Il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, confermando alcuni chiarimenti forniti del corso di Telefisco 2016, ha precisato che:
– l’agevolazione non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall’1.1.2016;
– l’agevolazione non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
– la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l’unità immobiliare, l’impresa costruttrice l’ha concessa in locazione.
Nella circ. 12/2016 non è stata invece confermata la risposta dell’Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall’agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Contratti verbali – Decorrenza del beneficio (nota Min. Economia e finanze 8.4.2016 n. 8876)
Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
In relazione ai termini per la registrazione dei comodati è intervenuto il Dipartimento delle finanze con la ris. 17.2.2016 n. 1/DF, la nota 29.1.2016 n. 2472/DF e, da ultimo, con la nota 8.4.2016 n. 8876.
In quest’ultimo documento viene precisato che per i contratti verbali di comodato stipulati tra genitori e figli la riduzione della base impobibile di IMU e TASI decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. Ai fini della validità di tali contratti, inoltre, continua a non sussistere l’obbligo di registrazione (tale adempimento è necessario solo per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016).
Agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative – Nuova disciplina (DM 25.2.2016)
Il DM 25.2.2016 (G.U. 11.4.2016 n. 84) reca la nuova disciplina relativa alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative ex art. 29 del DL 179/2012, sostituendo il precedente DM 30.1.2014.
Alla disciplina, rimasta sostanzialmente inalterata, sono state apportate alcune modifiche:
– le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei quattro (e non più nei tre) periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2012, includendo così anche il 2016;
– l’ammontare complessivo degli investimenti ammissibili non deve essere superiore a 15.000.000 di euro (in luogo dei precedenti 2,5) per ciascuna start up innovativa; a tal fine rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. Tale disposizione ha efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1.7.2014;
– le ipotesi di decadenza rilevano qualora determinati eventi avvengano entro 3 anni (non più 2) dalla data in cui è stato effettuato l’investimento.
Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016 – Principali adempimenti
Scade il prossimo 31.5.2016 il termine per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, eseguita ai sensi dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015. La norma ha previsto un’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono per effetto dell’operazione; in virtù del richiamo alle disposizioni sull’assegnazione agevolata di beni ai soci, inoltre, per calcolare le suddette plusvalenze è possibile adottare, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Possono essere estromessi con le agevolazioni in questione gli immobili strumentali sia per natura, sia per destinazione; non vi sono, invece, benefici fiscali per gli immobili merce.
L’operazione non è condizionata ad adempimenti particolari, se non quelli relativi all’annotazione in contabilità (libro giornale o registro dei beni ammortizzabili). Nella risoluzione 30.3.2009 n. 82, tuttavia, l’Agenzia aveva ritenuto che l’opzione, pur se effettuata mediante comportamento concludente, di fatto si perfezionerebbe con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (prospetto che sarà contenuto nel modello UNICO 2017 PF).
Patent box – Chiarimenti
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11, nel determinare l’incidenza economica sul reddito d’impresa derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto del Patent box, devono essere considerati tutti i fattori che contribuiscono materialmente alla creazione del valore per l’impresa. Pertanto, non rilevano soltanto le funzioni routinarie e gli intangibles, ma anche ulteriori elementi come sinergie di gruppo o specifiche caratteristiche del mercato; fattori che vanno al di là di quelli classificati dall’OCSE nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento, ritenuti però necessari per garantire agli uffici una chiara comprensione della realtà aziendale.
Sono quindi preferibili il metodo del CUP e quello basato sulla ripartizione degli utili, mentre viene sconsigliato l’utilizzo di metodi quali il prezzo di rivendita, il margine netto della transazione e il costo maggiorato.
Detrazioni IRPEF per spese scolastiche – Novità della L. 107/2015 della L. 203/2015
Con la L. 107/2015 (c.d. “La buona scuola”) e con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del TUIR riguardanti la detrazione per le spese di istruzione e, in particolare, è stato modificato l’art. 15 co. 1 lett. e) con l’inserimento nel medesimo articolo della nuova lett. e-bis).
