della notifica, il contribuente risulta momentaneamente assente, l’agente notificatore deve utilizzare la procedura per gli irreperibili relativi, quindi depositare l’atto presso la casa comunale, affiggere avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dare notizia di ciò al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come prescrive l’art. 140 c.p.c., richiamato, a sua volta, dall’art. 60 del DPR 600/73, e la notifica si perfeziona nel momento di ricezione della raccomandata;
– ove, di contro, il contribuente risulti trasferitosi in luogo sconosciuto, l’agente notificatore, dopo aver indicato nella relata le ricerche effettuate, si limita a depositare l’atto nella casa comunale, e la notifica si perfeziona il giorno successivo.
La notifica deve avvenire però secondo le norme ordinarie se il contribuente, in maniera regolare, ha semplicemente cambiato residenza o indirizzo, effettuando le dovute variazioni anagrafiche.