La trasformazione in società semplice rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72, configurando una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Il regime IVA dell’operazione è quello previsto per le cessioni dei singoli beni appartenenti alla società e, quindi, si dovranno applicare i regimi di imponibilità o di esenzione tipici di ciascuna tipologia di beni.
Se gli immobili sono stati acquistati dalla società detraendo la relativa imposta e la trasformazione avviene in regime di esenzione, occorre rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72; la rettifica non è necessaria se l’acquisizione è avvenuta da oltre dieci anni.
Anche se l’acquisizione è avvenuta da meno di dieci anni, è comunque da rettificare l’imposta relativa a spese incrementative del valore dell’immobile che non abbiano esaurito la loro utilità all’atto della trasformazione.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Effetti sulle riserve in sospensione d’imposta
Nell’ambito dell’assegnazione agevolata di beni ai soci il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta esaurirebbe solo la posizione della società (se questa è una società di capitali), ma non coprirebbe invece la posizione dei soci, i quali sarebbero quindi tenuti a versare le imposte sul corrispondente valore secondo le ordinarie regole previste per i dividendi.
Dovrebbero però essere scomputate dalla base imponibile del socio le somme assoggettate alla predetta imposta sostitutiva in capo alla società.
Per quanto riguarda invece le società di persone, il prelievo del 13% esaurirebbe anche la posizione dei soci.
L’imposta sostitutiva del 13% avrebbe quale base imponibile la parte della riserva necessaria a “coprire” il valore di assegnazione del bene.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione al coniuge ed al parente in linea retta dell’IAP – Novità della legge di stabilità 2016
Nel corso di Telefisco 2016, sono stati forniti chiarimenti sulla novità introdotta dall’art. 1 co. 906 e 907 della legge di stabilità 2016 in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25).
In base alla nuova norma, infatti, l’agevolazione in parola può trovare applicazione anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
– del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (ovvero IAP o coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale), purché però, il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
– di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.
Come chiarito da Telefisco, in questi casi, quindi, non è necessario che il soggetto acquirente sia iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale degli IAP o dei coltivatori diretti, purché siano rispettate le condizioni poste dalla nuova norma. Resta fermo, in ogni caso – precisa l’Agenzia – che si verifica la decadenza dal beneficio ove, prima del decorso di 5 anni dal trasferimento, i terreni vengano alienati volontariamente.
Regime forfetario ex L. 190/2014 – Disciplina agevolata di determinazione dei contributi (circ. INPS 19.2.2016 n. 35)
L’INPS, con la circ. 19.2.2016 n. 35, ha fornito indicazioni in merito all’agevolazione contributiva utilizzabile dai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015 (ossia la riduzione del 35% dei contributi – sul reddito minimale e su quello eccedente – dovuti alle Gestioni INPS artigiani e commercianti).
La circolare conferma la natura opzionale dell’agevolazione e la sua accessibilità tramite apposita domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016.
Per quanto concerne l’accredito della contribuzione versata ai sensi dell’art. 2 co. 29 della L. 335/95, si precisa che “nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%”.
Circolare per la clientela 5/2016 – Il regime forfetario per gli autonomi
La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda che, per avere effetto nel 2016, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Assegnazione di immobili strumentali per natura, merce o patrimonio
Nell’ambito dei beni agevolabili ai fini dell’assegnazione agevolata rientrano tutti gli immobili, eccetto quelli strumentali per destinazione; al riguardo, dovrebbero valere i chiarimenti forniti dalla C.M. 21.5.99 n. 112, in base alla quale l’assegnazione (o la cessione) agevolata interessa gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” e gli “immobili patrimonio”. Inoltre, sempre in base alla C.M. 112/99, il momento in cui valutare le caratteristiche dell’immobile “deve essere individuato in quello in cui l’atto d’assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima”.
Valorizzando le modalità concrete di svolgimento dell’attività, resterebbero beni immobili non strumentali per destinazione, e quindi agevolabili, quelli posseduti dalle società la cui attività è caratterizzata in maniera essenziale e determinante dalla mera locazione degli immobili. Tuttavia, nei casi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva (mera percezione di canoni di locazione relativi a diversi immobili), la società svolge servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare (villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali), essenziali e determinanti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, gli immobili sarebbero considerati quali beni “utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa” e quindi non assegnabili.