Mentre la nuova lett. e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese universitarie, la successiva lett. e-bis) ammette anche la detrazione delle spese scolastiche pre-universitarie, ovvero quelle sostenute “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62″. A partire, quindi, dall’anno d’imposta 2015 la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali sia alle scuole paritarie private e degli enti locali, tutte appartenenti al sistema nazionale di istruzione e sarà, quindi, possibile portare in detrazione, per il tema che qui più interessa, anche quelle sostenute per frequentare le scuole dell’infanzia nel limite di 400,00 euro per alunno.
Tale detrazione, inoltre, non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali effettuate in forma “tracciata” alle istituzioni scolastiche finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa di cui all’art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR. A tal proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 3/2016 ha fornito alcuni criteri per distinguere le nuove spese scolastiche della citata lett. e-bis) da quelle già in passato ammesse in detrazione senza limite di importo ai sensi della richiamata lett. i-octies).
Potranno infatti coesistere contributi volontari “specifici”, consistenti in erogazioni liberali finalizzate distintamente all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti), mentre rientreranno nelle spese “generali”, con il limite di 400,00 euro per studente, sia la tassa di iscrizione che quelle sostenute per la mensa scolastica.
Detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili – Incumulabilità con l’agevolazione per le giovani coppie (circ. Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7)
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
Tra le altre cose è stato precisato che per la medesima unità abitativa non si può beneficiare sia della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, sia di quella generale, sempre del 50%, utilizzabile da tutti i contribuenti IRPEF. L’incompatibilità vale anche per acquisti di mobili diversi, necessari per arredare case acquistate quest’anno (o nel 2015), adibite ad abitazione principale entro il 2.10.2017 (o entro il 31.12.2016) e contemporaneamente soggette a lavori di ristrutturazione quest’anno. Cioè vale anche se sono rispettate tutte le condizioni delle due norme agevolative.
Acquisto di arredi per l’abitazione – Giovani coppie – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2016 n. 7)
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
– la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione;
– le coppie coniugate devono risultare tali nell’anno 2016;
– per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
– l’unità immobiliare può essere acquistata, sia nell’anno 2016 che nell’anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
– l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell’anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
– l’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell’unità immobiliare;
– sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile);
– i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
– l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
– il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.
Patent box – Beni agevolabili – Software e know how
Tra i beni agevolabili con il regime di patent box è ricompreso il software, indipendentemente dal deposito e dalla registrazione della titolarità del diritto. E’ richiesto il solo requisito dell’originalità dell’opera, ovvero il fatto che il software creato non risulti un mero adattamento o la mera modifica di un software già esistente; il deposito e la registrazione dell’opera rappresentano, invece, mere facoltà, delle quali ci si avvale al fine di conferire pubblicità legale alla stessa e di evitare controversie in merito alla reale paternità, la cui assenza non pregiudica però l’agevolazione fiscale.
Rientra, altresì, tra le attività agevolabili il know how, ma solo a condizione che esso sia giuridicamente tutelabile; ciò avviene se le conoscenze e le informazioni che lo costituiscono:
– sono segrete (non accessibili, in altre parole, a terzi senza investimenti cospicui);
– hanno un valore economico in quanto segrete;
– sono sottoposte a misure di protezione al fine di mantenerle segrete (es. policy interne del personale, investimenti nel settore della sicurezza informatica ecc.).
Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Modello di comunicazione per la relativa fruizione – Approvazione (provv. Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 45080)
Con il provv. 24.3.2016 n. 45080, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da inviare per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 -108 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
– a partire dal 30.6.2016 e fino al 31.12.2019;
– direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati;
– esclusivamente in via telematica, mediante il software “Creditoinvestimentisud”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, è composto:
– dall’informativa sul trattamento dei dati personali e dai riquadri contenenti i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione;
– dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– dagli impegni assunti con la sottoscrizione;
– dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
– dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
– dal quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.