L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito le prime indicazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– l’agevolazione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IRAP;
– l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (15.10.2015 – 31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR;
– la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta conformemente a quanto previsto dall’art. 102 co. 1 del TUIR solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– considerando che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità della legge di stabilità 2016 – Principali adempimenti
La trasformazione in società semplice, agevolata dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015, rappresenta una trasformazione regressiva disciplinata dall’art. 2500-sexies c.c., deliberata con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
E’ in ogni caso richiesto il consenso dei soci che, per effetto della trasformazione, assumono responsabilità illimitata, fatto che farebbe propendere per una delibera di fatto assunta all’unanimità; tale responsabilità si estende alle obbligazioni sorte prima della trasformazione.
Si segnalano sporadiche prese di posizione di alcuni Registri delle imprese, i quali non iscrivono nella sezione speciale le società semplici di gestione immobiliare, sostenendo che le società di gestione immobiliare che perdono la natura commerciale rappresentano mere comunioni.
Bonus alberghi
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14/01/2016 ha comunicato le modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 10, del Decreto Legge 31 maggio 2014 a favore delle imprese alberghiere ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 maggio 2015.
Locazione finanziaria – Leasing abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 e risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4-2016/T esamina le novità in materia di leasing immobiliare introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Come evidenziato dai redattori dello Studio, la novità è motivata dalla volontà di agevolare l’utilizzo del leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto dell’abitazione con mutuo ipotecario.
La legge di stabilità ha quindi previsto che dalla stipula di un contratto di leasing abitativo tra l’1.1.2016 ed il 31.12.2020 consegue, per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55.000,00 euro, la possibilità di detrarre dalla sua IRPEF lorda il 19%:
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 8.000,00 euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non superiore a 35 anni;
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 4.000,00 euro) e del presso di riscatto (fino all’importo di 10.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.
La data del 31.12.2020 costituisce la data ultima entro cui deve essere stipulato il contratto di leasing, che può protrarsi anche oltre.
Per quanto concerne, invece, le norme concernenti l’imposta di registro, è stata prevista la possibilità di applicare l’agevolazione “prima casa”, applicando l’imposta di registro con l’aliquota dell’1,5%, in presenza delle condizioni in capo all’utilizzatore, al contratto di acquisto dell’immobile operato dalla società di leasing. Secondo il Notariato, con un’interpretazione adeguatrice del dettato normativo, si può ipotizzare che la novità trovi applicazione anche all’IVA, che, nelle medesime condizioni, potrebbe trovare applicazione con l’aliquota del 4%.
La base imponibile dell’imposta di registro – precisa il Notariato – deve essere applicata sul prezzo pattuito, non potendo trovare applicazione il “prezzo valore”.
Regime forfetario: le principali novità della legge di stabilità 2016
Tassazione al 5% per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, aliquota contributiva Inps ridotta al 35% e conferma delle semplificazioni contabili e fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015. Sono le principali novità introdotte dal legislatore della manovra 2016 a favore dei contribuenti che optano per il regime forfetario, peraltro esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016
Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Fino a giovedì 4.2.2016 è possibile registrare senza sanzioni un contratto di comodato che riporti il 15.1.2016 come data di stipula, affinché l’agevolazione IMU e TASI si possa applicare dall’1.1.2016.
Sul tema, nel corso di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle abitazioni non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta). Può ottenere lo sconto IMU e TASI, infatti, anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge il possesso di una quota di un terreno o di un negozio, per esempio, non bloccano l’agevolazione.
Rientrano anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per la disciplina dell’IMU e della TASI, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016
Il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione IRPEF del 50% in commento spetta per i soli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– il presupposto dell’agevolazione è l’acquisto di immobili nuovi venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Di conseguenza sono escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (ad esempio di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo);
– l’agevolazione non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall’1.1.2016;
– l’agevolazione non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
– la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l’unità immobiliare, l’impresa costruttrice l’ha concessa in locazione.
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha disposto l’applicabilità dell’agevolazione prima casa anche a chi sia titolare, al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il contribuente la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
In proposito, nel corso di Telefisco 2016, è stato confermato come la novità trovi applicazione non solo alle cessioni, poste in essere dall’1.1.2016, soggette ad imposta di registro (cui si applica l’aliquota del 2%), ma anche:
– alle cessioni di abitazioni imponibili IVA (a norma del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), alle quali si applica l’aliquota IVA del 4%;
– ai trasferimenti di abitazioni a titolo gratuito operati mortis causa o inter vivos (nel qual caso, tuttavia, l’agevolazione implica l’applicazione delle sole imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre le imposte sulle successioni e donazioni restano dovute in misura ordinaria), purché nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione con cui si acquista il nuovo immobile si esprima l’impegno a trasferire entro 1 anno l’immobile preposseduto.
La decorrenza della novità normativa (cessioni poste in essere dall’1.1.2016) implica che non sia possibile richiedere il rimborso dell’imposta corrisposta in misura ordinaria per un acquisto operato ad ottobre 2015, anche se l’altra abitazione preposseduta venisse alienata entro settembre 2016.
Inoltre, è stato chiarito che, sebbene non sia stato modificato anche l’art. 7 della L. 448/98, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema e la ratio della novella inducono a ritenere che pure il credito di imposta possa trovare applicazione, oggi, non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro 1 anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro 1 anno da esso).
Passaggio dal regime fiscale ordinario a quello forfetario – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai regimi agevolati di vantaggio, di cui al DL 98/2011, e forfetario, di cui alla L. 190/2014. Nello specifico, è stato indicato che:
– coloro che avevano scelto, per la nuova attività avviata nel 2015, il regime di vantaggio, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età;
– possono accedere dal 2016 al regime forfetario i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, oppure per il regime di vantaggio;
– la disposizione sui “super-ammortamenti” è applicabile nell’ambito del regime di vantaggio (poichè la determinazione analitica del reddito in base al principio di cassa non osta alla fruizione del beneficio), mentre è inoperante nell’ambito del regime forfetario (poichè la determinazione del reddito tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi rende irrilevanti i costi sostenuti, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi).
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco, sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione alle novità in materia di agevolazione “prima casa” introdotte con la legge di stabilità 2016.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha disposto l’applicabilità dell’agevolazione in parola anche a chi sia titolare, al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il contribuente se ne liberi entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
In proposito, nel corso di Telefisco 2016, è stato confermato come la novità trovi applicazione non solo alle cessioni, poste in essere dall’1.1.2016, soggette ad imposta di registro (cui si applica l’aliquota del 2%), ma anche:
– alle cessioni di abitazioni imponibili ad IVA (a norma del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), alle quali si applica l’aliquota IVA del 4%;
– ai trasferimenti di abitazioni a titolo gratuito operati mortis causa o inter vivos (nel qual caso, tuttavia, l’agevolazione implica l’applicazione delle sole imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre le imposte sulle successioni e donazioni restano dovute in misura ordinaria), purché nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile si esprima l’impegno a trasferire entro 1 anno l’immobile preposseduto.
La decorrenza della novità normativa (cessioni poste in essere dall’1.1.2016) implica che non sia possibile richiedere il rimborso dell’imposta corrisposta in misura ordinaria per un acquisto operato ad ottobre 2015, anche se l’altra abitazione preposseduta venisse alienata entro settembre 2016.
Inoltre, viene chiarito che, sebbene non sia stato modificato anche l’art. 7 della L. 448/98, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema e la ratio della novella inducono a ritenere che pure il credito di imposta possa trovare applicazione, oggi, non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro 1 anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro 1 anno da esso).