Novità dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Secondo l’art. 9 col 1 lett. d) dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES (attuativo della L. 111/2023 di delega fiscale), viene abrogato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR che attualmente stabilisce l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Si osserva che l’art. 13 dello schema di decreto prevede che l’efficacia dell’abrogazione decorra dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Tuttavia, la Relazione illustrativa a tale provvedimento precisa sul punto che si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa. Infatti, si afferma che “la rilevanza fiscale immediata delle medesime si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023″.
Pare, quindi, che se il credito (o il debito) già esistente nel 2023 risulti ancora in essere nel bilancio al 31.12.2024, non sia previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa.
Essendo la norma abrogata, l’adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali e dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni (temporanee) effettuate fino al 31.12.2023.

Concordato preventivo biennale – Riapertura dei termini per l’adesione – Novità del DL 167/2024

Il DL 14.11.2024 n. 167, contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.11.2024 n. 267.
L’art. 1 del DL 167/2024 riapre il termine, inizialmente fissato al 31.10.2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025; la possibilità di aderire al concordato è ora riconosciuta, fino al 12.12.2024, ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.
L’adesione è consentita a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originaria presentata entro il 31.10.2024.

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. “DL Omnibus”) e del DL 167/2024 – Modifica dei requisiti

L’art. 2 del DL 167/2024, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267, modifica le condizioni per ottenere l’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”), estendendone l’ambito applicativo.
La modifica riguarda in particolare il requisito relativo alla condizione familiare; adesso si prevede infatti che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Tuttavia, solo un lavoratore in famiglia potrà beneficiare del bonus. Il decreto prevede infatti anche l’inserimento del co. 2-bis all’art. 2-bis del DL 113/2024, il quale prevede che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Viene infine modificato anche il co. 4, nella parte in cui si prevede la richiesta scritta del lavoratore al proprio datore. In particolare, sarà adesso necessario indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli

Cessione d’azienda o di ramo d’azienda – Nozione – Universitas di beni e rapporti giuridici – Prosecuzione dell’attività

Per valutare la sussistenza di una cessione d’azienda, occorre verificare che oggetto del trasferimento “sia un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa”, idoneo, di per sé, a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività (Cass. 11.5.2016 n. 9575).
Se, da un lato, non è necessario che vengano ceduti tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, dall’altro nel complesso dei beni trasferiti deve permanere “un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa”, sia pure grazie alla successiva integrazione da parte del cessionario (Cass. n. 9575/2016, Cass. n. 21481/2009 e Cass. n. 1913/2007).
La Corte di giustizia Ue ha sottolineato come il trasferimento di azienda o di un suo ramo comporti il passaggio di una “università totale o parziale di beni” in grado di costituire “un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma” (Corte di Giustizia 27.11.2003 causa C-497/01). Perché possa sostanziarsi una cessione di azienda o di una sua parte è necessario che il complesso degli elementi trasferiti possa consentire “la prosecuzione di un’attività economica autonoma” (Corte di giustizia 10.11.2011 causa C-444/10). Occorre, quindi, che il cessionario sia intenzionato a gestire l’azienda trasferita, non limitandosi semplicemente a liquidare l’attività interessata o a vendere lo stock di prodotti rilevato (causa C-497/01).

Spese di rappresentanza, di trasferta, di vitto e alloggio – Condizioni di deducibilità dal 2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Ai sensi dell’art. 10 del Ddl. di bilancio 2025, dal 2025 le spese di rappresentanza e gli omaggi saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Con gli stessi mezzi, ai fini della deducibilità dovranno essere pagati le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (es. taxi, noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
Infine, anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR), sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono pagate con le citate modalità tracciabili.

Oneri detraibili – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Il Ddl. di bilancio 2025 contiene novità che riguardano gli oneri detraibili e, in particolare, i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.
Per detti soggetti, infatti, nei limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, viene introdotto un nuovo limite massimo di spesa che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, con la sola eccezione delle spese sanitarie.
L”importo “base” dell’ammontare massimo delle spese agevolabili viene fissato a:
– 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro;
– 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.
Detto importo “base” deve poi essere moltiplicato per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.
Rimangono esclusi dal calcolo del nuovo limite massimo di spesa:
– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, di mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, contratti fino al 31.12.2024 (art. 15 co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter del TUIR);
– tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi”, ex art. 16-bis del TUIR).

Titolari effettivi – Sospensione della disciplina – Questioni relative all’operatività del Registro

Dalla lettura delle motivazioni delle ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024 del Consiglio di Stato sembra emergere che la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.
Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19.9.2024, che questa “situazione” (di sospensione) “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018″.
Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma.
Permangono, peraltro, alcuni aspetti dubbi rispetto ai quali si attendono chiarimenti ufficiali.

Razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – Novità del DLgs. 139/2024

Il 3.10.2024 è entrato in vigore il DLgs. 139/2024, recante disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA.
Gli interventi modificativi più corposi riguardano il DLgs. 346/1990. Tre le varie novità (destinate ad operare nei confronti delle successioni aperte e delle donazioni fatte a partire dall’1.1.2025) si segnalano:
– l’esplicita inclusione dei trasferimenti derivanti dal trust tra le attribuzioni, mortis causa inter vivos, oggetto di imposta sulle successioni e donazioni, accompagnata dal recepimento del principio della tassazione in uscita (salva la facoltà per il disponente di optare per il pagamento immediato);
– la trasposizione delle aliquote e franchigie ex art. 2 co. 48-49-bis del DL 262/2006 negli artt. 7 e 56 del DLgs. 346/1990;
– l’espressa abrogazione del coacervo successorio;
– la precisazione secondo cui l’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/1990 sottrae dall’imposizione anche i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali che rafforzano un controllo preesistente;
– la modifica dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 346/1990 in tema di valorizzazione di rendite e pensioni (e, per effetto del rinvio ex art. 14 comma 1 lett. c), dei diritti di usufrutto, uso e abitazione);
– l’introduzione di un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei soggetti obbligati.
– la previsione, al nuovo co. 4-bis dell’art. 48 del DLgs. 346/1990, di una particolare eccezione al divieto di svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione;
– il recepimento del principio per cui le liberalità indirette scontano l’imposta solo se volontariamente registrate o se accertate dall’Amministrazione finanziaria.

Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) – Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL Omnibus) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19)

Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 per i lavoratori dipendenti in possesso di specifiche condizioni. Il lavoratore deve avere:
– reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
– imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13 co. 1 del TUIR;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall’art. 12 co. 1 lett. c) decimo periodo del TUIR).
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
– vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale);
– vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
L’indennità potrà essere fruita in:
– busta paga;
– dichiarazione dei redditi.