Il DM 25.1.2016 ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero che, rispetto all’anno precedente, sono aumentate dell’1%. Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate ai fini previdenziali per i lavoratori che operano in Paesi che non hanno convenzioni in materia di sicurezza sociale con l’Italia; inoltre, vengono utilizzate a fini fiscali per determinare il reddito da lavoro subordinato svolto all’estero.
Con il messaggio 995/2012 l’INPS ha chiarito che le norme di riferimento (L. 398/87 e TUIR) si applicano sia ai dipendenti di Paesi comunitari, sia a quelli extracomunitari soggiornanti per lungo periodo o in possesso di un permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.
L’ammontare delle retribuzioni convenzionali è determinato facendo riferimento (e in misura non inferiore) ai contratti collettivi nazionali di categoria e viene fissato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, all’art. 3 del DM 25.1.2016 è prevista la frazionabilità giornaliera degli imponibili forfettari. A proposito, l’INPS si è espresso, con circolare 45/2007, chiarendo che, al di fuori dei casi menzionati dalla norma, non è possibile procedere al frazionamento dei valori in questione (es. in caso di rapporto di lavoro part-time); l’Agenzia delle Entrate è invece favorevole alla possibilità di ridurre i valori convenzionali proporzionalmente alla contrazione dell’orario part-time.
Modulo RW – Dossier titoli – Modalità di compilazione
Nel corso di Telefisco 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione del modulo RW per i dossier titoli. In un’ottica di semplificazione, si dovranno indicare solo il valore iniziale e il valore finale del dossier (oltre, naturalmente, ai giorni di possesso), non rilevando le variazioni intervenute durante l’anno e, soprattutto, non rilevando la composizione del dossier; non occorre, quindi, compilare tanti righi del modulo quante sono le attività finanziarie ricomprese nel dossier.
La semplificazione è, però, tale solo per il monitoraggio fiscale, in quanto la determinazione dei redditi da indicare nei quadri RL, RM e RT del modello UNICO avviene in modo analitico, considerando i proventi che derivano da ciascuna singola attività.
In merito al regime sanzionatorio, l’Agenzia chiarisce che la sanzione è determinata in base al valore al termine del periodo di detenzione, ponderato per i giorni di possesso.
Mediazione tributaria – Dazi doganali (circ. Agenzia Dogane 23.12.2015 n. 21/D)
A seguito del DLgs. 156/2015, il reclamo/mediazione è stato esteso anche alle cause di valore non superiore a 20.000,00 euro su atti emessi da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, tra cui rientrano quelli riconducibili all’Agenzia delle Dogane.
Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane, nella circ. 23.12.2015 n. 21, esclude la mediazione per le risorse tradizionali dell’Unione Europea, quindi per i dazi. L’esclusione, comunque, non opera per gli atti irrogativi di sanzioni.
Modifiche alla disciplina dei costi “black list” e CFC – Novità della legge di stabilità 2016
In materia di fiscalità internazionale, la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha previsto:
– l’abrogazione integrale delle norme in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 – 12-bis del TUIR);
– la rivisitazione della disciplina CFC (art. 167 del TUIR), al fine di riservare le penalizzazioni fiscali ai casi in cui le controllate scontano una tassazione nominale nello Stato estero inferiore di oltre il 50% a quella italiana.
Con riferimento alla deducibilità dei c.d. “costi black list”, essa sarà soggetta alle condizioni previste per ogni altro costo (inerenza e competenza) già a partire da UNICO 2017.
Beni trasferiti in Italia da un soggetto passivo UE per manutenzione e riparazione – Prestazioni eseguite da terzi
Ai sensi dell’art. 38 co. 5 del DL 331/93, non costituisce acquisto intracomunitario l’invio in Italia, da parte di un soggetto passivo Ue, di beni che devono essere sottoposti a opere di perfezionamento o a manipolazioni usuali, comprese le prestazioni di manutenzione e riparazione, purché gli stessi beni siano rispediti, successivamente, al soggetto comunitario da cui erano stati inizialmente inviati. Non si configura un acquisto intracomunitario neppure nell’ipotesi in cui il cessionario si avvalga di un soggetto terzo, in Italia, per eseguire le operazioni di manutenzione e riparazione.
In tal caso, il primo cessionario deve emettere fattura nei confronti del soggetto passivo IVA che esegue materialmente la prestazione, applicando l’imposta, in quanto la prestazione si intende effettuata in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72.
