Finanziamenti per l’acquisto di macchinari e attrezzature e, inoltre, per sostenere l’ingresso di giovani under 30 nei settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana.

BENEFICIARI dell’intervento sono imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:

 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”

– 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie”

– 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”

 

DI COSA SI TRATTA

Il MASAF assegna 76 milioni di euro in totale per finanziare l’acquisto di macchinari e attrezzature e sostenere l’ingresso di giovani under 30 nei settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana.

Il Fondo vuole promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, prevedendo la concessione di contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché favorire l’assunzione con contratti di apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera di età inferiore a 30 anni.

Più in dettaglio, la prima linea di intervento vale 56 milioni di euro e finanzia l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all’attività dell’impresa, purché nuovi di fabbrica.

La seconda linea, finanziata con 20 milioni di euro, è invece diretta a favorire il ricambio generale nei settori target attraverso l’ingresso di giovani apprendisti. In questo caso le agevolazioni sono destinate alle imprese che assumano con contratti di apprendistato giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera di età inferiore a 30 anni.

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO

Beneficiari dell’intervento sono imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:

• 56.10.11 “ristorazione con somministrazione”, per le quali è altresì richiesto, ai fini dell’accesso al beneficio, alternativamente il possesso di uno dei due seguenti requisiti:• di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
• in alternativa, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto in oggetto (vale a dire nel periodo temporale intercorrente tra il 30 agosto 2021 e il 30 agosto 2022) prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

• 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”, in relazione alle quali si chiede il possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti:• di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
• in alternativa, aver acquistato nel medesimo periodo di cui sopra (30.08.2021 – 30.08.2022), prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

COSA SI PUO’ FARE

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa, SOSTENUTE DOPO L’INVIO DELLA DOMANDA.

Non sono poi ammesse le seguenti spese:

• acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;

• terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;

• mezzi targati;

• beni usati o rigenerati;

• utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;

• imposte e tasse;

• contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;

• buoni pasto;

• costi legali e notarili;

• consulenze di qualsiasi genere;

• non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

Sono escluse le spese effettuate per:

a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;

b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, riscaldamento e raffreddamento;

c) mezzi targati;

d) beni usati o rigenerati;

e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, ecc.;

f) imposte e tasse;

g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;

h) buoni pasto;

i) costi legali e notarili;

j) consulenze di qualsiasi genere;

k) spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Entità e modalità di erogazione dell’incentivo

Il fondo prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale non superiore:

– al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;

– a 30.000 (trentamila/00) euro per singola impresa.

Ai fini dell’erogazione dei contributi l’impresa deve presentare apposita richiesta secondo i termini e le modalità che verranno definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese allegando alla richiesta di erogazione dell’agevolazione:

a) copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali;

b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto);

c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese.

L’erogazione avverrà entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

É prevista l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa.

Interventi ammessi

A tal fine sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquistati a normali condizioni di mercato e da terzi, che non hanno relazioni con l’impresa, ed essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

Non sono ammesse spese per:

• componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari/impianti/attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;

• terreni, fabbricati, opere murarie;

• beni usati o rigenerati.

Agevolazione e scadenze

Il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano offre un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili e comunque nel limite di 30.000 € per singola impresa.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il Fondo, come detto, ha una dotazione complessiva di 76 milioni di euro: 56 milioni di euro destinati a finanziare l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all’attività dell’impresa e 20 milioni di euro a favore della contrattualizzazione di giovani apprendisti.

Il Fondo prevede la concessione di un contributo a fondo perduto di massimo 30.000 euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili, sia per l’acquisto di macchinari e attrezzature che relativamente allo stipendio lordo da corrispondere ai giovani apprendisti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2024. Le domande saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo.

 

Lo Studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per la presentazione delle domanda di accesso al finanziamento.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Istruzioni (circ. INPS 31.1.2024 n. 27)

Con la circ. 31.1.2024 n. 27, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione introdotta dall’art. 1 co. 180-182 della L. 213/2023 in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli.
L’esonero spetta alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nei settori pubblico o privato:
– di tre o più figli, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
– di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, il numero dei figli e i codici fiscali. Una volta operativo, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS i codici fiscali dei figli mediante apposito applicativo.

Motivi del fermo – Integrazione in corso di causa (Cass. 27.12.2023 n. 36068)

La sentenza Cass. 27.12.2023 n. 36068 ha escluso che i motivi del fermo del rimborso IVA possano essere integrati nel corso del processo, enunciando il seguente principio di diritto: “il provvedimento cautelare emesso dall’Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall’origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo”.
La sentenza in esame è in linea con il contenuto dell’art. 7 della L. 212/2000, come modificato dal DLgs. 219/2013, il quale ha previsto che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili, incluso quindi anche il fermo di un rimborso, debbano contenere un’adeguata motivazione, inerente ai presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla sospensione del rimborso.

Autovettura in comproprietà – Orientamenti giurisprudenziali

La misura del fermo dei beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR 602/73 può essere dichiarata illegittima nel caso di veicolo in comproprietà laddove solamente uno dei proprietari risulti debitore nei confronti dell’Erario.
Secondo certa giurisprudenza, l’ente della riscossione non può eseguire il fermo amministrativo in quanto occorre tutelare l’intestatario estraneo all’inadempimento (C.T. Prov. Matera 8.4.2022 n. 135/1/22, C.G.T. I Napoli 26.7.2023 n. 10721/21/23).
In base ad un altro orientamento, invece, il fermo mantiene la sua efficacia ma solamente nei confronti del proprietario-debitore, lasciando liberi da vincoli gli altri soggetti (C.T. Prov. Macerata 25.10.2007 n. 181/1/07).

Pagamento tramite bonifico – Imputazione temporale – Momento rilevante (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

Nel corso della videoconferenza dell’1.2.2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi del pagamento, tramite bonifico, di spese inerenti all’attività professionale, ai fini dell’imputazione temporale dell’onere rileva il momento in cui il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, se il professionista effettua un bonifico il 29.12.2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2.1.2024, secondo l’Agenzia “il costo sostenuto «per cassa» è riferito all’anno 2023″ (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2024).
Invece, nel caso speculare dell’incasso di compensi tramite bonifico, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, § 3.3).
Nessuna importanza assumono invece:
– la c.d. “data valuta”, rilevante esclusivamente per il computo degli interessi;
– il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
– il momento in cui la banca informa il percipiente dell’avvenuto accredito.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore – Atto di dotazione delle fondazioni – Esclusione (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

Per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82 co. 1 del DLgs. 117/2017, spettano, in alternativa:
– una detrazione IRPEF dal 30%, elevabile al 35% per le erogazioni a favore di organizzazioni di volontariato (art. 83 co. 1 del DLgs. 117/2017);
– una deduzione dal reddito di persone fisiche, enti e società, nel limite del 10% del reddito complessivo del soggetto erogatore (art. 83 co. 2 del DLgs. 117/2017).
Con una risposta resa durante la videoconferenza dell’1.2.2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali agevolazioni competono soltanto per le erogazioni (di denaro o beni) effettuate con spirito di liberalità, ossia per le donazioni.
Per contro, le agevolazioni non spetterebbero per i conferimenti iniziali e le attribuzioni, effettuate con un atto di dotazione, a favore di una fondazione con qualifica di ETS. Tali conferimenti, infatti, non sono dettati dallo spirito di liberalità, in quanto finalizzati a far perseguire alla fondazione lo scopo previsto dal suo atto costitutivo.

Decadenza dalla dilazione – Accesso alla rottamazione e successiva decadenza (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

Nel caso della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, il debitore decaduto dalla rottamazione può ancora chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (art. 1 co. 231 della L. 197/2022).
Tuttavia, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza dell’1.2.2024, si precisa che ciò non vale se il debitore era decaduto da una dilazione dei ruoli prima di accedere alla rottamazione; in questo caso, in base alla normativa vigente se si tratta di piano di dilazione concesso prima del 16.7.2022, è possibile essere riammessi pagando tutte le rate scadute, in caso contrario no.

Obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione – Soggetti abilitati al rilascio – Esclusione dei tributaristi – Legittimità costituzionale (Cons. Stato 31.1.2024 n. 995)

Il Consiglio di Stato 31.1.2024 n. 995 ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, norma in base alla quale i tributaristi possono essere esclusi dalla possibilità di apporre il visto di conformità.
La pronuncia trae origine da alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stato negato ad una tributarista iscritta alla Lapet l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IVA dalla stessa inviate all’Amministrazione finanziaria (TAR Puglia 6.9.2022 n. 1192).

Omessa nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore – Conseguenze – Lettera di sollecito degli uffici del Registro delle imprese

Sono numerose le società che – in conseguenza del superamento dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 c.c. – avrebbero dovuto nominare, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2022, un organo di controllo o un revisore legale. Alcune di esse, tuttavia, non vi hanno provveduto.
In considerazione di ciò, i Registri delle imprese stanno ora inviando a tali società lettere di sollecito a provvedere alla nomina.
Il Registro delle imprese di Milano, in particolare, ha “invitato” gli “amministratori” delle società ancora inadempienti a provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione, rappresentando che, in difetto, la società sarà segnalata al Tribunale (ex art. 2477 co. 5 c.c.) affinché provveda d’ufficio alla nomina di un “sindaco unico”.
Questa scelta suscita alcune perplessità, atteso che, secondo l’interpretazione prevalente, il citato art. 2477 c.c. impone la nomina (alternativa) di:
– un revisore legale;
– un organo di controllo che abbia anche l’incarico di revisione (se consentito dallo statuto);
– un organo di controllo affiancato da un revisore.
Sembrerebbe, quindi, potersi ritenere che in sede di nomina il Tribunale debba affidare al nominato sindaco unico anche l’incarico di revisione.
Non è chiaro da quale elenco il Tribunale designerà il sindaco unico, con riguardo al quale dovrà determinare anche il compenso.