Cessione d’azienda o di ramo d’azienda – Nozione – Universitas di beni e rapporti giuridici – Prosecuzione dell’attività

Per valutare la sussistenza di una cessione d’azienda, occorre verificare che oggetto del trasferimento “sia un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa”, idoneo, di per sé, a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività (Cass. 11.5.2016 n. 9575).
Se, da un lato, non è necessario che vengano ceduti tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, dall’altro nel complesso dei beni trasferiti deve permanere “un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa”, sia pure grazie alla successiva integrazione da parte del cessionario (Cass. n. 9575/2016, Cass. n. 21481/2009 e Cass. n. 1913/2007).
La Corte di giustizia Ue ha sottolineato come il trasferimento di azienda o di un suo ramo comporti il passaggio di una “università totale o parziale di beni” in grado di costituire “un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma” (Corte di Giustizia 27.11.2003 causa C-497/01). Perché possa sostanziarsi una cessione di azienda o di una sua parte è necessario che il complesso degli elementi trasferiti possa consentire “la prosecuzione di un’attività economica autonoma” (Corte di giustizia 10.11.2011 causa C-444/10). Occorre, quindi, che il cessionario sia intenzionato a gestire l’azienda trasferita, non limitandosi semplicemente a liquidare l’attività interessata o a vendere lo stock di prodotti rilevato (causa C-497/01).

Spese di rappresentanza, di trasferta, di vitto e alloggio – Condizioni di deducibilità dal 2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Ai sensi dell’art. 10 del Ddl. di bilancio 2025, dal 2025 le spese di rappresentanza e gli omaggi saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Con gli stessi mezzi, ai fini della deducibilità dovranno essere pagati le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (es. taxi, noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
Infine, anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR), sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono pagate con le citate modalità tracciabili.

Oneri detraibili – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità che riguardano gli oneri detraibili e, in particolare, i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.
Per detti soggetti, infatti, nei limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, viene introdotto un nuovo limite massimo di spesa che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, con la sola eccezione delle spese sanitarie.
L”importo “base” dell’ammontare massimo delle spese agevolabili viene fissato a:
– 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro;
– 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.
Detto importo “base” deve poi essere moltiplicato per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.
Rimangono esclusi dal calcolo del nuovo limite massimo di spesa:
– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, di mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, contratti fino al 31.12.2024 (art. 15 co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter del TUIR);
– tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi”, ex art. 16-bis del TUIR).

Titolari effettivi – Sospensione della disciplina – Questioni relative all’operatività del Registro

Dalla lettura delle motivazioni delle ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024 del Consiglio di Stato sembra emergere che la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.
Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19.9.2024, che questa “situazione” (di sospensione) “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018″.
Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma.
Permangono, peraltro, alcuni aspetti dubbi rispetto ai quali si attendono chiarimenti ufficiali.

Razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – Novità del DLgs. 139/2024

Il 3.10.2024 è entrato in vigore il DLgs. 139/2024, recante disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA.
Gli interventi modificativi più corposi riguardano il DLgs. 346/1990. Tre le varie novità (destinate ad operare nei confronti delle successioni aperte e delle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025) si segnalano:
– l’esplicita inclusione dei trasferimenti derivanti dal trust tra le attribuzioni, mortis causa inter vivos, oggetto di imposta sulle successioni e donazioni, accompagnata dal recepimento del principio della tassazione in uscita (salva la facoltà per il disponente di optare per il pagamento immediato);
– la trasposizione delle aliquote e franchigie ex art. 2 co. 48-49-bis del DL 262/2006 negli artt. 7 e 56 del DLgs. 346/1990;
– l’espressa abrogazione del coacervo successorio;
– la precisazione secondo cui l’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/1990 sottrae dall’imposizione anche i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali che rafforzano un controllo preesistente;
– la modifica dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 346/1990 in tema di valorizzazione di rendite e pensioni (e, per effetto del rinvio ex art. 14 comma 1 lett. c), dei diritti di usufrutto, uso e abitazione);
– l’introduzione di un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei soggetti obbligati.
– la previsione, al nuovo co. 4-bis dell’art. 48 del DLgs. 346/1990, di una particolare eccezione al divieto di svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione;
– il recepimento del principio per cui le liberalità indirette scontano l’imposta solo se volontariamente registrate o se accertate dall’Amministrazione finanziaria.

