Passaggio dal regime fiscale ordinario a quello forfetario – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016

Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai regimi agevolati di vantaggio, di cui al DL 98/2011, e forfetario, di cui alla L. 190/2014. Nello specifico, è stato indicato che:
– coloro che avevano scelto, per la nuova attività avviata nel 2015, il regime di vantaggio, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età;
– possono accedere dal 2016 al regime forfetario i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, oppure per il regime di vantaggio;
– la disposizione sui “super-ammortamenti” è applicabile nell’ambito del regime di vantaggio (poichè la determinazione analitica del reddito in base al principio di cassa non osta alla fruizione del beneficio), mentre è inoperante nell’ambito del regime forfetario (poichè la determinazione del reddito tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi rende irrilevanti i costi sostenuti, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi).

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti (circ. Assilea 26.1.2016 n. 2)

Assilea, nell’ambito della circ. 26.1.2016 n. 2 relativa alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in tema di leasing, fornisce ulteriori indicazioni in merito ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.
Secondo Assilea, possono beneficiare dell’agevolazione gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0″ a condizione che nella fattura d’acquisto il concessionario inserisca una dicitura:
– da un lato, che evidenzi che si tratta di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi);
– dall’altro, che sulla stessa non si sia mai beneficiato di agevolazioni fiscali.
Viene, altresì, precisato che, nonostante siano state aumentate le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall’art. 164 co.1 lettera b) del TUIR (per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro; per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro), restano invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% e dell’80%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Assegnazione di immobili – Novità della legge di stabilità 2016

L’assegnazione agevolata di cui all’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 riguarda tutti gli immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione. Stando agli orientamenti resi in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi, i requisiti degli immobili vanno valutati alla data dell’assegnazione: se, quindi, un immobile viene utilizzato direttamente nel 2015 (avendo così il requisito della strumentalità per destinazione), ma non viene più utilizzato, o viene concesso in locazione, nel 2016, la relativa assegnazione può beneficiare delle agevolazioni.
L’imposta di registro, se proporzionale, è ridotta al 50%: pertanto, per gli immobili a destinazione abitativa l’aliquota passa dalla misura ordinaria del 9% a quella agevolata del 4,5%; se l’immobile assegnato va a costituire prima casa del beneficiario, l’aliquota passa dal 2% all’1%.

Accise sui prodotti energetici – Agevolazioni

Il DPCM 29.9.2015 ha previsto la riduzione di alcune agevolazioni per l’acquisto di prodotti energetici destinati ai taxi e all’autotrasporto.
Per i taxi viene disposta una riduzione (pari al 49,41% per il 2015 e al 56,87% per il 2016) delle quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta previsti dal punto 12) della tabella A allegata al DLgs. 26.10.1995 n. 504, relativamente ai carburanti utilizzati per l’alimentazione delle autovetture da noleggio da piazza.
A partire dal 26.12.2015 è altresì disposta la riduzione (pari al 5,07%) dell’agevolazione prevista dall’art. 8 della L. 23.12.98 n. 448, in combinato disposto con l’art. 2 della L. 22.12.2008 n. 203, consistente in uno sconto applicato in fattura per l’acquisto di gasolio e gpl utilizzati negli impianti di riscaldamento situati in zone climatiche montane svantaggiate. Pertanto, il relativo sconto ammonta ora a 0,12255 euro al litro per il gasolio e a 0,15108 euro al kg per il gpl.
A partire dall’1.1.2016, inoltre, per gli automezzi di categoria fino a Euro 2 è precluso l’utilizzo del credito d’imposta previsto per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori di cose proprie e di terzi e dalle imprese di trasporto pubblico.

Regime forfetario – Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati – Accesso al regime – Condizioni

Dall’1.1.2016, l’utilizzo del regime forfetario è condizionato, tra l’altro, alla circostanza che, nell’anno precedente, non siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Particolare attenzione va posta all’ulteriore condizione secondo cui la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, nella nozione di “cessazione del rapporto” dovrebbero rientrare tutti quei casi in cui il rapporto viene a cessare per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tipicamente, il licenziamento), nonché in caso di dimissioni (ad esempio, per giusta causa). A tali eventi consegue l’estinzione della fonte reddituale rilevante ai fini del requisito in esame.
Non si ritiene, invece, certa l’accessibilità al regime nell’ipotesi di pensionamento (in particolare, nell’ipotesi in cui, nell’annualità precedente, i redditi di lavoro dipendente abbiano superato la soglia) in quanto tale evento determina una cessazione “particolare” del rapporto, a seguito della quale il soggetto continua a percepire un reddito equiparabile fiscalmente a quello nascente dal rapporto (di lavoro) esaurito.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Cumulabilità con i superammortamenti

I super-ammortamenti al 140% dovrebbero essere cumulabili con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015).
Al momento non esiste alcuna precisazione, né di norma né di prassi, che ostacoli la possibilità di beneficiare, a fronte degli stessi investimenti, di entrambi gli incentivi.
La norma istitutiva del credito di imposta specifica chiaramente che il bonus non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il super-ammortamento rappresenta però un’agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, non può costituire un aiuto di Stato.
Diversamente, non è possibile il cumulo del credito d’imposta con la Sabatini, posto che tale agevolazione costituisce un aiuto di Stato.

Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica – Interventi sulle parti comuni – Novità della legge di stabilità 2016

Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e 5 lett. a) del TUIR che si trovano nella no tax area, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione del corrispondente credito (intendendosi per tale la detrazione spettante) ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
La nuova norma consente quindi di cedere il credito maturato ai fornitori (cioè all’impresa che ha effettuato i lavori), ma le modalità per il trasferimento della detrazione, ad oggi sconosciute, saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro l’1.3.2016.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016

Il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B (sono interessati, quindi, all’agevolazione i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10), cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione IRPEF del 50% in commento spetta per i soli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.

IMU – Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Novità della legge di stabilità 2016

Modificando il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011, il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
–  il contratto sia registrato,
–  il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in altre parole, il beneficio spetterebbe al padre proprietario dell’immobile sito in Torino e concesso in comodato al figlio che lo destina ad abitazione principale. Il padre non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile purché questo sia situato nello stesso Comune di Torino e sia dallo stesso adibito a propria abitazione principale). Il possesso di ulteriori immobili, anche a destinazione non abitativa e per quote, preclude l’accesso all’agevolazione.
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione, il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Assegnazione di immobili – Novità della legge di stabilità 2016

Le assegnazioni di beni immobili ai soci possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti relativi:
– alle società (che devono essere snc, sas, srl, spa o sapa);
– ai soci (che devono essere tali al 30.9.2015);
– ai beni (che non devono avere natura di beni strumentali per destinazione).
Se, come presumibile, verranno confermati gli orientamenti della C.M. 21.5.99 n. 112/E, le agevolazioni non vengono meno se la compagine sociale si è modificata dopo il 30.9.2015: in questi casi, infatti, i benefici si produrranno in capo ai soci che erano tali al 30.9.2015, mentre per i soci subentrati successivamente si applicheranno le regole ordinarie sia per la fiscalità della società, sia per la fiscalità dei soci.
Per quanto riguarda invece la trasformazione in società semplice, essa è condizionata al fatto che, alla data dell’atto, la compagine sia formata dagli stessi soci che erano tali al 30.9.2015; le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano nel frattempo le quote di partecipazione.