Il Governo, nel corso del question time svoltosi presso la Camera dei deputati, ha chiarito che i 18 mesi che la legge concede all’acquirente della “prima casa”, per trasferire la sua residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato, decorrono dalla data del rogito, anche nel caso in cui la casa sia in corso di costruzione (o ristrutturazione).
Infatti, in tali circostanze:
– non vi sarebbe ragione per differenziare la situazione di chi compra una casa già ultimata rispetto a chi compra una casa in corso di costruzione (Cass. 7067/2014; Cass. 20042/2015);
– non è configurabile un’ipotesi di forza maggiore tale da esimere il contribuente dall’obbligo di adempiere la sua promessa di trasferire la residenza.
La forza maggiore ricorre, infatti, quando l’evento, da un lato, non sia imputabile al contribuente e, dall’altro, sia imprevedibile (elemento che non sussiste nella fattispecie dell’acquisto di una casa in corso di costruzione).
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione delle auto – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23)
Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23/2016, la maggiorazione del 40% (c.d. “super-ammortamenti”) riguarda anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del TUIR. Pertanto, l’agevolazione spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate come esclusivamente strumentali all’attività d’impresa, date in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente.
Per i veicoli di cui alla lett. b) dell’art. 164 del TUIR (i soli per i quali sono previsti limiti al costo fiscalmente rilevante) acquisiti dal 15.10.2015 al 31.12.2016, in virtù dell’art. 1 co. 92 della L. 208/2015, i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono incrementati fino a:
– 25.306,39 euro per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato a 36.151,98 euro per gli agenti o rappresentanti di commercio);
– 5.784,32 euro per i motocicli;
– 2.892,16 euro per i ciclomotori.
La percentuale di deducibilità (20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta, invece, invariata.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016
In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016, occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l’acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
La norma prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Maggiorazione del 40% del costo di acquizione – Calcolo – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23)
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Determinazione della base imponibile ai fini IVA, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali (circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26)
La circolare 1.6.2016 n. 26 conferma il principio secondo cui l’assegnazione è operazione che rientra nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72; ciò non vale, tuttavia, per i beni acquisiti senza l’addebito dell’imposta da parte del cedente (tipicamente in quanto acquistati da un privato, o prima del 1973), i quali sono assegnati fuori campo IVA.
La base imponibile è individuata nel prezzo di acquisto dei beni, maggiorato di tutte le spese che si sono rese necessarie per le migliorie sul bene che ne abbiano comportato un incremento di valore duraturo, tenendosi comunque conto del deprezzamento che il bene ha subìto nel tempo. Non deve, invece, mai essere utilizzato il valore normale.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta di registro, viene data la possibilità di utilizzare il valore catastale per tutti gli immobili, e non solo per quelli a destinazione abitativa assegnati a persone fisiche non imprenditori.
Superammortamento – Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Profili temporali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23)
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 23/2016, ha chiarito che ai fini dell’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dei “super-ammortamenti” (15.10.2015 – 31.12.2016) rilevano le regole generali della competenza ex art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, anche per i soggetti esercenti arti e professioni. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Viene, inoltre, precisato che:
– per i contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario;
– in caso di beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato;
– in caso di appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente.
Agevolazione per l’acquisto di beni strumentali – Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23)
Con circ. 26.5.2016 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata;
– il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
– sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
– con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
– sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali”, essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore delle scuole (c.d. school bonus) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20)
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 18.5.2016 n. 20 (cap. V, § 1), ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore della scuola (c.d. “school bonus”), rinviato al 2016 per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 co. 145-150 della L. 107/2015 dall’art. 1 co. 231 lett. a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dell’agevolazione per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è stato precisato che:
– si applica, in assenza di un’espressa esclusione prevista dalla norma agevolativa, il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
– non si applica il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000);
– non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20)
Nel capitolo I della circ. 18.5.2016 n. 20, l’Agenzia delle Entrate fornisce un esame delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di agevolazioni per gli immobili.
In particolare, in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è stato chiarito che:
– i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedere loro;
– per le spese sostenute per l’acquisto o l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l’agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica e l’agevolazione è calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute (senza alcun limite);
– l’agevolazione si estende agli interventi riguardanti gli immobili “patrimoniali” concessi in locazione, di proprietà degli IACP, comunque denominati, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Relativamente alla detrazione IRPEF del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili introdotta dal co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015, inoltre, è precisato che:
– si applica a tutte le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo (con le caratteristiche richieste) soggette a IVA, quindi anche agli acquisti dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) e f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001;
– si estende all’acquisto delle pertinenze dell’unità abitativa, a condizione che l’acquisto di entrambe (abitazione e pertinenze) avvenga contestualmente e che nel rogito sia evidenziato il vincolo pertinenziale;
– è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 3 del TUIR che riguarda l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale compresa in un edificio interamente ristrutturato dall’impresa.
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20)
In relazione alla detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo dell’IVA pagata nel 2016, per l’acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, introdotta dal co. 76 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 è stato chiarito che può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento differisce da quanto stabilito dalla norma che impone che le unità siano “cedute dalle imprese costruttrici delle stesse” ed estende, quindi, l’agevolazione anche alle abitazioni non nuove.
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell’abitazione (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l’acquisto avvenga contestualmente a quello dell’unità abitativa e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
Quando si acquista l’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell’IVA pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50%, prevista dall’art. 16-bis co. 3 del TUIR, prestando attenzione, tuttavia, al fatto che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Relativamente alla detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, infine, è stato chiarito che:
– per le spese sostenute per l’acquisto o l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l’agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
– i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedergli.