Assunzioni agevolate: donne svantaggiate

Gentile Cliente,

Dal 1° gennaio 2024, gli incentivi per l’assunzione di donne in situazioni di svantaggio tornano alla previsione normativa dettata dalla legge n. 92/2012, passando da una decontribuzione del 100% al 50% e abolendo il massimale di esenzione di 8mila euro annuo. Pertanto, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2024, è possibile applicare un esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL. Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, per il triennio 2024-2026, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.

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Bonus asilo nido 2024: come presentare la domanda

Gentile Cliente,

Con il Messaggio n. 1024, l’INPS ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande relative al 2024 per la fruizione delle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Con questa informativa si intende offrire una panoramica della novità, anche in visione delle modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

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Riscossione: le novità

Con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 marzo, che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 Novità del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”)

La presente Circolare esamina la disciplina del nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la procedura per l’accesso all’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– gli obblighi documentali;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

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Cessione totalitaria di partecipazione – Riqualificabilità in cessione di azienda – Esclusione (Cass. 20.3.2024 nn. 7470 e 7495)

Con due sentenze del 20.3.2024, nn. 7470 e7495, la Corte di Cassazione ha esaminato la possibilità di riqualificare in cessione di azienda la cessione totalitaria di quote di società. La Corte ha ricordato che l’art. 20 del DPR 131/86 non consente di riqualificare l’atto portato alla registrazione sulla base del contenuto estrinseco del contratto e che, sebbene la cessione totalitaria di quote sia contenuta in un solo atto, ciò non toglie che una riqualificazione in cessione di azienda richieda l’esame di elementi estranei. Infatti, solo dal punto di vista economico, le due operazioni sono assimilabili, mentre gli effetti giuridici sono diversi. Pertanto, anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

Imprese che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro – Riduzione dei premi assicurativi – Modello OT23 – Controlli

Decorso il termine del 29.2.2024 per presentare la domanda per lo sconto per prevenzione (OT23), partono i controlli INAIL.
Le verifiche riguardano:
– la sussistenza del DURC e la dichiarazione per benefici contributivi;
– la completezza della documentazione inviata unitamente alla domanda e la corrispondenza della stessa con quanto specificamente indicato nel modulo (che può sfociare anche in richiesta di documenti integrativi all’azienda).
I controlli possono essere svolti anche dalla Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza (ex Contarp) dell’INAIL.
In caso di:
– accoglimento della domanda, la riduzione è valida per l’anno di presentazione ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno;
– istanza respinta, il datore di lavoro può ricorrere al Consiglio d’amministrazione dell’Istituto (attualmente al Commissario straordinario). Se il ricorso viene respinto, per l’azienda rimane la via giudiziale.

Novità della bozza del DLgs. di riforma delle sanzioni attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Favor rei – Inapplicabilità

In base alla bozza di decreto delegato in tema di riforma delle sanzioni amministrative, le nuove e più favorevoli sanzioni operano per le violazioni commesse dal 30.4.2024, con esclusione dell’art. 3 del DLgs. 472/97 (favor rei).
Tale esclusione non convince, specie se si analizzano le giustificazioni addotte nella Relazione illustrativa, in base alle quali non ci sarebbe continuità normativa tra il vecchio e il nuovo sistema, cosa difficile da sostenere.
Inoltre, uno dei principi alla base della riforma è garantire la proporzionalità delle sanzioni: così facendo, le “vecchie” sanzioni rimarrebbero contrarie alla proporzionalità.
La vera ragione, come sostenuto nella Relazione illustrativa, è l’esigenza di bilancio, che non può mai contrastare con principi di rango costituzionale.

Compravendita immobiliare – Pagamento a favore del terzo indicato dal venditore – Atto distinto ai fini dell’imposta di registro – Esclusione (C.G.T. I Reggio Emilia 15.12.2023 n. 240/1/23)

La C.G.T. I Reggio Emilia, con la sentenza 15.12.2023 n. 240/1/23, ha affrontato il tema del corretto inquadramento giuridico da attribuirsi, ai fini del trattamento impositivo indiretto, al contratto di compravendita immobiliare contenente una clausola in forza della quale la parte acquirente assume l’obbligo di conferire ad un terzo (nel caso di specie, una banca) un mandato irrevocabile di pagamento, a saldo del prezzo, a favore del creditore della parte venditrice.
Per il giudice tributario, la clausola relativa al pagamento del corrispettivo costituisce una mera indicazione del destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 1188 c.c. e non (come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria) una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. da assoggettarsi, in quanto “atto distinto” dal contratto principale ex art. 21 del DPR 131/86, all’imposta proporzionale di registro di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Viene, dunque, conclusivamente affermato che il contratto di compravendita immobiliare con il quale l’acquirente abbia assunto l’impegno di pagamento del prezzo in favore del creditore della parte venditrice costituisce, ai fini della liquidazione delle imposte di bollo e di registro, un negozio unitario.

IVA addebitata in eccesso – Emissione di scontrino in luogo della fattura – Diritto al rimborso – Ammissibilità (Corte di Giustizia UE 21.3.2024 causa C-606/22)

La Corte di Giustizia UE nella sentenza 21.3.2024, relativa alla causa C-606/22 ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può opporre il diniego del rimborso dell’IVA addebitata in eccesso per il solo fatto che il soggetto passivo non ha documentato le relative operazioni con fattura, avendo emesso scontrini mediante un registratore di cassa. Fa, tuttavia, eccezione il caso in cui la stessa Amministrazione possa eccepire l’arricchimento senza causa del soggetto passivo, avendo dimostrato che l’onere economico cagionato dall’imposta indebitamente riscossa è stato integralmente neutralizzato.
Il caso riguardava un operatore economico polacco, il quale conformemente all’interpretazione inizialmente sostenuta dalla propria Amministrazione finanziaria, aveva applicato alle prestazioni rese un’aliquota IVA pari, in detto Stato membro, al 23%, in luogo di quella ridotta, poi rivelatasi corretta, pari all’8%, chiedendo poi, il rimborso dell’imposta addebitata in eccesso, mediante rettifica delle dichiarazioni IVA presentate.
Tale rimborso veniva negato, in base al fatto che l’ordinamento polacco prevedeva la possibilità di rettificare imponibile e IVA attraverso la corrispondente modifica di una fattura originariamente emessa, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.
La Corte di Giustizia UE ritiene, tuttavia, che tale prassi dell’Amministrazione finanziaria contrasti con i principi di effettività e di parità di trattamento.