Assegnazione agevolata di beni ai soci di società di capitali – Beni immobili e mobili registrati

L’assegnazione agevolata prevista dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 coinvolge i beni immobili non strumentali per destinazione e i beni mobili registrati non aventi il requisito della strumentalità.
Mentre sono chiari gli effetti delle norme agevolative per la società, che sconta un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sui plusvalori che emergono a seguito dell’operazione, la posizione più dubbia è quella dei soci. Se verrà confermata l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13.5.2002 n. 40, per l’assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili il reddito in natura dei soci sarebbe determinato in base al valore normale del bene (o al valore catastale, se si tratta di un immobile ed è stata prescelta questa opzione), ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.
La situazione più incerta riguarda l’annullamento delle riserve in sospensione d’imposta, per le quali non è mai stato formalizzato dall’Amministrazione finanziaria (anche se si tratterebbe di una soluzione di equità) che l’utile del socio viene ridotto anche delle somme assoggettate in capo alla società all’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Immobili – Disciplina ai fini IVA

Nelle procedure di assegnazione di immobili ai soci, di trasformazione agevolata in società semplice, nonché per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale, l’imposizione indiretta dipende dal regime IVA applicato all’atto dell’acquisto dell’immobile. Difatti, in tutti i casi in cui gli immobili sono entrati nella sfera dell’impresa con esercizio della detrazione dell’IVA, l’assegnazione o l’estromissione rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 co. 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Se l’immobile è stato costruito dall’impresa da meno di 5 anni ed è stata detratta l’IVA, l’assegnazione o estromissione comporta l’applicazione dell’imposta per obbligo.
Viceversa, se i lavori sono stati ultimati da più di 5 anni oppure l’impresa che assegna/estromette l’immobile non ha la qualifica di impresa di costruzione o di ripristino, l’assegnazione/estromissione può godere del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72, fermo l’obbligo di operare la rettifica della detrazione in ragione dei decimi mancanti al compimento del decennio di “osservazione fiscale”.
In merito alla determinazione della base imponibile IVA (questione che non ha particolare rilievo per le assegnazioni in regime di esenzione), in mancanza del prezzo di acquisto del bene deve farsi riferimento al prezzo di costo del bene determinato al momento di assegnazione. Quest’ultima espressione è stata interpretata facendo ricorso al “valore residuo del bene al momento del prelievo considerando l’usura” (circ. Assonime n. 42/2009) oppure ad un valore di fatto assimilabile al valore di mercato (da ultimo, Corte di Giustizia Ue 8.5.2013 causa C-142/12).

Oneri detraibili – Quesiti posti dai CAF – Risposte ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18)

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 fornisce alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e di agevolazioni sugli immobili. Tra le altre cose, è stato precisato che:
– rientrano tra le spese per la frequenza scolastica detraibili quelle per la mensa, sia che il servizio venga fornito tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto alla scuola. In tal caso la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza nonché il nome e cognome dell’alunno. Se il pagamento è avvenuto in contanti, tramite bancomat oppure mediante buoni mensa cartacei o elettronici, il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, può certificare l’ammontare della somma corrisposta nell’anno ed i dati dell’alunno. Per l’anno 2015, nel caso di incompletezza della documentazione, i dati mancanti dell’alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa;
– le spese per la frequenza di istituti universitari stranieri sono detraibili nel limite massimo di spesa, introdotto, per l’anno 2015, dal DM 29.4.2016 n. 288;
– le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31.12.2016, beneficiano della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica in caso di sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale. Viceversa, se i dispositivi sono installati senza ulteriori modifiche all’impianto di riscaldamento, le relative spese rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio detraibili al 50%;
– in caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto i lavori di recupero edilizio si applicano le regole previste dal co. 8 dell’art. 16-bis TUIR; la detrazione si trasferisce quindi all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Adempimenti – Comunicazione da inviare all’ENEA

Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:
– copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19.2.2007;
– la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all’ENEA, anche dopo il previsto termine per l’invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all’omesso invio all’ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. “remissione in bonis”), introdotta dall’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l’ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la “remissione in bonis” l’omessa comunicazione all’ENEA comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l’omesso invio della comunicazione all’ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità della L. 208/2015 – Dubbi applicativi

L’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’assegnazione agevolata di beni ai soci dovrà chiarire una serie di punti non affrontati in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi. Tra questi, i principali riguardano:
– il regime delle riserve in sospensione d’imposta (ed in particolare, il fatto che l’ammontare soggetto all’imposta sostitutiva del 13% escluda ogni ulteriore tassazione del socio sui medesimi valori);
– la base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta nel momento in cui il valore del bene sia inferiore all’importo delle riserve stesse;
– il trattamento da riservare alle situazioni nelle quali alcuni beni assegnati sono plusvalenti e altri minusvalenti;
– la possibilità di differire la tassazione degli utili in capo al socio, nel caso di trasformazione in società semplice, all’atto dell’effettiva distribuzione (e, in caso positivo, i connessi obblighi documentali);
– la possibilità di considerare non di comodo, agli effetti dell’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze, anche le società che hanno fatto valere cause di esclusione o di disapplicazione della disciplina.

