L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.3.2024 n. 7, ha reso alcuni chiarimenti sull’art. 1 co. 89 della L. 213/2023, che ha eliminato dalle ipotesi di esclusione di applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 25-bis del DPR 600/73 quella relativa alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Tra l’altro, è stato precisato che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
Inoltre, anche per le provvigioni percepite dagli assicuratori sarà possibile applicare la ritenuta nella misura ridotta del 4,6% dell’intera provvigione, subordinatamente alla presentazione, entro il 16.4.2024, della consueta dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 25-bis co. 2 del DPR 600/73.
Novità del DL 215/2023 convertito (c.d. DL “Milleproroghe”) – Termine del 31.3.2024
L’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023 (conv. L. 18/2024) ha previsto l’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni commesse nell’anno 2022, non essendo però chiaro se l’estensione concerna il solo anno 2022 o anche gli antecedenti.
In assenza di chiarimenti, prudenza impone di optare per la riduzione a 1/18 e per il versamento rateale solo per l’anno 2022.
Potranno quindi essere sanate con riduzione a 1/18:
– le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI, IRAP, IVA 2023 e modello 770/2023;
– le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
– le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.
Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.
Gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024.
Bonus colonnine per imprese e professionisti
Informativa sindacale per fringe benefit
Comunicazione delle erogazioni liberali
Cartelle dilazionate in 120 rate per difficoltà economica
L’art. 12 del decreto legislativo di riforma del sistema nazionale della riscossione, approvato l’11.03.2024 in prima lettura dal consiglio dei Ministri introduce il nuovo comma 1.3 nell’art. 19 D.P.R. 602/1973, secondo cui spetterà al Ministero dell’Economia, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto, l’individuazione delle modalità di applicazione e della documentazione necessaria per accedere ai nuovi piani di dilazione “lunghi” fino a 120 rate per i soggetti in temporanea difficoltà economica. Al comma 1.3 è inoltre stabilito che il Mef dovrà individuare particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente anche nelle ipotesi in cui sarebbe precluso l’accesso alla dilazione con l’applicazione dei parametri “standard” ovvero quelli basati sull’Isee per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e sull’indice di liquidità e l’indice alfa per gli altri soggetti.
Maxisanzione per il lavoro nero – Novità del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”)
Con l’art. 29 del DL 19/2024 (DL PNRR) viene disposto, a decorrere dal 2.3.2024, un sensibile incremento della “maxisanzione” per il lavoro nero.
Sul punto, si ricorda che l’impiego di lavoratori privi di regolare assunzione (c.d. “lavoro nero”) è punito dall’art. 3 co. da 3 a 5 del DL 12/2002 e, al ricorrere di tale ipotesi, la disciplina sanzionatoria previgente il DL 19/2024 prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 giorni di effettivo lavoro, da 3.600 a 21.600 euro da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro e da 7.200 a 43.200 euro oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Tali importi erano già frutto di un primo aumento, pari al 20%, previsto dall’art. 1 co. 445 lett. d) numero 1) della L. 145/2018.
Ora, con l’art. 29 co. 3 del DL 19/2024, tale percentuale è stata elevata al 30%, mentre resta sempre valido il raddoppio delle maggiorazioni se nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Inoltre, se l’impiego in “nero” riguarda minori, extracomunitari clandestini o soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione, le sanzioni base aumentano del 20%.
Predisposizione del bilancio 2023 – Principali novità
Ai fini della redazione dei bilanci 2023:
– sono state riproposte le norme derogatorie che consentono di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni e di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di mercato;
– non trova applicazione la disciplina sulla “sterilizzazione” delle perdite di capitale;
– occorre applicare la disciplina ordinaria sulla continuità aziendale.
Il nuovo OIC 34 sui ricavi si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2024, ma le disposizioni ivi contenute possono essere adottate anticipatamente, laddove compatibili con l’attuale quadro normativo.
Tra le norme di carattere fiscale che producono conseguenze sotto il profilo contabile si segnalano quelle che attengono:
– all’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
– alla regolarizzazione delle rimanenze di magazzino;
– all’assegnazione agevolata di beni ai soci.
Con riferimento all’informativa sulle erogazioni pubbliche, è stata introdotta una ulteriore semplificazione per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In previsione dell’applicazione (a partire da 2024) della nuova direttiva 2022/2464/UE, occorre prestare attenzione al reporting di sostenibilità già nella redazione del bilancio 2023.
Ai fini del deposito dei bilanci, continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia XBRL PCI 2018-11-04.
Infine, trovano applicazione per la prima volta gli emendamenti ai principi contabili nazionali relativi alle società cooperative.
Contributo per il pagamento di rette di asili nido e forme di assistenza domiciliare – Anno 2024 – Modalità e termini di presentazione delle domande (messaggio INPS 11.3.2024 n. 1024)
L’INPS, con messaggio 11.3.2024 n. 1024, fornisce le istruzioni per presentare le domande per il 2024 finalizzate alla fruizione del bonus asili nido o del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Nella domanda per il bonus asili nido occorre in particolare:
– indicare le mensilità tra gennaio e dicembre 2024 relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il beneficio fino a un massimo di 11 mensilità;
– allegare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (le ricevute potranno essere allegate entro il 31.7.2025).
La domanda va presentata telematicamente attraverso il portale web dell’Istituto o gli Istituti di Patronato.
In caso di ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile, l’importo verrà erogato nella misura minima.
Il contributo, per i nuclei familiari con figli nati nel 2024 successivi al primo di età inferiore a dieci anni con ISEE fino a 40.000 euro, è pari a massimo 3.600 euro.
Imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese – Natura dei debiti (App. L’Aquila 11.10.2023)
La Corte d’Appello di L’Aquila 11.10.2023, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, evidenzia come sia “necessario che il piano di ristrutturazione riguardi tutte le posizioni debitorie”, prevedendone il soddisfacimento, pure parziale e differenziato.
In tal senso è inammissibile “un accordo” – come quello presentato nella specie – “soltanto con alcuni creditori” (Trib. Pescara 5.7.2022), in contrasto con l’art. 67 co. 2 del DLgs. 14/2019.
In secondo luogo, la Corte si sofferma sul riconoscimento della qualifica di consumatore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza promiscua, rappresentata da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari e da debiti contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale cessata e non più svolta.
Si osserva che l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza composita non è un consumatore; il riconoscimento della qualifica di consumatore può essere argomentata, da una parte, attraverso una interpretazione in chiave soggettiva dell’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 14/2019; dall’altra, attraverso un accertamento circa la natura dei debiti – consumeristici – che avrebbero determinato lo stato di “grave squilibrio economico” e, quindi, il sovraindebitamento con prevalenza dei debiti consumeristici rispetto a quelli contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale.