Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, la detrazione IRPEF/IRES del 65% prevista per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici viene estesa alle “spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche”. Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali dovremo attendere futuri chiarimenti ufficiali.
Il Ddl. di stabilità 2016 introduce altresì la possibilità per pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF, di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono apportate alcune rilevanti novità al regime impositivo indiretto del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
È stata prevista, in particolare, una nuova aliquota dell’imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l’utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.
Viene disposto, inoltre, che, agli atti di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire e ancorché assoggettati ad IVA, operati dagli utilizzatori, si applichino le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa o meno.
Modificando l’art. 15 del TUIR poi, viene introdotta una nuova detrazione per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria (vantaggi maggiori sono previsti per i giovani di età inferiore a 35 anni).
Infine, è prevista una nuova detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni a favore dei parenti dell’imprenditore agricolo professionale – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 sancisce l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009) ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei conviventi dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), purché già proprietari di terreni agricoli.
Si ricorda che la norma sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina consente ai coltivatori diretti e agli IAP, iscritti nella gestione previdenziale agricola, di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono state apportate alcune novità al regime fiscale del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
Tra le altre cose, modificando l’art. 15 del TUIR, è previsto che dall’IRPEF lorda si possa detrarre un importo pari al 19% per:
– canoni e relativi oneri accessori,
– il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,
derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Dette unità immobiliari:
– devono essere adibite ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;
– possono riguardare anche immobili da costruire.
Sotto l’aspetto soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRPEF che:
– hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;
– non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
L’agevolazione spetta in misura diversa a seconda che le spese siano sostenute da soggetti di età inferiore o superiore a 35 anni.
Per quanto concerne i giovani di età inferiore a 35 anni la detrazione IRPEF del 19% spetta:
– per un importo non superiore a 8.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
– per un importo non superiore a 20.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.
Per quanto concerne i soggetti di età non inferiore a 35 anni (ovverosia per coloro che hanno un’età pari o superiore a 35 anni) la detrazione IRPEF del 19% spetta:
– per un importo non superiore a 4.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
– per un importo non superiore a 10.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Emendamento alla legge di stabilità 2016
Agevolazioni sulla piccola proprietà contadina estese ai familiari degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti: il coniuge e i familiari in linea retta, conviventi e già proprietari di terreni, potranno beneficiare della misura fissa dell’imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale all’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze. E’ quanto prevede un emendamento approvato martedì alla Camera.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016
Con un apposito emendamento al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, si intende modificare l’imposizione indiretta delle assegnazioni e delle cessioni agevolate di immobili ai soci, prevedendo in ogni caso le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La versione originaria del disegno di legge prevede che tali imposte siano dovute in misura fissa solo se l’imposta di registro (ridotta alla metà) è proporzionale. Questa impostazione lascia, quindi, dovute le imposte ipocatastali proporzionali (3% + 1%) per le assegnazioni e le cessioni di fabbricati strumentali (soggette a imposta di registro fissa), penalizzazione che l’emendamento, se confermato nel corso dell’iter di approvazione della legge, rimuoverebbe completamente.
Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Emendamento al Ddl. di Stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono state apportate alcune incisive novità al regime impositivo indiretto del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
In particolare, è stata prevista una nuova aliquota dell’imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l’utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.
Inoltre, viene disposto che, agli atti di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire e ancorché assoggettati ad IVA, operati dagli utilizzatori, si applichino le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa o meno.
Ancora, modificando l’art. 15 del TUIR, viene introdotta una detrazione in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo annuo non superiore a 8.000,00 euro.
Infine, viene introdotta una detrazione del 19% relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale di acquisto, per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui.
Per chi ha un’età pari o superiore a 35 anni i vantaggi sono dimezzati: 4.000,00 euro di detrazione sui canoni e 10.000,00 euro sul riscatto.
Detrazioni d’imposta per le spese di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla commissione Bilancio della Camera e ora all’esame del Parlamento, si prevede la possibilità, per pensionati e soggetti con redditi incapienti, di accedere alle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione energetica eseguiti su parti comuni di edifici.
Tali soggetti possono, secondo la nuova previsione, in luogo della detrazione da esercitarsi in dichiarazione dei redditi, optare per la cessione del credito, a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi di recupero.
Sotto il profilo oggettivo, rimangano escluse dall’ambito di applicazione della norma le spese sostenute dai medesimi soggetti incapienti sulle unità immobiliari di esclusiva proprietà.
La norma, inoltre, demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate i criteri attraverso i quali sarà possibile cedere il credito.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 approvato in Commissione Bilancio alla Camera, viene introdotto, dall’1.1.2016 fino al 31.12.2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
– 20% per le piccole imprese;
– 15% per le medie imprese;
– 10% per le grandi imprese.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
– 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
– 5 milioni per le medie imprese;
– 15 milioni per le grandi imprese.
Credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Applicabilità alle imprese agricole – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl di stabilità 2016, approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, prevede che possano beneficiare del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche le imprese agricole.
In particolare, viene precisato che possono fruire dell’agevolazione anche le imprese attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, purché rispettino i limiti e le condizioni imposte dai regolamenti comunitari in materia di aiuti ai settori specifici.