Proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 4)

Con la circ. 30.3.2017 n. 4, redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, vengono forniti chiarimenti in relazione ai super-ammortamenti e iper-ammortamenti.
Con particolare riferimento agli aspetti fiscali, la circolare fornisce chiarimenti in merito:
– alla proroga del super-ammortamento del 40% (applicabile anche alle imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR);
– all’introduzione dell’iper-ammortamento del 150% concernente i beni materiali “Industria 4.0″ e della correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali;
– ad alcuni dubbi interpretativi in tema di super-ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell’entrata in vigore della norma sui c.d. “imbullonati”.
Per quanto non riportato nella circolare in commento, restano fermi, ove compatibili, i chiarimenti resi nella circ. Agenzia delle Entrate 23/2016.

L’agevolazione prima casa

L’agevolazione prima casa è il beneficio più significativo in caso di acquisto di immobili. Il beneficio trova applicazione nel caso di acquisto di un’abitazione di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9 e comporta:
– l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto avviene ad opera della società di leasing e le condizioni agevolative sussistono in capo all’utilizzatore) e delle imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna, se l’atto risulta soggetto ad imposta di registro o esente da IVA;
– l’applicazione dell’IVA nella misura del 4% e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200,00 euro ciascuna se l’atto risulta imponibile ad IVA.
In breve, l’agevolazione prima casa trova applicazione in presenza delle seguenti condizioni:
– che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Questa ultima condizione, a partire dall’1.1.2016, può essere però, non soddisfatta, atteso che il legislatore della L. 28.12.2015 n. 208 (art. 1 co. 55), consente di applicare l’agevolazione, anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.

Applicazione dell’IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA) – Esclusione – Rimborso dell’IVA versata – Termine di prescrizione (Cass. 7.3.2017 n. 5627)

La Corte di Cassazione, ordinanza 7.3.2017 n. 5627, ha deciso che non è dovuta l’IVA sulla tariffa rifiuti (quella regolata dall’art. 49 del DLgs. 22/97), in quanto si tratta di una entrata tributaria che non è corrispettiva di un servizio. Il prelievo di cui si discute è la “tariffa Ronchi”, abrogata a partire dal 2013 ed applicata soltanto in alcuni Comuni.
Quanto all’individuazione del termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito, inoltre, la Corte ha confermato il termine decennale, in luogo del termine breve di cinque anni.
Nella specie, infatti, non si discute di un rimborso d’imposta, poiché altrimenti la giurisdizione apparterrebbe alle Commissioni tributarie e non al giudice ordinario, ma della ripetizione di una quota di tariffa priva di titolo. L’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione dell’IVA è il soggetto gestore che vi deve provvedere entro il termine di due anni, di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA – Proroga al 31.12.2017 – Maxi-emendamento al DL 244/2016 (milleproroghe)

Nel maxiemendamento al DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) approvato ieri dal Senato è prevista la proroga della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese (art. 1 co. 56 della L. 208/2015).
Da una lettura complessiva della norma modificata dovrebbe essere coperto tutto il 2017, salvo indicazioni di segno contrario e penalizzanti per il contribuente che dovessero arrivare in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria e che dovessero limitare la portata dell’intervento sul 2017 ai soli periodi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe.
Quindi, nel 2016 o nel 2017 devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell’IVA (anche in parte). Non rileva il fatto che l’acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017).
L’importo della detrazione va suddiviso in dieci anni, a partire dal periodo “in cui sono state sostenute”, cioè pagate, le spese.

Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio – Inverventi volti al risparmio energetico

Ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l’impianto sia:
– installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
– posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all’art. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)

L’art. 1 co. 566 della L. 232/2016 ha prorogato al 31.5.2017 le agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
La disciplina applicabile è in toto quella dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015, che prevede allo scopo un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze, fatto salvo il requisito del possesso degli immobili, da verificare al 31.10.2016; alla stessa data deve essere verificato il requisito della strumentalità dell’immobile estromesso.
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere versata:
– per il 60% del relativo ammontare entro il 30.11.2017;
– per il rimanente 40% entro il 16.6.2018

Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Spese sostenute nel 2016 – Termini di presentazione delle domande

L’istanza per accedere al credito d’imposta per i costi sostenuti nel 2016 relativi alla riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 del DL 83/2014 e DM 7.5.2015) deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti.
Secondo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di accesso all’agevolazione si distingue in:
– una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 9.1.2017 alle ore 16:00 del 27.1.2017, in cui procedere alla compilazione e caricamento dell’istanza;
– una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 2.2.2017 alle ore 16:00 del 3.2.2017, in cui viene inviata telematicamente l’istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici – Novità della legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232)

La disciplina relativa al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche da parte della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).
Il beneficio, infatti, è stato esteso alle spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2017, ma a condizioni diverse rispetto a quelle valide fino al 31.12.2016.
Con riferimento al “nuovo” bonus mobili è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un’ulteriore detrazione IRPEF del 50%:
– per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017;
–  per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
–  finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
–  a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2016.
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, inoltre:
– è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
– è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.
Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Aliquote “potenziate” per le parti comuni condominiali – Cessione del credito – Novità della legge di bilancio 2017

La legge di bilanco 2017 proroga fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006.
La detrazione del 65%, inoltre, spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Una delle novità contenute nella legge di bilancio 2017 riguarda le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. In questi casi, la detrazione spetta nella misura:
– del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
– del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi, inoltre:
– il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
– la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al DM 26.6.2015;
– i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
– le detrazioni sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo – Novità della legge di bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 introduce alcune modifiche relativamente alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 convertito.
Le modifiche comportano l’allungamento del periodo di maturazione del credito, l’incremento della percentuale di agevolazione per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l’estensione dell’agevolazione alla ricerca commissionata dall’estero.
Poiché le modifiche avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari), ci saranno due diverse modalità di conteggio del credito: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.