Si rileva che la fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 del DL 18/2020 convertito, per le quali può competere il credito d’imposta del 50%, può esporre prestatore e committente a rischi di errore quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi.
Tali prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell’addebito fra semplice pulizia e sanificazione.
In particolare, ad avviso degli Autori, occorre che i corrispettivi relativi alle prestazioni di sanificazione, soggette ad IVA secondo le modalità ordinarie (ossia con IVA esposta), siano indicati in fattura separatamente rispetto a quelli relativi alle prestazioni di pulizia, soggette ad IVA con applicazione del reverse charge in presenza di committente soggetto passivo.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il “regime dell’IVA esposta” in tutti i casi.
Agevolazione “Resto al Sud” – Estensione ai professionisti – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) – Sottoscrizione del decreto attuativo (comunicato Invitalia 6.8.2019)
È stato sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico il decreto attuativo relativo all’ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni c.d. “Resto al Sud” di cui all’art. 1 del DL 91/2017, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, Invitalia potrà aprire la piattaforma di presentazione delle domande ai nuovi destinatari della misura.
Si ricorda che la misura “Resto al Sud” è volta ad incentivare le attività imprenditoriali nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivolgendosi sia ai giovani imprenditori sia ai liberi professionisti di età compresa tra i 18 e 45 anni.
Credito sisma e credito ZES – Modalità di presentazione della comunicazione per l’accesso (provv. Agenzia delle Entrate 9.8.2019 n. 670294)
Con il provvedimento 9.8.2019 n. 670294, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma ex art. 18-quater del DL 8/2017 e per la fruizione del credito d’imposta ZES ex art. 5 co. 2 del DL 91/2017.
A tal fine, a partire dal 25.9.2019:
– sarà possibile utilizzare il modello di comunicazione previsto per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, debitamente aggiornato;
– la trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES sarà effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (CIM17).
Interventi antisismici – Acquisto dell’unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese – Cessione della detrazione (provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057)
L’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:
– nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28.4.2006 n. 3519,
– da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici,
le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85% a seconda che dagli interventi la classe di rischio sismico si riduca di una o due classi.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:
– alle imprese che hanno effettuato gli interventi,
– ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni).
La cessione della detrazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372.
Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, tuttavia, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019.
Novità in materia di agevolazioni fiscali (nota di aggiornamento Confindustria 10.7.2019)
Confindustria, con la nota di aggiornamento 10.7.2019, fornisce un primo commento alle novità di natura fiscale contenute nel DL 34/2019 convertito.
Tra le principali misure in materia di agevolazioni, si segnala:
– la reintroduzione del super-ammortamento, con riferimento al quale la previsione di una soglia massima di investimenti agevolabili di importo pari a 2,5 milioni di euro solleva una serie di incertezze operative;
– la revisione della mini-IRES, con l’obiettivo di suscitare un maggior interesse da parte delle imprese;
– con riferimento al Patent box, la possibilità di determinare direttamente l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, anche se non risulta chiaro se la predisposizione della documentazione sia condizione necessaria per l’autoliquidazione del beneficio;
– il rischio di condotte abusive derivanti dall’applicazione della norma che riconosce ai lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno una maggiore detassazione al 90% (ad esempio, il caso in cui il lavoratore impatriato, che abbia trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno, svolga la propria attività lavorativa in un Comune situato in una Regione diversa).
Detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica degli edifici – Molteplicità di interventi – Limite di spesa
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 può essere del 50% o del 65% a seconda della tipologia degli interventi effettuati.
A seguito della riduzione al 50% dell’aliquota prevista per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la sostituizione di finestre e infissi) è importante fare qualche precisazione riguardo al fatto che gli interventi di riqualificazione possono essere inquadrati in più fattispecie agevolate.
Se, ad esempio, mediante la sostituzione degli infissi o dell’impianto di climatizzazione si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’Allegato A del DM 11.3.2008, realizzando quindi una riqualificazione globale ex co. 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione al 65% nel limite massimo di detrazione pari a 100.000,00 euro.
Credito d’imposta per la formazione 4.0 – Proroga per il 2019 – Novità del Ddl. di bilancio 2019
Il Ddl. di bilancio 2019 prevede la proroga per il 2019 del credito d’imposta formazione 4.0 (art. 1 co. 46 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018), anche se con alcune modifiche in relazione alla misura dell’agevolazione.
Nella nuova versione dell’agevolazione:
– per le piccole imprese, il credito d’imposta spetterebbe in misura pari al 50% delle spese ammissibili e per le medie imprese in misura pari al 40%, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000,00 euro;
– per le grandi imprese, la misura dell’agevolazione sarebbe invece ridotta al 30%, con previsione di un limite massimo annuale di 200.000,00 euro.
Super e iper-ammortamenti – Cumulabilità con gli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (risposte GSE 9.10.2018)
Nell’ambito di alcune FAQ, il GSE ha nuovamente analizzato la possibilità di usufruire, contemporaneamente agli incentivi del DM 6.7.2012, del super e dell’iper-ammortamento.
Ai sensi dell’art. 29 del DM 6.7.2012 e dell’art. 28 del DM 23.6.2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del DLgs. 28/2011.
L’art. 26 co. 2 lett. d) del DLgs. 28/2011 prevede che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Secondo il GSE, i super e iper-ammortamenti, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico riguardante l’acquisto di beni strumentali, e possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’art. 26 del DLgs. 28/2011.
Credito d’imposta per le librerie – Disposizioni attuative (DM 23.4.2018)
Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le librerie, introdotto dall’art. 1 co. 319 della L. 205/2017.
Con riferimento all’ambito soggettivo, il DM dispone che possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti che:
– siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal Registro delle imprese;
– abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati;
– abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
– siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.
Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere e degli agriturismi – Disposizioni attuative (DM 20.12.2017 n. 598)
Il DM 20.12.2017 n. 598, in corso di registrazione e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce le nuove disposizioni attuative del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi ex art. 10 del DL 83/2014 convertito.
L’art. 1 co. 4 della L. 232/2016 ha riconosciuto tale agevolazione anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, incrementando la misura del credito d’imposta al 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica.
In base al nuovo DM:
– l’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE 1407/2013, relativo al regime de minimis, e comunque fino all’importo massimo di 200.000,00 euro nel biennio di riferimento;
– l’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200.000,00 euro.