Detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica – Parti comuni di edifici – Capienza IRPEF dei condomini – Cessione del credito al fornitore (Provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434)

L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità attuative della disposizione sono contenute nel Provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434.
Le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
– il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF nel 2015;
– le spese per gli interventi devono essere sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
– la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
– il condominio deve, entro il 31.3.2017, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l’importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il credito ceduto verrà utilizzato dai fornitori, in compensazione con qualunque debito fiscale, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10.4.2017; la quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso.

Detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica – Parti comuni di edifici – Capienza IRPEF dei condomini

L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
– il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF nel 2015;
– le spese per gli interventi devono essere sostenute nell’anno 2016;
– la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
– il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l’elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell’importo.
La detrazione sarà ripartita dall’impresa in 10 quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

In merito alla determinazione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
– la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione;
– il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.

Detrazione IRPEF del 65% per il risparmio energetico – Applicazione alle parti comuni condominiali

L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità per la cessione della detrazione saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere in bozza e dal quale, secondo indiscrezioni, si evince che i fornitori potranno “comperare” il credito fiscale dei condòmini che ripartiranno in dieci rate annuali.
L’amministratore dovrà poi coordinare l’operazione, comunicando ufficialmente ai fornitori l’ammontare dell’agevolazione. I fornitori, a loro volta, comunicheranno al condominio l’accettazione della cessione del credito.
Infine, l’amministratore dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, a inizio 2017, l’elenco dei bonifici di condòmini e fornitori tra i quali è avvenuta la cessione del credito.

Credito per l’acquisto di strumenti musicali

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che è possibile fruire del contributo di 1.000 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

Di seguito verrà illustrato come è possibile ottenere l’agevolazione e le modalità con cui i venditori possono recuperare, tramite credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti.

Credito_per_lacquisto_di_strumenti_musicali

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016 (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.2.2016 n. 7-2016/T)

L’agevolazione introdotta dal co. 56 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L’agevolazione in commento spetta:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
– la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
– gli immobili acquistati possono avere le “caratteristiche di lusso”;
– è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell’unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. “vincolo pertinenziale”;
– possono beneficiare dell’agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
– il soggetto cedente l’immobile, contrariamente da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
– la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Credito d’imposta per gli investimenti al sud

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto (art. 1, cc. da 98 a 108), un bonus a favore dei soggetti che acquisiscono nuovi beni mobili strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. L’importo del beneficio è variabile, a seconda delle dimensioni del contribuente che effettua l’investimento, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dall’1.01.2016 e fino al 31.12.2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 17.06.2014, n. 651), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie.

Credito_per_investimenti_al_Sud

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 12.2.2016 n. 7-2016/T, esamina la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA versata per l’acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dall’1.1 al 31.12.2016 (art. 1 co. 56 della L. 208/2016).
Viene, ad esempio, osservato che il beneficio potrebbe essere fruito, non solo se l’impresa cedente è quella costruttrice dell’immobile, ma, in forza di un’interpretazione sistematica, anche nei casi in cui il venditore sia un’impresa che effettua ristrutturazioni.
Quanto al presupposto oggettivo, lo studio rileva che la formulazione normativa risulta ampia in quanto il beneficio non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, nè sono previste esclusioni per gli immobili con classificazione catastale di lusso. Si ricorda che il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B (sono interessati, quindi, all’agevolazione i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione IRPEF del 50% in commento spetta per i soli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.

Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti del conservatorio – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (provv. 8.3.2016 n. 36294)

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il provvedimento n. 35375 relativo alle modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi è stato pubblicato il 7.3.2016, nel pomeriggio, sul sito ufficiale dell’Agenzia per mero errore in quanto si trattava di una versione non definitiva. L’Agenzia delle Entrate ha quindi pubblicato il provvedimento definitivo, con estremi differenti, e il relativo comunicato stampa.
Dunque, le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 984 della L. 208/2015, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo, sono disciplinate dal provvedimento 8.3.2016 n. 36294.

Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti del conservatorio – Novità della legge di stabilità 2016 (provv. Agenzia Entrate 7.3.2016 n. 35375)

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 7.3.2016 n. 35375, ha definito le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 984 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo.
Si segnala, tuttavia, che al momento della chiusura del quotidiano il provvedimento non era più disponibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria.