Donazioni all’estero irrilevanti per il fisco italiano

Irrilevanti per il fisco italiano e non soggette a registrazione in Italia le donazioni, stipulate all’estero, tra un donante non residente in Italia e un beneficiario residente in Italia. È quanto chiarito dalla Direzione regionale della Lombardia dell’agenzia delle Entrate , nell’ambito di una consulenza giuridica (n. 904-3/2015, pubblicata la scorsa settimana) resa in risposta a un quesito formulato dall’Ordine dei commercialisti di Milano.

Omessa Iva su acquisti intraUE declassata a violazione formale

L’omessa applicazione dell’Iva sugli acquisti intraUe diventa una violazione di carattere formale. Se l’operazione non è occultata e se l’acquirente ha il diritto alla detrazione, l’irregolarità sarà punibile con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500 e un massimo di 20 mila euro. Queste le conseguenze della revisione delle sanzioni tributarie a opera del dlgs n. 158/2015, che produrranno effetti (secondo il ddl stabilità) dal 1° gennaio 2016, allorquando le nuove disposizioni diventeranno concretamente applicabili, anche per il passato.

Modifiche alla disciplina dei costi “black list” – Deducibilità nel limite del valore normale – Novità del DLgs. 147/2015

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 110 co. 11 del TUIR, la deducibilità della parte di costi black list che eccede il valore normale (determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR), è consentita a condizione che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.
L’Amministrazione finanziaria (ris. 46/2004, circ. 1/2009, circ. 1/2007 e circ. 51/2010) ha specificato che, ai fini della valutazione dell’effettivo interesse economico, occorre considerare, oltre all’entità del prezzo praticato, anche la qualità dei prodotti finiti, la tempistica e la puntualità della consegna, la presenza di costi accessori, la possibilità di acquistare il medesimo prodotto da altri fornitori, nonché l’impossibilità di rivolgersi a fornitori diversi.
Quindi, sebbene, in sede di verifica, il prezzo assuma un ruolo centrale, la deducibilità non può essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo è superiore a quello mediamente praticato sul mercato (circ. 51/2010); anche in giurisprudenza (Cass. 10749/2013) è stato rilevato come vadano considerati pure altri fattori, quali la puntualità delle forniture e la serietà del fornitore. Più in generale, secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito, la creazione di profitto dovrebbe essere idonea a giustificare l’interesse economico dell’impresa a effettuare una determinata operazione (C.T. Reg. Torino 91/2012, C.T. Reg. Ancona 5/2010, C.T.Prov. Milano 294/2012).

La nuova disciplina dei costi “blacklist”

Il decreto sulla internazionalizzazione delle imprese ha apportato delle significative modifiche alla disciplina dei costi “blacklist” ovvero di quei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Prima delle modifica normativa vigeva una presunzione legale a carico dell’impresa italiana che doveva provare, alternativamente, che l’impresa estera svolgeva un’effettiva attività commerciale oppure che l’operazione posta in essere rispondeva ad un effettivo interesse economico. La novità legislativa viene accolta favorevolmente dalle imprese in quanto si passa da una presunzione legale di indeducibilità del costo ad una sua “automatica” deduzione, purché nei limiti del “valore normale” e purché relativo ad operazioni realmente intercorse. Per ciò che concerne il concetto di “valore normale” occorre rifarsi all’articolo 9 del Tuir e quindi dovrebbero potersi applicare, per analogia, le regole in materia di transfer pricing. Nel caso in cui vi sia un costo che eccede il “valore normale” per la sua deduzione resta ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare che l’operazione intercorsa risponda ad un effettivo interesse economico e che sia realmente avvenuta.

La cessione intracomunitaria e la prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato

In linea generale, affinché una cessione di beni in un altro paese dell’Unione Europea possa beneficiare del non assoggettamento all’Iva è necessario che sussistano tre presupposti:

  • soggettivo: entrambe le parti devono essere in possesso di partita iva e residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità Europea;
  • oggettivo: l’operazione deve ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili;
  • territoriale: il bene deve essere fisicamente trasportato o spedito da uno Stato comunitario all’altro.

Il requisito territoriale è quello che richiede un maggiore attenzione da parte dell’impresa che intende porre in essere l’operazione con il cliente estero. Infatti quest’ultima potrebbe essere chiamata, da parte degli organi verificatori, a documentare l’effettivo trasferimento fisico del bene tra Stati diversi, pena il disconoscimento della non imponibilità Iva ed il conseguente assoggettamento all’imposta della cessione intracomunitaria. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse risoluzioni, ed in particolare:

  • la n. 345/E/2007 individua nel documento di trasporto la prova idonea a dimostrare il transito di merci verso un Paese UE, da conservare unitamente agli elenchi Intra, alle fatture e alla documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
  • la n. 477/E/2008 ha affrontato il caso delle cessioni “franco fabbrica” in cui il cedente non riesce ad ottenere i documenti di trasporto controfirmati dall’acquirente. In tal caso la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;
  • la n. 19/E/2013, sempre sulle cessioni “franco fabbrica”, precisa che il CMR elettronico è equivalente al CMR cartaceo in quanto ha lo stesso contenuto ed é idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio italiano. Inoltre, l’Agenzia precisa che la prova dell’avvenuto trasporto dei beni può essere fornita anche con documenti diversi dal CMR cartaceo, tra cui: le informazioni contenute nel sistema informatico del trasportatore ovvero il tracking number tramite il quale si può ricavare il Ddt in formato pdf sottoscritto dal trasportatore; la lettera di presa in carico della merce da parte del trasportatore ed estratti dal registro dello stesso che dimostrano la consegna; l’ordine del cliente e l’attestazione, da parte di quest’ultimo, che conferma l’avvenuta ricezione della merce.