Omissione ed evasione contributiva – Piattaforma per le azioni di compliance – Novità del DL 19/2024 (decreto “PNRR”) – Istruzioni (messaggio INPS 13.11.2024 n. 3782)

Con il messaggio 13.11.2024 n. 3782, l’INPS ha comunicato il pronto rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, così come previsto dall’art. 30 co. da 5 a 9 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”).
Con la funzionalità in questione, l’INPS mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo soggetto, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.
Con l’occasione, lo stesso contribuente può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.
In seguito, l’Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.
Nel merito è altresì previsto un regime delle sanzioni civili applicabile a seguito dell’invio di lettere di compliance, secondo cui, sia nel caso di evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della lettera, dà luogo all’applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto al regime ordinario.

Residenza delle persone fisiche e delle società – Novità del DLgs. 209/2023 (circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20)

La circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20 precisa, in merito alla residenza delle persone fisiche di cui all’art. 2 co. 2 del TUIR, nell’esempio riportato al § 2.1, come quella civilistica o, meglio, la dimora abituale dell’individuo possa mutare ben 3 volte nel corso dell’anno; infatti, secondo giurisprudenza consolidata, per l’integrazione del requisito in questione sarebbe necessario anche l’elemento soggettivo, dato a sua volta dall’intenzione della persona di abitare stabilmente nel dato luogo, così come rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive. L’Autore evidenzia come questi elementi mal si attagliano alla ricostruzione di una dimora estremamente “dinamica”.
L’Agenzia conferma poi che la prova contraria da offrire in caso di iscrizione anagrafica dell’individuo quale residente deve riguardare tutti gli altri presupposti di legge, per la maggior parte del periodo d’imposta, non solo quello dato dalla carenza di una sua dimora abituale nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne la presenza fisica in Italia, è da rimarcare l’invito rivolto agli Uffici a valutare particolari situazioni in cui la presenza sul territorio dello Stato sia meramente temporanea od occasionale, come può avvenire, ad esempio, in ipotesi di scalo aereo nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero.

Patto di forfetizzazione – Straordinario forfetizzato – Lavoro straordinario e festivo – Onere della prova

Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa (cfr. ex plurimis Cass. nn. 13606/201719299/2014 e 16157/2004).

Misure in materia di lavoro e previdenza – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Il Ddl. di bilancio 2025, oltre ad intervenire in materia di pensionamento anticipato (Opzione donna, APE sociale e “Quota 103″), prevede misure pensionistiche di altra natura.
Tra le varie, si dispone innanzitutto la proroga degli incrementi transitori delle pensioni minime (attualmente pari al 2,7%) in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, compresa la tredicesima mensilità, con determinazione del decalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026.
Inoltre si prevede, per il solo 2025, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 34 co. 1 della L. 448/98 non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS.
Infine, sempre per il 2025, si prevede che ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita di cui all’art. 11 co. 3 del DLgs. 252/2005, possa essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.

Bonus asili nido – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità anche con riferimento al c.d. “bonus asili nido” introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016, quali:
– l’esclusione dal calcolo dell’ISEE utile ai fini della determinazione della misura del bonus dell’importo corrisposto a titolo di assegno unico e universale, con conseguente incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;
– l’eliminazione della condizione rappresentata dalla presenza di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare ai fini della fruizione dell’aumento del contributo pari a 2.100 euro in riferimento ai bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
Con l’aumento di 2.100 euro, ai relativi beneficiari spettano i seguenti importi massimi del contributo:
– 3.600 euro (n. 10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
– 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Rilevanza penale dell’omesso versamento IVA o di ritenute – Pagamento di 1/20 per trimestre ante avviso bonario – Novità del DLgs. 87/2024

I reati di omesso versamento IVA e di ritenute certificate si integrano se, ferma la soglia di punibilità, l’omesso versamento si protrae oltre il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e, comunque, non si configurano se è in essere la dilazione dell’avviso bonario.
L’art. 3-bis co. 2-bis del DLgs. 462/97 prevede:
– che l’avviso bonario, a tal fine, va notificato entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
– che, prima, il contribuente può cominciare a pagare le somme in misura almeno pari a 1/20 per trimestre.
Il pagamento ante avviso bonario di somme inferiori a 1/20 per trimestre sembra sfornito di sanzione; comunque se il debito scende sotto soglia il reato è da ritenersi scongiurato all’origine.

Novità dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Secondo l’art. 9 col 1 lett. d) dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES (attuativo della L. 111/2023 di delega fiscale), viene abrogato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR che attualmente stabilisce l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Si osserva che l’art. 13 dello schema di decreto prevede che l’efficacia dell’abrogazione decorra dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Tuttavia, la Relazione illustrativa a tale provvedimento precisa sul punto che si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa. Infatti, si afferma che “la rilevanza fiscale immediata delle medesime si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023″.
Pare, quindi, che se il credito (o il debito) già esistente nel 2023 risulti ancora in essere nel bilancio al 31.12.2024, non sia previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa.
Essendo la norma abrogata, l’adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali e dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni (temporanee) effettuate fino al 31.12.2023.

Concordato preventivo biennale – Riapertura dei termini per l’adesione – Novità del DL 167/2024

Il DL 14.11.2024 n. 167, contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.11.2024 n. 267.
L’art. 1 del DL 167/2024 riapre il termine, inizialmente fissato al 31.10.2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025; la possibilità di aderire al concordato è ora riconosciuta, fino al 12.12.2024, ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.
L’adesione è consentita a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originaria presentata entro il 31.10.2024.

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. “DL Omnibus”) e del DL 167/2024 – Modifica dei requisiti

L’art. 2 del DL 167/2024, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267, modifica le condizioni per ottenere l’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”), estendendone l’ambito applicativo.
La modifica riguarda in particolare il requisito relativo alla condizione familiare; adesso si prevede infatti che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Tuttavia, solo un lavoratore in famiglia potrà beneficiare del bonus. Il decreto prevede infatti anche l’inserimento del co. 2-bis all’art. 2-bis del DL 113/2024, il quale prevede che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Viene infine modificato anche il co. 4, nella parte in cui si prevede la richiesta scritta del lavoratore al proprio datore. In particolare, sarà adesso necessario indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli