Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell’iscrizione all’AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall’Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l’Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di “potenziale valore decisivo” erano costituiti da:
– l’apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
– le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
– il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
– l’avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
– il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi a privati domiciliati o residenti in uno Stato UE – Novità del DLgs. 42/2015 – Regime del MOSS – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 22)
L’Agenzia delle Entrate, con circ. 26.5.2016 n. 22, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiffusione ed elettronici resi nei confronti di “privati consumatori” stabiliti nella Ue, nonché alle regole relative al regime del “MOSS”.
Per quanto concerne il regime del “MOSS”, disciplinato dall’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, le principali indicazioni della circolare n. 22 riguardano tra l’altro:
– gli effetti della registrazione al regime speciale, i quali decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello della richiesta di iscrizione;
– le cause di esclusione dal regime (tra cui, il trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione in altro Stato Ue);
– il fatto che il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), qualora ricada di sabato o in un giorno festivo, non sia differito al primo giorno lavorativo successivo;
– la possibilità, per i soggetti extra Ue aderenti al regime “MOSS” privi di stabile organizzazione in Italia, di richiedere a rimborso l’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia ai sensi dell’art. 38-ter co. 1-bis del DPR 633/72.
IVAFE – Ambito applicativo – Modalità di indicazione nel modulo RW
A partire dal 2013 (UNICO 2014), mediante la compilazione del quadro RW è possibile:
– assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (art. 4 del DL 28.6.90 n. 167);
– assolvere l’IVAFE e l’IVIE.
Con riferimento al primo punto, si ricorda che è stato aggiornato a 15.000,00 euro il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta che consente di escludere i conti correnti e depositi detenuti all’estero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 2 della L. 15.12.2014 n. 186).
In merito al secondo punto, l’imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 34,20, in proporzione base ai giorni di possesso, sui conti correnti e sui depositi.
Modifiche alla disciplina dei costi “black list” – Novità della legge di stabilità 2016 – Effetti
Dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 “solare”), in base all’art. 5 del DLgs. 147/2015, i costi derivanti da operazioni intercorse con controparti “black list” sono deducibili nel limite del valore normale del bene o servizio (art. 9 del TUIR); la parte eccedente è deducibile a fronte della prova dell’effettivo interesse economico.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, per effetto dell’art. 1 co. 142 della L. 208/2015, la disciplina è stata abrogata, per cui la deducibilità dei costi in esame segue le regole di deducibilità previste per i costi verso fornitori nazionali (inerenza, certezza, economicità, eccetera).
Nell’ambito del modello UNICO 2016, le imprese che dichiarano il periodo d’imposta 2015 (o un periodo iniziato nel 2015 e terminato nel 2016) devono effettuare le relative variazioni in aumento e in diminuzione, pena l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati (si veda anche Cass. n. 6651/2016).
Come conseguenza dell’abrogazione delle disposizioni sui costi black list, gli interpelli possono riguardare solo le operazioni intercorse fino al periodo d’imposta 2015 (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2016).
La fattispecie rientra tra gli interpelli “probatori” di cui all’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000. La mancata presentazione dell’istanza (o la risposta negativa), diversamente dagli interpelli relativi ad altre fattispecie (es. società di comodo e ACE), tuttavia, non trova indicazione in UNICO 2016; la sanzione, in tal caso, opera a fronte della mancata segnalazione dei costi. Si ricorda che, secondo l’Agenzia (ris. 46/2004), anche a seguito di risposta positiva all’interpello, occorre indicare separatamente in dichiarazione i costi black list.
Cessioni di beni nei confronti di privati residenti in Paesi UE
Per “vendite a distanza” ai fini IVA si intendono le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in quanto assimilate alle vendite per catalogo, corrispondenza e simili di cui all’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.
Tali vendite sono assoggettate ad IVA in Italia (Stato di partenza dei beni), a meno che il cedente abbia superato, nell’anno precedente e nell’anno in corso, il limite massimo annuo di vendite stabilito da ciascuno Stato membro della Ue nel quale invia i beni ai privati acquirenti (limite che dev’essere compreso tra 35.000 e 100.000 euro).
In quest’ultima ipotesi (vendite “sopra soglia”), a partire dalla cessione che ha determinato il superamento del limite, l’IVA è dovuta nello Stato Ue di destinazione dei beni e il cedente nazionale è tenuto ad aprire una posizione IVA in ciascuno Stato nel quale il limite è stato superato.
Anche al di sotto della soglia in argomento, l’assolvimento dell’IVA può avvenire nello Stato di destinazione dei beni, qualora il cedente eserciti apposita opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta precedente a quello nel quale le cessioni nei confronti di privati saranno effettuate.
