Per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione originaria o realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 31.7.2024 al 17.1.2025, una o più comunicazioni integrative.
Secondo le istruzioni per la compilazione del modello, tale comunicazione integrativa può essere presentata per indicare gli investimenti:
– realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
– realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.
Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Lavori già effettuati – Novità del DL 39/2024 convertito – Irrilevanza delle varianti ai progetti
Ai sensi dell’art. 2-bis del DL 11/2023 “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
Seppur la norma di interpretazione autentica si riferisca alle disposizioni dell’art. 1 co. 894 della L. 197/2022 e dell’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023, parrebbe che il principio in essa contenuto possa applicarsi anche a quelle recate dall’art. 1 co. 2 e 3 del DL 39/2024.
Ciò, in quanto l’art. 2-bis del DL 11/2023 è una norma espressamente interpretativa.
Bonus assunzioni
L’art. 4 D.Lgs. 216/2023, di attuazione della prima parte della riforma dell’Irpef, disciplina l’agevolazione fiscale
legata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. In linea generale, la norma prevede, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2023, che il costo del personale neo assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, sia
maggiorato di una percentuale del 20%.
Di fatto si tratta di una maggiorazione che, da un punto di vista fiscale, genererà una variazione in diminuzione da
effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione è applicabile solo se il numero complessivo dei lavoratori, comprensivo di quelli a tempo
determinato, è cresciuto, in capo alla singola entità, rispetto al 2023.
Rivalutazione partecipazioni e terreni
La legge di Bilancio 2024 ha esteso le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola anche agli asset posseduti alla data del 1.01.2024. A queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva
con aliquota al 16%.
E’ prevista, inoltre, la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche
riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti
alla data del 1.01.2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con
aliquota al 16%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30.06.2024, con il pagamento di un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull’importo
delle rate successive alla prima. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
30.06.2024.
Crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 – Utilizzo in compensazione mediante il modello F24 – Termine del 30.9.2023
I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al III trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 30.9.2023.
Il modello F24 deve essere presentato:
– esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzando gli specifici codici tributo istituiti per ciascuna agevolazione.
Anche i cessionari, ove sia stata presentata la comunicazione di cessione entro lo scorso 20.9.2023, dovranno utilizzare i suddetti crediti entro il 30.9.2023.
In merito al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687, che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili (con istanza dal 5.10.2023) con particolare riguardo ai crediti “edilizi”, non è chiaro se il riferimento al provv. 30.6.2022 n. 253445 sui crediti energia sia un semplice refuso o se l’Agenzia intenda estendere tale possibilità anche a tali agevolazioni (comunque non applicabile ai crediti in esame vista la scadenza del 30.9.2023).
Bonus psicologo – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”) – Ammissione di nuovi aventi diritto (messaggio INPS 26.9.2023 n.3356)
Con il messaggio 26.9.2023 n. 3356, l’INPS informa di aver provveduto alla verifica delle risorse regionali e provinciali residue e allo scorrimento delle rispettive graduatorie ai fini dell’ammissione di nuovi aventi diritto al c.d. bonus psicologo ex art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021, attuato con il DM 31.5.2022.
I nuovi beneficiari ammessi al contributo possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”.
Il beneficio dovrà essere utilizzato entro 180 giorni.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito di imposta – Spese sostenute nel 2021 – Riapertura del canale informatico dal 9 al 13.5.2022 (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21)
Nella ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21 viene reso noto che le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione), di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13.5.2022.
Rispondendo alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, quindi, dal 9 al 13.5.2022 sarà possibile:
– inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29.4.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
– ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29.4.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – Acquisti di elettrodomestici – Nuove etichette energetiche (risposta interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08007)
Ai fini della fruizione del bonus mobili per l’acquisto di elettrodomestici dall’1.1.2022, nella risposta all’interrogazione parlamentare del 4.5.2022 n. 5-08007, il MITE ha ritenuto siano applicabili i requisiti minimi di classe energetica previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 nella versione ante L. 234/2021.
Non sono infatti state ancora recepite in Italia le previsioni del regolamento 2017/1369/Ue della Commissione europea che stabiliscono per alcuni elettrodomestici l’introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++) a partire dall’1.3.2021.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Lavoratore transfrontaliero – Soggetto titolare di reddito fondiario – Fruibilità dell’agevolazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 486)
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 486/2020, ha precisato che un contribuente proprietario di una casa in Italia, e quindi titolare del relativo reddito fondiario, può beneficiare del superbonus del 110% (essendo con molta probabilità incapiente d’imposta, il contribuente potrà optare per la cessione/sconto sul corrispettivo).
Il lavoratore frontaliero proprietario, assieme al coniuge, della casa di abitazione, quindi, in quanto proprietario, risulta titolare del relativo reddito fondiario imponibile in Italia.
Tale reddito fondiario, in quanto riferito alla casa di abitazione, è verosimilmente neutralizzato dalla deduzione spettante dal reddito complessivo, ai sensi del co. 3-bis dell’art. 10 del TUIR, in misura pari al “reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze”, ma ciò è irrilevante, perché la condizione che deve essere soddisfatta è “soltanto” quella della titolarità di redditi imponibili.
Ipotesi di proroga delle agevolazioni edilizie – Novità del documento programmatico di bilancio 2021
Secondo quanto si legge in un comunicato del MEF con riguardo al documento programmatico di bilancio, tutte le detrazioni “edilizie” in scadenza al 31.12.2020 dovrebbero essere prorogate al 31.12.2021.
In particolare, nella Tabella III.1.12 riportata a pagina 25 del documento, si legge chiaramente che nella manovra complessiva che verrà varata dal Governo con la legge di bilancio, uno spazio finanziario è riservato alla proroga al 31.122021:
– della detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 90% delle spese sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”);
– della maggiore detrazione IRPEF al 50% (in luogo di quella al 36%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti nelle misura del 50% e 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);
– della detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati (c.d. “bonus mobili”);
– della detrazione IRPEF al 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili (c.d. “bonus verde”).