Patto di forfetizzazione – Straordinario forfetizzato – Lavoro straordinario e festivo – Onere della prova

Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa.

Impugnazione dell’estratto di ruolo – Condizioni (Cass. 12.12.2024 n. 32081)

La Cassazione, con la sentenza 32081 del 12.12.2024, ha stabilito che l’ampliamento delle ipotesi tassative per cui è possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per il tramite della cartella di pagamento ad opera del DLgs. 110/2024 che ha modificato il co. 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, non incide sui suoi presupposti.
Occorre, in sostanza, anche dopo il DLgs. 110/2024, che il contribuente dimostri la necessità della tutela anticipata, ovvero che può derivargli un pregiudizio che rileva ai fini dell’interesse ad agire del contribuente per evitare l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso deciso, infatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragioni poste a fondamento dell’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo per tramite della cartella di pagamento asseritamente non notificata.

Acquisto di immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy” – Agevolabilità – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.12.2024 n. 240)

Con la risposta a interpello 3.12.2024 n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile, a determinate condizioni, l’acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy”.
In particolare, nel caso prospettato, la società riferisce di aver acquisito l’immobile stipulando l’atto di compravendita nel mese di aprile 2024 a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di tale bene, in relazione al quale era stato concluso, nel 2016, un contratto di “rent to buy”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto l’investimento immobiliare:
– effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile (2024), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR;
– eleggibile per il credito d’imposta in esame, sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento GBER, non essendo richiesto dalla disciplina del credito d’imposta ZES unica il requisito della “novità” per gli immobili (nei termini e con i limiti indicati).

Riporto delle perdite – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 15 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, modifica il regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione di cui all’art. 172 co. 7 del TUIR.
Le modifiche prevedono, in particolare, che il limite del patrimonio netto sia da assumere a valori economici come risultanti da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il patrimonio netto contabile resta quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima.
La norma dispone anche l’introduzione di precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, con l’introduzione del nuovo art. 177-ter del TUIR.

Principio di cassa – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, andranno imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. Ad oggi, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770. Tale circostanza potrebbe condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).

Bonus Natale: fac-simile modello di domanda

Il decreto Omnibus ha introdotto una tantum solo per il 2024 il c.d. Bonus Natale, che i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere se presentano richiesta in cui autocertificano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di spettanza previsti dalla norma. Il bonus, in misura pari al massimo a 100 euro, deve essere erogato unitamente alla tredicesima mensilità.

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale della normativa in vigore e delle modalità per richiederlo e gestirlo in busta paga nonché il modello da far compilare e sottoscrivere ai dipendenti.

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Licenziamento individuale – Cessione del contratto di lavoro – Effetti (Cass. 5.11.2024 n. 28406)

Con l’ordinanza 5.11.2024 n. 28406, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di cessione del contratto di lavoro, riconoscendo la legittimità della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario al lavoratore già destinatario di un provvedimento espulsivo intimato dall’azienda cedente, dichiarato legittimo in sede d’appello.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che l’effetto successorio non resta precluso dal mancato intervento della società cessionaria nel giudizio di impugnativa del licenziamento, perché il successore a titolo particolare (ossia il cessionario) è giuridicamente vincolato dagli effetti delle sentenze intercorse tra le parti originarie, che sono applicabili immediatamente.
In secondo luogo, si osserva nella sentenza in commento, la cessione comporta un trasferimento complessivo delle situazioni giuridiche attive e passive, “ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sub iudice“.

Bonus Natale per i lavoratori dipendenti

La presente Circolare riepiloga la disciplina dell’indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”), di cui all’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L. 7.10.2024 n. 143, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare dell’indennità;
– i requisiti reddituali e familiari per avere diritto all’indennità;
– la misura dell’indennità;
– il divieto di cumulo nell’ambito della stessa famiglia;
– la richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennità;
– l’erogazione dell’indennità in busta paga da parte del datore di lavoro;
– il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal datore di lavoro;
– la fruizione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa al periodo d’imposta 2024;
– la restituzione dell’indennità non spettante.

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Decontribuzione per le lavoratrici madri per il 2024 – Estensione ai lavoratori a termine – Principio di non discriminazione (Trib. Lodi 7.11.2024 n. 494)

Con la sentenza 7.11.2024 n. 494, il Tribunale di Lodi ha statuito come anche alle prestatrici di lavoro assunte a contratto a tempo determinato spetti la decontribuzione prevista per le lavoratrici madri di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Il giudice lodigiano precisa che la mancata applicazione dell’agevolazione alle lavoratrici a termine integrerebbe una violazione di quanto previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il divieto di trattamento meno favorevole, per quanto riguarda le condizioni di impiego, dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, giacché l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 rappresenterebbe proprio una “condizione di impiego”.