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL Omnibus) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19)

Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 per i lavoratori dipendenti in possesso di specifiche condizioni. Il lavoratore deve avere:
– reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
– imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13 co. 1 del TUIR;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall’art. 12 co. 1 lett. c) decimo periodo del TUIR).
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
– vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale);
– vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
L’indennità potrà essere fruita in:
– busta paga;
– dichiarazione dei redditi.

Contribuenti forfetari – Superamento delle soglie di ricavi e compensi

Nell’analisi della disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario è necessario prestare attenzione in caso di superamento delle soglie di ricavi e compensi, sia nel corso del periodo di imposta 2023 (che potenzialmente potrebbe sbarrare l’accesso al concordato per il 2024), sia nel corso del periodo di imposta 2024 (che potrebbe innescare una causa di cessazione del concordato 2024).
In risposta ad una FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di superamento del limite di 100.000,00 euro nel 2023, con conseguente fuoriuscita immediata dal regime forfetario e applicazione degli ISA per il medesimo periodo di imposta, è possibile accedere al concordato preventivo biennale 2024-2025, applicando la disciplina prevista per i soggetti ISA.

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili – Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL “PNRR”) – Sospensione – Condizioni

L’art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008 e l’art. 3 del DM 132/2024 disciplinano le ipotesi di sospensione fino a 12 mesi della patente a punti, nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In particolare, la sospensione è:
– obbligatoria in caso di infortunio mortale imputabile a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, tranne nel caso in cui la cessazione dell’attività in corso comporta una situazione di grave rischio per i lavoratori o per la pubblica incolumità;
– discrezionale se l’infortunio provoca al lavoratore l’inabilità permanente o una irreversibile menomazione imputabile ai medesimi soggetti a titolo di colpa grave.
Elemento fondamentale è la colpa grave, la quale è caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (circ. INL 23.9.2024 n. 4).
L’impresa a cui verrà sospesa la patente a punti potrà presentare ricorso alla Direzione Interregionale del lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Ingresso di lavoratori stranieri in Italia – Nuove misure integrative e di semplificazione

Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 2.10.2024 è stato approvato un DL che introduce misure urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.
Tra le varie, il provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM 27.9.2023.
A tal fine si segnala, ad esempio, la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero. Viene inoltre digitalizzata la procedura relativa alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione. Ancora, si prevede l’inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Aliquota del 70% – Contributo – Somma delle spese agevolabili complessive – Profili critici

Dall’1.10.2024 al 31.10.2024 è possibile presentare la domanda di contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che, nel periodo 1.1.2024 – 31.10.2024, hanno sostenuto spese agevolate con il superbonus al 70% per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.
Il contributo spetta nel limite complessivo di spese ammissibili pari a 96.000,00 euro, da calcolare tenendo conto di tutte le spese relative all’immobile oggetto della domanda di contributo, riferite al periodo 1.1.2024 – 31.10.2024 e agevolate con il superbonus al 70% (entro i tetti massimi previsti per le diverse tipologie di intervento), sostenute:
– sia dal richiedente (o dal de cuius);
– sia dagli “ulteriori aventi diritto”.
Per l’individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria degli “ulteriori aventi diritto” si riscontrano alcune indicazioni che paiono difformi.
Dall’esame del provv. Agenzia delle Entrate n. 360503/2024, § 1.4, parrebbero rilevare solo le spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo.
Secondo le istruzioni per la compilazione dell’istanza (allegate al medesimo provvedimento), sembrerebbe invece da considerare tutte le spese sostenute dai beneficiari del superbonus al 70% (anche se privi dei requisiti soggettivi per accedere al contributo).
Appare dunque necessario un chiarimento ufficiale sul punto.