Con la circolare n. 7 del 20.1.2016, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e i criteri da adottare per individuare le strutture competenti per territorio, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che dall’1.1.2016 vengono concessi dalla sede dell’INPS territorialmente competente (ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 148/2015, attuativo del Jobs Act per quanto riguarda il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).
In particolare, la struttura territorialmente competente è individuata in base ai seguenti criteri:
-se l’unità produttiva è ubicata nella medesima Provincia dove è iscritta l’azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda stessa;
-se l’unità produttiva è ubicata in una Provincia diversa, la sede INPS competente a ricevere la domanda sarà quella ove è ubicata l’unità produttiva;
-se l’unità produttiva, oltre ad essere “fuori Provincia” rispetto alla sede INPS (presso cui è iscritta l’azienda di riferimento), è ubicata in un’area metropolitana o in una Provincia con almeno un’Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata la predetta unità produttiva.