Cassazione: Licenziamento legittimo per uso improprio del congedo parentale

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha utilizzato il periodo di congedo parentale per svolgere un’attività lavorativa parallela nel settore della compravendita di automobili.

La sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025 sottolinea come l’utilizzo del congedo parentale per scopi diversi dalla sua funzione primaria costituisca un abuso del diritto che può giustificare il provvedimento di licenziamento.

Il caso esaminato riguarda un padre che, durante il periodo di congedo parentale retribuito previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, si è dedicato alla compravendita di autovetture. La Corte ha ribadito che la finalità del congedo parentale è quella di garantire al figlio la presenza e l’assistenza affettiva dei genitori nei primi anni di vita, non di permettere lo svolgimento di altre attività professionali.

I giudici hanno evidenziato come questo comportamento non solo violi i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, ma rappresenti anche un disvalore sociale, in quanto tradisce lo scopo dell’istituto del congedo parentale.

La Suprema Corte ha respinto l’argomentazione del lavoratore secondo cui l’attività professionale svolta non gli impediva di assistere il minore, ribadendo che il congedo parentale è un diritto potestativo finalizzato esclusivamente a garantire la presenza del genitore per il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e il suo inserimento nella famiglia. Non è rilevante, secondo la Corte, che l’attività lavorativa parallela possa contribuire a una migliore organizzazione familiare.

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