Per i pagamenti effettuati nell’anno 2018 è possibile beneficiare della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
– la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sono agevolati solo i giardini relativi a “unità immobiliari ad uso abitativo”.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori.
La detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Proroga fino al 31.12.2018 e rimodulazione delle aliquote – Novità della legge di bilancio 2018
La legge di bilancio 2018 ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES introdotta dai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018. Per le spese sostenute dall’1.1.2018, tuttavia, l’aliquota della detrazione è ridotta al 50% per:
– gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari (si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006);
– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 18.2.2013 n. 811/2013;
– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Agevolazione prima casa – Condizioni agevolative – Non titolarità di altra abitazione acquistata col beneficio – Verifica della adeguatezza alle esigenze abitative – Esclusione (Cass. 17.11.2017 n. 27376)
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27376/2017, può nuovamente godere dell’agevolazione prima casa chi abbia la titolarità di un’altra abitazione valutata non idonea all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (ad esempio, inabitabilità) che di natura soggettiva (es. fabbricato inadeguato per caratteristiche o dimensioni).
Inoltre, ribadisce la pronuncia, può godere del beneficio colui che, al momento dell’acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale e, quindi, in concreto non idoneo ad essere abitato, ove ciò sia comprovato dal successivo accatastamento in A10.
L’ordinanza contraddice quanto affermato dallo stesso Collegio con la sentenza 13.6.2017 n. 14740, ma rientra in un filone giurisprudenziale molto solido, secondo il quale, per la condizione di impossidenza di altre abitazioni, rileverebbe l’idoneità dell’abitazione preposseduta.
Si ricorda come la norma agevolativa non contenga più, dall’1.1.96, alcun riferimento alla idoneità abitativa dell’altra abitazione, ma la più parte della giurisprudenza continui a fare riferimento a tale requisito.
Agevolazioni prima casa -Area scoperta antistante all’abitazione – Estensione dell’agevolazione – Condizioni
Sebbene l’agevolazione prima casa sia inevitabilmente legata ad un fabbricato (come definito dal Min. Lavori pubblici n. 1820/1960 e dalla R.M.n. 46/1998), tuttavia, non può dirsi che l’agevolazione si “fermi” con i confini dell’edificio.
Infatti, in più occasioni, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria hanno riconosciuto come l’agevolazione (sia per l’acquisto che per la costruzione) spetti:
– anche per le pertinenze dell’abitazione (circ. 18/2013);
– anche in caso di ampliamento della “prima casa” (ris. 22/2011).
Con riferimento alle pertinenze, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il beneficio possa applicarsi anche alle aree scoperte dell’abitazione, purché graffate ad essa in Catasto. La dottrina non condivide tale tesi, ritenendo che l’agevolazione spetti a tutte le aree scoperte che siano definibili pertinenze ex art. 817 c.c.
Super/iperammortamento per beni in leasing
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al super ed iperammortanento.
Il “bonus pubblicità”
Con questo documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza del fatto che la Manovra Correttiva 2017, tra le varie novità, ha introdotto un credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti “incrementali” in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative.
Superammortamenti – Proroga per il 2018 – Novità del Ddl. di bilancio 2018
Il testo bollinato del Ddl. di bilancio 2018 prevede la proroga per il 2018 di super e iper-ammortamenti. Con particolare riferimento agli iper-ammortamenti, si evidenzia che:
– la maggiorazione del 150% è confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019, qualora entro il 31.12.2018 l’ordine sia accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%);
– viene integrata la disciplina originaria, consentendo la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.
Viene, inoltre, confermata per il 2018 la correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali.
Società di persone – Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica – Immobili agevolati
Alle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati) competono sia la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (in questo caso la spesa sostenuta dalla società viene attribuita ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili), sia la detrazione IRPEF del 65% per quelli di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 (applicabile anche ai fini IRES).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:
– la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR effettuati da società di persone commerciali (snc, sas) spetta soltanto se i lavori sono eseguiti su fabbricati (unità immobiliari) tassati in base alle norme previste per il reddito fondiario e non invece rispetto a quelli effettuati su fabbricati (unità immobiliari) tassati a costi, ricavi ed ammortamenti (rileverebbero, quindi, i soli immobili patrimoniali);
– la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non sono condivise da diverse Commissioni tributarie, oltre che dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti.
Superammortamenti – Impianti fotovoltaici ed eolici – Fruizione dell’agevolazione – Condizioni (circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo Economico 30.3.2017 n. 4)
L’Agenzia delle Entrate (circ. 30.3.2017 n. 4), nel commentare la possibilità di beneficiare del super-ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali impianti.
Nel dettaglio, è stato chiarito che:
– ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
– ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9%.
Quanto ai riflessi di tale orientamento in relazione al super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell’agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).
Oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7)
In una corposa circolare-guida, del 4.4.2017 n. 7, dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf di prossima pubblicazione sono contenute le indicazioni relative gli oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF oltre ai crediti d’imposta.
Tra le altre cose, nel documento è chiarito che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo) riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.
Ai sensi dell’art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all’assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. “badanti”. Nel documento in commento viene precisato che essi possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all’assistenza sia stata assunta tramite un’agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all’agenzia stessa, a patto che quest’ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di “non autosufficienza”, ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.