Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016

Le modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016 hanno l’effetto di ampliare l’ambito applicativo del regime, per sopperire al venir meno, dal 2016, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui al DL 98/2011. Gli interventi hanno determinato:
– l’incremento dei limiti di ricavi/compensi, per l’accesso e la permanenza nel regime;
– l’incremento a 30.000,00 euro del limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sostituzione dell’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività, prevedendo la tassazione dell’intero reddito forfetariamente determinato con un imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni;
– la modifica del regime contributivo agevolato opzionale per gli imprenditori individuali consistente nella riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e commercianti dell’INPS.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016

La norma sui c.d. “super-ammortamenti”, prevista dalla legge di stabilità 2016 e volta ad agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi perfezionati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, riguarda le imprese e gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dal regime contabile adottato; sarebbero esclusi i contribuenti forfettari posto che non deducono quote di ammortamento.
Sotto il profilo oggettivo, sono interessati i beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa con esclusione degli investimenti in beni per i quali vigono coefficienti tabellari di ammortamento inferiori al 6,5% (es. silos, vasche e serbatoi), in fabbricati e costruzioni e nei beni elencati nell’allegato alla legge (es. condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).
L’agevolazione compete per l’acquisizione diretta e per quella derivante da contratti di locazione finanziaria, escluso il noleggio (fermo restando che il beneficio può essere goduto dalla società di noleggio).
L’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi (e non dell’IRAP) di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing).

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
Le agevolazioni riguardano sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura.
L’imposta sostitutiva grava sulle plusvalenze che derivano dall’estromissione, pari alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto; analogamente a quanto previsto in tema di assegnazione agevolata di immobili da parte delle società, è possibile determinare tali plusvalenze utilizzando, in luogo del valore normale, il valore catastale; i benefici non vengono meno se, per effetto di questa opzione, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si azzera.

Contributi non dedotti e comunicazione ai fondi pensione

Nel caso in cui nel 2014 vi fossero contributi versati e non dedotti nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (730 o Modello Unico), essi vanno comunicati al proprio fondo pensione entro il 31 dicembre 2015. In questo modo si evita la tassazione in sede di prestazione finale da parte di quest’ultimo. Potrebbe essere per esempio il caso di versamenti effettuati per un importo superiore al limite di deducibilità pari a 5164,57 euro. La mancata comunicazione comporta la perdita di tale beneficio.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Calcolo delle quote di ammortamento – Novità della legge di stabilità 2016

L’agevolazione per i c.d. “super-ammortamenti” introdotta dalla legge di stabilità 2016 consente di incrementare del 40%, ai soli fini della determinazione degli ammortamenti, il costo di acquisizione dei beni.
La maggiorazione deve calcolarsi sul costo fiscalmente rilevante del bene, indipendentemente dalle politiche di ammortamento civilistico elaborate dall’impresa. Pertanto:
– se la quota di ammortamento civilistico coincide con quella fiscale, l’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento;
– se la quota di ammortamento civilistico è superiore a quella fiscalmente deducibile, occorre effettuare una variazione in aumento per riprendere a tassazione l’eccedenza e una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile (minore di quella imputata a Conto economico);
– se la quota di ammortamento civilistico è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in virtù del principio di derivazione ciò che viene imputato a Conto economico rappresenta anche l’importo deducibile, mentre la variazione in diminuzione del 40% deve essere operata sull’ammontare potenzialmente deducibile, che tiene conto dei coefficienti tabellari.

Esenzione per IAP e coltivatori diretti – Ambito applicativo – Novità della legge di stabilità 2016

Dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli siti nelle zone di montagna definiti dalla C.M. 14.6.93 n. 9.
Quest’ultima circolare elenca una serie di Comuni in cui tutti i terreni sono esentati e altri in cui solo i terreni situati in certe aree del territorio comunale sono esenti (cosiddetti Comuni “parzialmente delimitati”): in quest’ultimo caso occorre verificare le zone individuate come esenti e, quindi, agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l’INPS.
Dal 2016, inoltre, saranno esenti da IMU i terreni:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della L. 448/2001;
– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Detrazione per l’acquisto di mobili da parte delle “giovani coppie” – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 introduce una nuova detrazione per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Le giovani coppie sono definite come quelle costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Le “giovani coppie” in argomento beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro.

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016

Modificando il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011, un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche la TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
–  il contratto sia registrato,
–  “il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato”.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
Tale detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Tale agevolazione, introdotta a partire dall’1.1.2016 per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione, sta generando qualche tensione per i contratti programmati in stipula in questi giorni finali del 2015. Infatti, le imprese che devono incassare le vendite nel 2015 respingono le richieste degli acquirenti di posticipare la stipula nel 2016. Se infatti si stipula nel 2016 le imprese non possono imputare il ricavo nel bilancio 2015, mentre, se si stipula nel 2015, l’acquirente viceversa non beneficia del presupposto della detraibilità, che è dato, tra l’altro, da un acquisto effettuato nel 2016. Anche se si ipotizzasse il pagamento dell’IVA nel 2016 rispetto a fatture emesse nel 2015, non si centrerebbe l’obiettivo in quanto, appunto, il presupposto della detrazione IRPEF è la data di stipula del contratto di compravendita.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Per effetto di alcuni emendamenti al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla Camera e in attesa dell’approvazione definitiva del Senato, in merito alla facoltà di assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, viene previsto che:
– nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 co. 1 secondo periodo e co. 5, 6, 7 e 8 del TUIR, sebbene il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (la relazione all’emendamento afferma, al riguardo, come con tale impostazione si sia voluto confermare quanto precisato in precedenza dalla C.M. 40/2002);
– in relazione alla fiscalità indiretta, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Si ricorda che analoga facoltà di estromissione è prevista per l’imprenditore individuale.