Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico.
In particolare, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l’art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
– delle scuole dell’infanzia (ex asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all’ambito applicativo della nuova detrazione, L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della detrazione:
– rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
– sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche si applica a partire dal periodo d’imposta 2015, quindi con effetto già sui modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.
Agevolazioni prima casa -Modifiche della L. 208/2015
In presenza delle condizioni individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’acquisto della proprietà (come di altri diritti reali, ad esempio l’usufrutto) dell’abitazione può usufruire di importanti sconti per quanto concerne l’IVA o l’imposta di registro.
Si tratta delle c.d. “agevolazioni prima casa” che competono per gli acquisti di immobili abitativi e relative pertinenze operati da persone fisiche e che consentono:
– l’applicazione dell’IVA al 4%, ove l’atto risulti imponibile ad IVA;
– l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% (e la misura minima di 1.000,00 euro), ove l’atto risulti “non soggetto ad IVA” ex art. 40 del DPR 131/86 (in tal caso, inoltre, è possibile richiedere il “prezzo valore” e, così, utilizzare come base imponibile il valore catastale).
L’agevolazione può trovare applicazione a condizione:
– che oggetto del trasferimento sia una “casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9″;
– che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti reali su altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Questa ultima condizione, a partire dall’1.1.2016, può essere però non soddisfatta, atteso che l’art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 consente, oggi, di applicare l’agevolazione anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.
Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Soggetti beneficiari – Estensione al convivente more uxorio (ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2016 n. 64)
Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all’approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell’immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall’Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
Regime forfetario – Ambito applicativo e semplificazioni fiscali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10)
La circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 ha esaminato, nell’ambito del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni, ovvero in srl in regime di trasparenza. Affinchè non si configuri detta causa ostativa è necessario che la partecipazione non sia detenuta in costanza di regime. Ad esempio, in caso di inizio attività in corso d’anno con adesione al regime agevolato è sufficiente che la partecipazione sia dismessa prima dell’inizio dell’attività, ancorchè nel medesimo periodo d’imposta.
La circolare ha indicato che in tali ipotesi la preclusione non opera in quanto il “forfetario” “non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”. Allo stesso modo, nessuna preclusione si verifica se “in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.
Infine, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 individua specifiche ipotesi in cui l’esclusione dal regime non opera. Si tratta dei casi in cui il contribuente in regime forfetario:
– dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società;
– erediti una partecipazione in una società di persone o in una società di capitali trasparente che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Novità della legge di stabilità 2016 – Dispositivi multimediali per il controllo da remoto
Il co. 88 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso l’applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 65% previste per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici, anche alle spese sostenute dall’1.1.2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Testualmente la norma stabilisce che l’agevolazione riguarda le “unità abitative”. Sono interessati, quindi, dalla nuova disposizione i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10.
Per quanto concerne le imprese potrebbero beneficiare della detrazione gli immobili abitativi di proprietà concessi in uso ai dipendenti, ossia gli immobili di civile abitazione non utilizzati direttamente dall’impresa, i quali costituiscono immobili patrimoniali.
Detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici – Soggetti beneficiari – Familiare convivente
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili introdotta dall’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quest’ultima agevolazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR) che convive con il possessore dell’immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese relative all’intervento edilizio. Ciò si verifica anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario.
Di conseguenza, anche il c.d. “bonus mobili” può essere fruito dal familiare convivente del possessore dell’immobile.
Dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se il familiare convivente possa beneficiare del c.d. “bonus mobili” anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un altro familiare.
Detrazione per gli interventi di recupero edilizio – Minicondominio
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL 78/2010 all’atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio – Rifacimento del giardino
Ai sensi della lett. b) dell’art. 16-bis del TUIR, nei giardini di pertinenza degli immobili residenziali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per alcuni interventi che possano essere considerati “di manutenzione straordinaria” così come definiti dall’art. 3 lett. b) del DPR 380/2001.
In aggiunta, in relazione ai giardini pertinenziali potrebbero essere agevolabili gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), relativi all’adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a titolo esemplificativo, il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici) e riguardanti l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (ad esempio, l’installazione del corrimano).
Nella Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2016 viene fatto un elenco esemplificativo degli interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 50%.
Per quel che concerne i giardini di pertinenza, possono fruire del beneficio fiscale, ad esempio:
– la nuova realizzazione di cancelli e recinzioni esterne o la sostituzione di quelli esistenti con altri aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti (nei materiali, nelle dimensioni o nei colori);
– la sostituzione di gradini esterni (modificandone la forma, le dimensioni o i materiali rispetto a quelli preesistenti);
– la realizzazione e la sostituzione dei muri di cinta (la sostituzione deve avvenire sempre con materiali o forme diverse dal muro preesistente);
– la nuova pavimentazione esterna o la sostituzione della preesistente (con diversi materiali e superfici);
– il rifacimento della piscina (modificando i caratteri preesistenti), ecc.
Non possono beneficiare della detrazione, invece, gli interventi che riguardano il mantenimento o la sostituzione di piante o alberi.
Spese di istruzione – Detraibilità delle spese sostenute
Ai sensi dell’art. 15 del TUIR per le spese di frequenza scolastica e universitaria spetta la detrazione IRPEF del 19%.
In relazione alle spese di istruzione, la detrazione si applica a quelle per la frequenza:
– delle scuole d’infanzia (“vecchi” asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
L’agevolazione si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62. Per chi frequenta scuole pubbliche, la mensa è di fatto l’unica spesa detraibile.
La detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente.
Per gli asili nido, invece, la detrazione IRPEF del 19% spetta, ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato.
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Beni acquisiti o ceduti nel corso dell’esercizio – Calcolo dell’agevolazione
Nella determinazione del beneficio fiscale introdotto dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (c.d. super ammortamenti), occorre prestare particolare attenzione nei casi di beni acquistati o ceduti nel corso dell’esercizio, posto che può non esserci coincidenza tra le previsioni dei principi contabili nazionali e le disposizioni di carattere fiscale.
Il documento OIC 16 stabilisce, infatti, che “l’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”.
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 ha chiarito che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, che va fruita in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102 co. 2 del TUIR.
Per quanto detto, il calcolo dell’agevolazione potrebbe essere complicato laddove la quota di ammortamento imputata in bilancio divergesse rispetto alla quota fiscalmente deducibile.