Il Ddl di bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti di cui all’art. 1 co. 91 della L. 208/2015, la quale riconosce una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, si applichi anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017.
Viene, inoltre, prevista l’introduzione dei c.d. “iper-ammortamenti” al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0″. In particolare, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A al Ddl.
I soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B al Ddl.
Agevolazioni fiscali per le somme investite in start up innovative – Novità del Ddl di bilancio 2017
Il Ddl di bilancio 2017 proroga e amplia le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start up innovative.
Nello specifico, il Ddl porta a regime la detrazione prevista dall’art. 29 del DL 179/2012, elevando a 1 milione di euro il tetto su cui calcolare la detrazione, la quale, dal 2017, salirà al 30% della somma investita.
Il provvedimento, per essere efficace, dovrà però superare il vaglio della Commissione europea.
Premio alla nascita e buoni per gli asili nido – Novità del Ddl di bilancio 2017
A decorrere dall’1.1.2017, il Ddl di bilancio 2017 prevede che venga riconosciuto un “premio alla nascita” di 800,00 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, sarà corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente. A partire dal prossimo anno, quindi, al compimento del settimo mese di gravidanza, le future mamme potranno presentare all’INPS un’apposita domanda per richiedere il nuovo premio.
Un’altra misura contenuta nel Ddl. volta a sostenere le famiglie con figli nati a partire dall’1.1.2016, riguarda l’attribuzione, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il c.d. “buono asili nido” sarà corrisposto al genitore che ne fa richiesta all’INPS, previa presentazione della documentazione che dimostri l’iscrizione ai nidi pubblici o privati. Il buono per gli asili nido non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl di bilancio 2017
Il Ddl di bilancio 2017 riapre le agevolazioni contenute nell’art. 1 co. 115-121 della L. 208/2015 per le seguenti operazioni:
– assegnazione e cessione di beni ai soci;
– trasformazione in società semplice;
– estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale.
Gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiano delle agevolazioni se perfezionati dopo il 30.9.2016 e sino al 30.9.2017. Per l’imprenditore individuale, invece, l’opzione deve essere esercitata dall’1.1.2017 al 31.5.2017.
Non sono previste modifiche nell’entità delle agevolazioni, le quali consistono:
– nell’assoggettamento delle plusvalenze ad un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, se la società è risultata di comodo negli ultimi due periodi d’imposta su tre);
– nell’assoggettamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate ad un’imposta sostitutiva del 13%;
– nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro, se proporzionale;
– nella previsione per cui le imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute in misura fissa.
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Novità del Ddl di bilancio 2017
Il Ddl di bilancio 2017 interviene sul credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Tra le principali, si segnalano le seguenti modifiche:
– il credito d’imposta sarà pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi;
– il credito d’imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);
– l’agevolazione viene prorogata fino al periodo d’imposta in corso 31.12.2020 (in luogo del precedente 2019);
– il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4.9.96.
Credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo – Spese ammissibili – Chiarimenti di Confindustria
Confindustria ha pubblicato una circolare avente per oggetto il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9), come sostituito dalla L. 23.12.2014 n. 190, e il DM 27.5.2015.
Gli spunti interpretativi forniti da Confindustria attengono, in particolare, all’individuazione dei costi ammissibili a tale misura agevolativa e agli effetti dei conferimenti d’azienda.
Sotto il primo profilo, vengono analizzati i costi relativi al personale altamente qualificato, le spese per competenze tecniche e le spese per le privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Confindustria sollecita, da parte dell’Amministrazione finanziaria, chiarimenti ulteriori rispetto a quelli forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5 e con le ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80, 3.8.2016 n. 66 e 19.7.2016 n. 55.
Cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici ad ONLUS e altri soggetti – Irrilevanza fiscale – Prova dell’avvenuta cessione – Novità della L. 166/2016
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l’ambito oggettivo dell’agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell’art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni “destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa”. Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano “distrutti” ai fini dell’IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l’elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell’avvenuta cessione per via telematica all’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l’utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Credito d’imposta per le aree svantaggiate -Imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (circ. Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 34)
Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno spetta, ai sensi dell’art. 1 co. 98 della L. 208/2015, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2019. L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione avviene, secondo quanto chiarito dalla circ. 34/2016, in base alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. In particolare:- per l’acquisto di beni mobili, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
– per le prestazioni di servizi connesse all’investimento e non comprese nel costo d’acquisto, le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
– per gli investimenti mediante appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione oppure la data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del committente;
– per gli investimenti realizzati in economia, i costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR.
Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia e detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica – Trasferimento delle quote non detratte
In sede di predisposizione e completamento delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2015, si ripropone il problema della corretta imputazione delle quote di detrazione, stratificate nel corso degli anni, per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli immobili in caso di trasferimento dei fabbricati sia per atto tra vivi che mortis causa.
Per i trasferimenti tra vivi posti in essere dall’1.1.2012 si applica la nuova disciplina prevista a regime dall’art. 16-bis co. 8 del TUIR secondo cui il diritto alla detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.
In caso di decesso del contribuente, invece, la detrazione si trasmette per l’intero importo residuo esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Agevolazione prima casa – Cause di decadenza dall’agevolazione – Cause di forza maggiore (C.T. Reg. Lombardia 14.4.2016 n. 2220/13/16)
La C.T. Reg. Lombardia, con la sentenza n. 2220/13/2016 del 14.4.2016, ha statuito che non decade dall’agevolazione “prima casa” chi compra un’abitazione e non può trasferirvi la residenza siccome occupata abusivamente (nel caso di specie, i due comproprietari avevano presentato denuncia all’autorità giudiziaria prima dei 18 mesi), in quanto in tali casi si è in presenza di forza maggiore.
Si ricorda che:
– la sussistenza della forza maggiore esime il contribuente dall’onere di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito d’acquisto, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato;
– in assenza di forza maggiore, il decorso del diciottesimo mese comporta la conseguenza del recupero dell’imposta “ordinaria” e l’applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata.