Gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (DL “Coesione”) introducono due incentivi all’autoimprenditorialità denominati rispettivamente “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e Resto al Sud 2.0., destinati a giovani under 35 disoccupati o che versano in particolari condizioni di disagio sociale.
Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione a Ordini o collegi professionali.
Le attività finanziabili possono essere avviate sia in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, sia in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.
Le modalità, i termini e i criteri di erogazione degli incentivi in questione, riconosciuti con differente misura in relazione alla collocazione geografica (“Resto al Sud 2.0” per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, Autoimpiego Centro-Nord Italia per tutte le altre), saranno definite da un prossimo decreto interministeriale.
Prova della cessione intracomunitaria – Dichiarazione del cessionario dopo la ricezione della merce (C.G.T. II Lazio 9.4.2024 n. 2338/4/24)
La C.T. II Lazio 9.4.2023 n. 2338/4/24 ha stabilito che si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, in conformità con l’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, se il cedente fornisce come prova del trasferimento dei beni all’estero una dichiarazione postuma del cessionario mediante la quale costui attesta la ricezione della merce.
Il differimento temporale non incide sui requisiti di cui all’art. 41 del DL 331/93, essendo previsto dalla normativa comunitaria che anche le dichiarazioni rese successivamente dalle parti, come nel caso esaminato, sono idonee ad attestare il trasferimento dei beni dallo Stato membro Ue del cedente allo Stato membro del cessionario.
Dimissioni – Lavoratrice madre – Lavoratore padre – Revoca – Condizioni (nota INL 8.5.2024 n. 862)
Con la nota INL 8.5.2024 n. 862 si è chiarita la possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante il periodo protetto ai sensi dell’art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001, che ne impone la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. La norma prevede, inoltre, che alla convalida venga sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’Ispettorato evidenzia che in tali ipotesi le dimissioni sono revocabili; tuttavia ciò è possibile:
– quando le dimissioni non siano ancora state oggetto di convalida;
– oppure quando, successivamente alla convalida, le dimissioni non abbiano ancora esplicato i loro effetti in termini di decorrenza. In tal caso è richiesta una nuova valutazione da parte del soggetto che aveva convalidato le dimissioni poi revocate, al fine di verificare le ragioni della decisione della lavoratrice o del lavoratore.
Se le dimissioni hanno già esplicato i propri effetti, con conseguente risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, le stesse non saranno invece più revocabili; il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota della cedolare secca – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2024 n. 10)
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.5.2024 n. 10, ha illustrato le novità in materia di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che consistono:
– nell’aumento dell’aliquota della tassa piatta sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21%;
– nella modifica delle norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sulla decorrenza della nuova aliquota del 26% rilevando che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.12024.
Ciò significa che non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari per cui è stata scelta la cedolare maturati, pro rata temporis, dall’1.1.2024. Questo principio potrebbe non adattarsi perfettamente alle locazioni brevi che generano redditi diversi (sublocazione e locazione del comodatario, che sono imputati per cassa).
IMU relativa agli immobili strumentali – Indeducibilità dall’IRAP – Questione di legittimità costituzionale (C.G.T. I grado Reggio Emilia 9.5.2024 n. 123)
Con l’ordinanza 9.5.2024 n. 123, la C.G.T. I grado Reggio Emilia ha nuovamente sottoposto alla Corte costituzionale la questione dell’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP.
Si ricorda che, con la sentenza 20.2.2024 n. 21, la stessa Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali, sostenendo che il principio della necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES, non può essere traslato a un’imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.
Secondo i giudici emiliani, invece, tale indeducibilità genera un valore della produzione non effettivamente prodotto, che pertanto non è in alcun modo suscettibile di essere destinato alla remunerazione dei fattori della produzione.
Inoltre, nell’ipotesi di locazione di fabbricati strumentali, secondo le ordinarie logiche economiche, l’importo dell’IMU viene traslato sull’inquilino, sotto forma di canone di locazione, e risulta, quindi, deducibile ai fini IRAP. Non accade lo stesso nell’ipotesi in cui l’utilizzatore del fabbricato ne sia anche il proprietario.
Riporto delle perdite – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
Lo schema di decreto legislativo di revisione dell’IRPEF e dell’IRES, approvato lo scorso 30.4.2024, prevede una modifica all’art. 172 del TUIR in merito ai soggetti chiamati a operare, in caso di fusioni retrodatate, verifiche in merito alle posizioni soggettive in via di maturazione.
Il vigente co. 7 dell’art. 172 del TUIR prevede che le limitazioni previste per le perdite pregresse facenti capo alle società rientranti nel perimetro dell’operazione si applichino anche al risultato negativo “che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”.
La bozza del nuovo co. 7-bis prevede espressamente che sotto esame risulta la perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla (sola) società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ex art. 2504-bis c.c. La previsione, poi, ai sensi del proposto comma 7-quater, è destinata a trovare applicazione anche avuto riguardo alle medesime eccedenze già oggi disciplinate, nonché, per gli ulteriori richiami di legge, alle scissioni.
Studio D’Amico – Consulenza del lavoro – Le principali novità in materia di lavoro previste dal decreto “PNRR”
La presente Circolare esamina le principali novità in materia di lavoro contenute nel DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. decreto “PNRR”), come modificato in sede di conversione nella L. 29.4.2024 n. 56.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza sociale;
– la tutela dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti;
– l’introduzione della “patente a punti” per operare nei cantieri temporanei o mobili;
– la verifica della congruità della manodopera in edilizia;
– la previsione di una “Lista di conformità INL” per i datori di lavoro “virtuosi”;
– il regime sanzionatorio del “lavoro nero” e per la somministrazione di manodopera;
– la revisione delle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva;
– la comunicazione di dati da parte dell’INPS ai fini della regolarizzazione degli obblighi contributivi;
– il potenziamento dei poteri di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS;
– la modifica del regime delle prestazioni occasionali in agricoltura;
– la previsione di un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori domestici.
Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0
La presente Circolare esamina la disciplina del nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), come modificato in sede di conversione nella L. 29.4.2024 n. 56.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la procedura per l’accesso all’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– gli obblighi documentali;
– i rapporti con le altre agevolazioni.
Più elevata la Maxisanzione per lavoro sommerso
Gentile Cliente,
Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024) prevede, tra le varie disposizioni, la modifica del quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sulla disposizione in oggetto.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata
Le novità in materia di lavoro e previdenza
1. LE NOVITÀ DI APRILE IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Regime contributivo dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo
– Retribuzioni convenzionali e premi INAIL per i lavoratori all’estero
– Rapporto biennale 2022/2023 sulla situazione del personale maschile e femminile
– Le principali novità in materia di lavoro del decreto “PNRR” convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di aprile in pillole
– Il tema del mese: i passaggi di qualifica nell’ambito del CCNL Terziario Confcommercio
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di maggio 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Il modello OT23 per la riduzione del premio INAIL per l’anno 2025