Credito di imposta per il riacquisto della prima casa – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco 2016, è stato chiarito che il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98, a seguito delle novità introdotte (in materia di agevolazione “prima casa”) dall’art. 1 co. 55 della Legge di Stabilità 2016, trova applicazione anche ove il contribuente, in prima istanza acquisti la “nuova” prima casa ed, in un secondo momento (entro 1 anno dall’acquisto), alieni la “vecchia” prima casa.
Questa interpretazione adeguatrice consente di rendere compatibili le discipline:
– del credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”, in base alla quale, a chi compra a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’abitazione acquistata col beneficio, una nuova abitazione con le medesime agevolazioni, spetta un credito pari alla tassazione subita sul primo acquisto;
– dell’agevolazione “prima casa” che, come novellata dalla legge di stabilità 2016, può spettare anche ove il contribuente, al momento del “nuovo” acquisto della “prima casa”, non si sia ancora liberato della “vecchia” abitazione acquistata col beneficio.
In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che, in questo caso, il credito di imposta può essere speso all’atto di acquisto del nuovo immobile, senza aspettare di aver già venduto il precedente.
Detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili – Possibilità di fruire del beneficio nel 2016 per gli interventi edilizi terminati nel 2012 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
L’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento” o “bonus mobili”).
Tale agevolazione è stata da ultimo prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016 dall’art. 1 co. 74, lett. c) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
Requisito indispensabile per poter beneficiare del bonus mobili è l’aver effettuato, nell’unità immobiliare nel quale gli arredi o gli elettrodomestici vengono posizionati, degli interventi di recupero edilizio per i quali si è beneficiato della detrazione con l’aliquota al 50%. Ciò significa che possono beneficiare del “bonus arredamento” soltanto coloro che hanno sostenuto spese volte al recupero dal 26.6.2012.
A seguito di una risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita nel corso di Telefisco 2016 è stato precisato che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma, la detrazione IRPEF del 50% dei mobili può essere fruita anche nel 2016 per degli interventi edilizi ultimati nel 2012.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità della legge di stabilità 2016 – Destinatari dell’agevolazione e benefici per il socio
Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione dei beni contenute nell’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 competono a tutti i soci che erano tali al 30.9.2015 (o che sono stati iscritti al libro soci, o presso il Registro delle imprese, entro il 31.1.2016 in forza di un titolo avente data certa anteriore all’1.10.2015).
Come a suo tempo chiarito dalla C.M. 21.5.99 n. 112/E, i benefici competono indipendentemente:
– dalla natura del socio (che può essere indifferentemente persona fisica o giuridica);
– dalla residenza fiscale del socio stesso.
La stessa circolare aveva, peraltro, chiarito:
– che, in caso di morte del socio dopo il 30.9.2015, subentrano nelle agevolazioni gli eredi che hanno accettato l’eredità;
– per le azioni o quote gravate dal diritto di usufrutto, le agevolazioni competono al nudo proprietario;
– che, in caso di mutamento delle quote di partecipazione tra soci dopo il 30.9.2015, rileva la quota alla data dell’atto di assegnazione.
Credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici – Spese sostenute nel 2015 – Modalità e termini di presentazione delle istanze
L’istanza per accedere al credito d’imposta per i costi sostenuti nel 2015 relativi alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi e degli operatori turistici (art. 9 del DL 83/2014 e DM 12.2.2015) deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
Secondo il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di accesso all’agevolazione si distingue in:
– una fase di preparazione, dall’11.2.2016 (dalle ore 10:00) al 24.2.2016 (fino alle ore 16:00), in cui il legale rappresentante dell’impresa può procedere alla registrazione al portale (ove non sia già avvenuta) e alla compilazione e caricamento dell’istanza;
– una fase di presentazione vera e propria delle domande, dal 25.2.2016 (a partire dalle ore 10:00) al 26.2.2016 (fino alle ore 16:00), in cui viene inviata telematicamente l’istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.
Pertanto, il click day è fissato alle ore 10:00 del 25.2.2016.