Inoltre, allo scopo di vincere la presunzione di acquisto, è opportuno che sia il soggetto incaricato delle manutenzioni e riparazioni, sia il soggetto terzo esecutore compilino il registro di cui all’art. 50 co. 5 del DL 331/93, evidenziando quale sia il soggetto presso il quale si trovano i beni.
Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016 – Soppressione disciplina costi “blacklist”
Con un apposito emendamento al Ddl. di stabilità 2016, il Governo intende:
– sopprimere in toto la disciplina dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 e seguenti del TUIR);
– modificare la normativa CFC (art. 167 del TUIR), limitandola alle controllate la cui tassazione nominale nello Stato estero è inferiore del 50% a quella italiana.
Black list – Eliminazione di Hong Kong – Modifiche ai DM 23.1.2002 e 21.11.2001
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2015 n. 279, i due decreti, datati 18.11.2015, che eliminano il territorio di Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 23.1.2002 e al DM 21.11.2001; i nuovi decreti attuano quindi un aggiornamento delle liste degli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi black list (art. 110 co. 10 e ss. del TUIR), nonchè il regime CFC (art. 167 del TUIR).
L’espunzione del territorio di Hong Kong dalle suddette black list fa seguito alla ratifica e all’esecuzione, avvenuta con la L. 96/2015, dell’Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo siglato a Hong Kong il 14.1.2013.
L’Accordo e il relativo Protocollo, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2015, sono entrati in vigore il 10.8.2015.
Reverse charge – Acquisti di servizi resi da fornitori non residenti – Addebito con esposizione dell’IVA estera a causa di errore del fornitore non residente
Nel caso di acquisto di un servizio presso un fornitore comunitario, il quale applichi l’IVA erroneamente, il committente nazionale non è esonerato dall’integrazione della fattura che deve comunque essere operata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del DPR 633/72 e 46-47 del DL 331/93.
Con la circolare n. 28 del 21.6.2011, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato nello specifico il comportamento che deve essere tenuto dal committente residente nel particolare caso in cui il fornitore estero applichi indebitamente l’IVA, su una prestazione qualificata come “servizio generico”, chiarendo che il soggetto residente deve procedere all’applicazione del reverse charge secondo le norme e la prassi nazionali, a prescindere dal trattamento applicato all’estero.
Servizi generici resi nei confronti di soggetti esteri – Soggettività passiva del destinatario
Ai fini dell’applicazione delle regole di territorialità IVA per i servizi “generici” resi nei confronti di soggetti residenti o stabiliti all’estero, il prestatore nazionale è tenuto a verificare la soggettività passiva della controparte. Solo le prestazioni “B2B”, infatti, sono territorialmente rilevanti nello Stato del destinatario della prestazione.
Nell’ipotesi in cui il committente del servizio “generico” sia comunitario, il prestatore è esonerato da ogni responsabilità, qualora riceva dalla controparte il numero di identificazione ai fini IVA, e verifichi:
– la validità di tale numero col sistema VIES;
– la corrispondenza del nome e dell’indirizzo comunicati in base alle disposizioni del regolamento UE 904/2010.
Nell’ipotesi, invece, di committente extra Ue, per essere al riparo da ogni contestazione, il prestatore deve ottenere dall’acquirente il certificato (rilasciabile attualmente, per gli Stati extra Ue, soltanto da Norvegia, Svizzera e Israele) attestante il diritto al rimborso ai sensi della direttiva 86/560/CEE.
Splafonamento e sanzione al 100% – (C.T. Reg. Torino 21.10.2015 n. 1103/26/15)
La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza 21.10.2015 n. 1103/26/15, ha affermato che l’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile determina l’integrale recupero dell’imposta dovuta sugli acquisti e la sanzione nella misura del 100% dell’imposta recuperata ex art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.
Secondo i giudici torinesi, non è possibile far valere la riduzione della sanzione nella misura del 50%, costituendo l’acquisto di beni oltre il limite del plafond disponibile una violazione di natura sostanziale e non una mera irregolarità formale.
Si ricorda che, qualora l’esportatore abituale si accorga di aver “splafonato”, al fine di evitare la descritta sanzione dal 100% al 200% dell’imposta può emettere autofattura e ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (circolare 12/E del 2010).