Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia – Cessioni di fabbricati ristrutturati da parte delle imprese costruttrici – Proroga alle spese sostenute fino al 31.12.2016

L’art. 16-bis co. 3 del TUIR prevede una detrazione IRPEF nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
L’agevolazione si applica in caso di acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali e/o relative pertinenze site in edifici interamente recuperati tramite un intervento di restauro o risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia.
L’unico termine statuito ai fini della detrazione è quello che attiene il trasferimento o l’assegnazione delle unità immobiliari residenziali: potranno beneficiare della detrazione solo i trasferimenti effettuati (dovrebbe rilevare la data del rogito notarile di compravendita o assegnazione) “entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori”.
Per come è stata scritta la norma contenuta nel citato art. 16-bis del TUIR, poteva sorgere il dubbio se l’aliquota potenziata al 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al co. 1 dell’art. 16-bis del TUIR si dovesse applicare anche agli acquisti di unità immobiliari site in immobili interamente ristrutturati.
Conferme in tal senso sono arrivate principalmente con le istruzioni dei modelli UNICO PF e 730 degli ultimi anni oltre che dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 18.9.2013 n. 29 (§ 2.1). Pertanto, il potenziamento della detrazione IRPEF al 50%, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare, dovrebbe riguardare anche la fattispecie in esame con riferimento alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2016.

Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 1 co. 121 della L. 208/2015 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Sono ammessi al beneficio sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura, purchè posseduti alla data del 31.10.2015, mentre sono esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%; come nel caso dell’assegnazione agevolata, è possibile utilizzare, in luogo del valore normale, il valore catastale, e l’agevolazione non è preclusa se per effetto di questa scelta la base imponibile dell’imposta sostitutiva si azzera.
La norma prevede quale termine per esercitare l’opzione il 31.5.2016; l’opzione si manifesta con un semplice comportamento concludente (ad esempio, l’annotazione nelle scritture contabili).

Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016

A seguito dell’abrogazione del regime di vantaggio dall’1.1.2016, è incerto se i soggetti che avevano scelto tale regime per la nuova attività avviata nel 2015 possano continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale (quinquennio o fino ai trentacinque anni di età), oppure debbano disapplicarlo per confluire, ove possiedano i requisiti, nel regime forfetario ex L. 190/2014.
E’ ragionevole ritenere che il regime di vantaggio possa continuare ad essere applicato sulla base delle seguenti argomentazioni:
– sulla base del principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza per cui non avrebbe senso logico “nascere” in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio;
– in forza dell’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 che stanzia, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.

Acquisto di arredi per l’abitazione – Giovani coppie – Novità della legge di stabilità 2016

Il co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto un nuovo “bonus” per le giovani coppie.
In particolare, l’agevolazione concerne le giovani coppie, anche non sposate ma conviventi more uxorio, aventi età inferiore a 35 anni, che abbiano costituito un nucleo familiare da almeno tre anni e che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Essi avranno diritto ad una detrazione IRPEF del 50% applicabile con le seguenti modalità:
– a condizione che essi acquistino l’abitazione principale nel 2016;
– con un tetto massimo di spese pari 16.000,00 euro;
– il bonus troverà applicazione per l’acquisto di mobili;
– l’incentivo alle giovani coppie non sarà cumulabile con la detrazione per le ristrutturazioni edilizie e con il c.d. “bonus mobili” introdotto dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013.
La norma contenuta nel citato co. 75 non chiarisce diversi aspetti della nuova agevolazione che, si auspica, saranno al più presto oggetto di precisazioni ufficiali.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Effetti ai fini delle imposte indirette – Novità della legge di stabilità 2016

Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter di approvazione della L. 208/2015, le operazioni di assegnazione e di cessione di beni immobili ai soci effettuate secondo la disciplina agevolativa prevista dall’art. 1 commi 115-120 della legge scontano in ogni caso le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, quale che sia il regime dell’operazione ai fini dell’imposta di registro.
Con riferimento, ad esempio, ai fabbricati strumentali, le operazioni avverranno in regime di esenzione IVA (fatta salva la possibilità di optare per l’imponibilità), con imposta di registro fissa (come avviene anche al di fuori della disciplina agevolativa) e imposte ipotecaria e catastale fisse (in questo caso si deroga, invece, alla disciplina ordinaria, la quale prevede l’applicazione di tali imposte nella misura complessiva del 4%).
Il beneficio è tanto più elevato se si pensa che, nella disciplina ordinaria, la base imponibile di tali imposte è rappresentata dal valore venale dell’immobile, e non dal suo valore catastale.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità della legge di stabilità 2016

Le società, di persone e di capitali, che intendono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando delle agevolazioni previste dalla L. 208/2015 sono tenute ad effettuare i relativi atti nella finestra temporale che va dall’1.1.2016 al 30.9.2016.
Non esiste, tuttavia, una norma di salvaguardia che esclude i beni assegnati o ceduti dalla normativa sulle società di comodo, la quale si applica quindi per il 2015 secondo le ordinarie regole. Gli stessi beni concorrono, inoltre, alla determinazione dei ricavi minimi presunti anche per il 2016, con lo stesso meccanismo della media triennale (in questo caso, il periodo di possesso nel 2016 va ragguagliato ad anno, in base alla data di assegnazione o cessione al socio).

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Entrata in funzione del bene – Necessità – Novità della legge di stabilità 2016

Con riferimento ai super-ammortamenti disciplinati dall’art. 1 co. 91 e seguenti della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), applicabili già a partire dagli acquisti di beni materiali ammortizzabili nuovi effettuati dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016, l’Autore evidenzia che la deduzione dei super-ammortamenti richiede l’entrata in funzione del bene.
Pertanto, per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), la cui entrata in funzione avviene nel 2016, anche il super-ammortamento decorre dal predetto periodo d’imposta.

Compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri – Credito d’imposta in caso di successo del procedimento – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 rende permanente (in luogo dell’applicazione iniziale in via sperimentale) il credito d’imposta disciplinato dall’art. 21-bis del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Viene, quindi, posticipato al 30.3.2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito tale credito d’imposta.
Si ricorda che il credito d’imposta in commento:
– spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto i compensi oggetto dell’agevolazione (persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa);
– è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Produttori agricoli – Esclusione da IRAP a partire dal 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 1 co. 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che, nella versione vigente fino al 31.12.2015, dispone l’assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del TUIR), esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).
A fronte di tale soppressione, viene introdotta la lett. c-bis) all’interno dell’art. 3 co. 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell’imposta, tra l’altro:
– i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
– i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
La relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.10.2015, chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della L. 208/2015), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano, invece, soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Le citate modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione al coniuge ed al parente in linea retta dell’IAP – Novità della legge di stabilità 2016

A norma dell’art. 1 co. 906 e 907 della legge di stabilità 2016, viene disposta l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
– del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (ovvero IAP o coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale), purché però, il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
– di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.