Patent box – Utilizzo diretto dei beni immateriali – Calcolo del contributo economico

Con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile ai fini del Patent box in caso di utilizzo diretto, la circ. Agenzia delle Entrate 11/2016 ha evidenziato che sarebbe preferibile utilizzare il metodo del CUP, essendo maggiormente idoneo ad identificare la quota del reddito di impresa imputabile al “ramo d’azienda virtuale” deputato alla concessione in uso degli intangibles agevolati.
Nel caso di marchi di impresa l’utilizzo dei database normalmente in uso consente, in maniera affidabile, la ricerca di tassi di royalty applicati tra parti indipendenti per molti settori industriali. In tale ambito, assumerà rilevanza l’analisi dei contratti, per verificare se i metodi di remunerazione previsti negli accordi comparabili identificati sono già al netto (piuttosto che al lordo) di parte dei costi (ad esempio, le spese di pubblicità) che andranno a decrementare la “royalty implicita” nel calcolo del contributo economico dei beni immateriali.

Patent box – Beni agevolabili – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 7.4.2016 n. 11)

In merito ai beni agevolabili nell’ambito del Patent box, la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11 fornisce rilevanti chiarimenti. Tra i principali, si segnalano i seguenti:
– la disposizione che prevede l’applicazione al solo “software coperto da copyright” e non a tutte le “opere dell’ingegno” è applicabile anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, vale a dire alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31.12.2015;
– con riferimento al know how, deve essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, contenente, in particolare, la descrizione delle informazioni o esperienze, l’attestazione che tali informazioni non siano generalmente note o facilmente conoscibili e che presentino valore economico in quanto riservate, nonché l’indicazione delle misure adottate per garantirne la riservatezza (es. archivi chiusi o supporti informatici con credenziali; non sono, invece, sufficienti generiche clausole di riservatezza);
– sono escluse dall’agevolazione le liste di nominativi (es. liste clienti e fornitori).

Regime forfetario – Ambito applicativo e semplificazioni fiscali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10)

La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 aveva chiarito le possibilità di accesso al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Ad esempio, i soggetti che hanno applicato nel 2014 il regime di vantaggio (ex DL 98/2011), oppure quello delle nuove attività produttive (ex L. 388/2000) hanno potuto transitare, nel 2015, al regime forfetario, usufruendo anche della riduzione di un terzo del reddito a favore dei soggetti che iniziano l’attività. In questa ipotesi, in UNICO 2016 il contribuente compilerà il quadro LM.
Un altro caso potrebbe essere quello del soggetto che abbia iniziato l’attività nel 2014 e che, pur avendone i requisiti, non abbia aderito al regime di vantaggio, ma optato per l’ordinario. In tal caso, è possibile revocare l’opzione effettuata ed applicare, dal 2016, il regime forfetario con l’ulteriore agevolazione prevista dal co. 65 dell’art. 1 della L. 190/2014 (applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018. In tal caso, dovranno comportarsi come contribuenti ordinari in UNICO 2015 e 2016, cioè con tassazione secondo il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA. In UNICO 2017-2018-2019 compileranno, invece, il quadro LM fruendo dell’imposta del 5%.

Leasing finanziario abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In occasione del convegno sui 130 anni del Catasto italiano, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcune domande, ha chiarito che, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali che la L. 208/2015 ha riconosciuto ai conduttori “under 35” di un leasing abitativo, i requisiti dell’età anagrafica e del rispetto del limite reddituale devono essere verificati esclusivamente alla data della stipula del contratto, per poi avere effetto sull’intera durata del rapporto.
Pertanto, non è rilevante se, successivamente alla stipula, il contraente supera i 35 anni o dichiara un reddito superiore al limite indicato.

Patent box – Calcolo dell’agevolazione – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 7.4.2016 n. 11)

La circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11 relativa al Patent box ha precisato che è necessario tracciare i costi riferiti ai singoli beni immateriali in modo analitico a partire dal 2015, anche se l’opzione per il Patent box verrà esercitata negli anni successivi.
Tale possibilità si collega con il chiarimento relativo alla circostanza che, se un bene immateriale genera perdite nei primi anni della sua vita, le stesse devono essere memorizzate e attribuite in diminuzione a eventuali redditi positivi dello stesso intangibile negli anni successivi.
La circolare precisa, infatti, che le perdite di un determinato bene immateriale andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dal medesimo bene nel quinquennio di efficacia dell’opzione.