Reverse charge – Prestazioni effettuate da fornitori non residenti verso soggetti passivi nazionali – Applicazione del reverse charge
Poiché non tutti gli Stati membri prevedono, nel loro ordinamento, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da cedenti o prestatori non residenti verso soggetti passivi IVA nazionali, esistono alcune ipotesi in cui il cedente o prestatore stabilito in Italia è obbligato a identificarsi nello Stato membro del cessionario o committente, o a nominare un rappresentante fiscale, per assolvere correttamente l’imposta in relazione all’operazione effettuata. Si ricorda, infatti, che l’art. 196 della direttiva 2006/112/CE impone l’applicazione del reverse charge soltanto con riferimento alle prestazioni di servizi generiche.
Pertanto, anche ai fini della fatturazione, per le operazioni territorialmente rilevanti nella Ue, occorre verificare la normativa vigente nello Stato membro dell’acquirente per capire se quest’ultimo sia o meno debitore dell’imposta nel proprio Stato. Nel primo caso, il fornitore italiano deve emettere fattura riportando l’annotazione “inversione contabile” ed eventualmente la norma di riferimento (art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72); in caso contrario, il fornitore nazionale è tenuto ad identificarsi, ai fini IVA, nello Stato membro dell’acquirente.
Comunicazione polivalente -Operazioni con Paesi black list – Modalità e termini di comunicazione
Le comunicazioni delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1 del DL 40/2010) sono effettuate con periodicità annuale, utilizzando il modello di comunicazione polivalente.
Lo stesso modello deve essere utilizzato per comunicare i dati rilevanti ai fini del c.d. “spesometro”.
Non sussistono chiarimenti specifici in merito alla possibilità di effettuare due invii separati per i due adempimenti, utilizzando naturalmente lo stesso modello: si tratta di una possibilità che dovrebbe essere garantita in base all’analisi delle specifiche tecniche del modello, anche se sarebbe opportuna una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Operazioni con Paesi black list – Modalità e termini di comunicazione
Nella comunicazione delle operazioni con Stati o territori a fiscalità privilegiata dovuta per il 2015, da effettuarsi nel quadro BL del modello polivalente, risulteranno di fatto improduttive di effetti le revisioni delle black list effettuate nel corso del 2015 stesso.
La comunicazione è, infatti, dovuta se la controparte risiede in uno Stato o territorio ricompreso in una delle liste contenute nel DM 4.5.99 e nel DM 21.11.2001; gli Stati espunti dal DM 21.11.2001 (ad esempio, la Malaysia e Singapore) continuano a far parte della black list del 4.5.99, sicché le transazioni con questi Stati devono continuare ad essere monitorate. Analogamente, devono continuare ad essere monitorate le transazioni con la Svizzera, anch’essa menzionata dal DM 4.5.99.
Reverse charge – Acquisto di beni da un soggetto passivo comunitario identificato ai fini IVA in Italia – Adempimenti connessi
La cessione di beni da parte di un soggetto passivo IVA comunitario nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia è in ogni caso soggetta al reverse charge, a norma dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, anche se il cedente è identificato direttamente ai fini IVA in Italia (ovvero mediante un rappresentante fiscale). Considerando il caso del cedente comunitario identificato in Italia, se i beni partono dallo Stato in cui questi è stabilito, si configura un acquisto intracomunitario ex art. 38 del DL 331/93; se invece gli stessi beni sono stati precedentemente introdotti in Italia e partono da un magazzino ivi localizzato, si configura un’operazione interna.
In entrambe le ipotesi la fattura ricevuta dal cessionario deve riportare la partita IVA estera del cedente, e non quella italiana, non rilevando la circostanza che il cedente sia identificato in Italia. Il cessionario dovrà poi integrare la fattura ricevuta, ma soltanto nel primo caso sarà tenuto alla compilazione del modello INTRASTAT.
Lavorazioni intracomunitarie – Beni temporaneamente movimentati all’interno della UE – Novità della L. 115/2015 (circ. Assonime 1.2.2016 n. 2)
Assonime, con la circolare n. 2 pubblicata l’1.2.2016, ha affrontato la disciplina in tema di trasferimenti intraUe di beni, per essere sottoposti a perizie o lavorazioni, come modificata dall’art. 13 della L. 115/2015.
In base alla nuova disciplina, non costituiscono acquisti intracomunitari le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA in tale Stato, solo “qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”.
Non costituiscono, invece, cessioni intracomunitarie i soli trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA italiano, se “i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato”.
Con riferimento al nuovo regime, Assonime ha quindi chiarito che i criteri di tassazione modificati si rendono applicabili anche nelle ipotesi in cui, per sopravvenute esigenze commerciali, venga mutata la destinazione finale dei beni trasferiti in un altro Stato membro rispetto a quanto originariamente previsto.
Ad esempio, nel caso in cui alcuni beni, introdotti in Italia per essere sottoposti a perizie o lavorazioni per essere restituiti al committente nello Stato Ue di provenienza, siano invece inviati in un diverso Stato membro o al di fuori della Ue, l’originario mero trasferimento di beni non soggetto ad IVA assume natura di “acquisto intracomunitario” soggetto ad imposta in Italia.