Lo schema di decreto “correttivo ter” potrebbe intervenire in materia di finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo.
Si registrano, in primis, alcune modifiche di coordinamento, rappresentate dall’eliminazione dalla disciplina del concordato, di cui agli artt. 99 e ss. del DLgs. 14/2019, del richiamo anche agli accordi di ristrutturazione, i quali, invece, avranno una disciplina autonoma ai sensi dell’art. 57 co. 4-bis del DLgs. 14/2019.
Il co. 1 dell’art. 99 del DLgs. 14/2019 definisce il momento a partire dal quale il debitore che accede al concordato può chiedere l’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili, inserendo un riferimento al deposito della domanda con effetti prenotativi.
Una puntualizzazione analoga si potrebbe osservare anche in riferimento al co. 1 dell’art. 100 del DLgs. 14/2019 (relativo all’autorizzazione, per il debitore, al pagamento di crediti pregressi).
Questa disciplina è prevista anche per il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
A tal fine, il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene (senza più contemplare il “valore di mercato”).
Resterebbe invariato – salvo il riferimento agli accordi di ristrutturazione – l’art. 101 del DLgs. 14/2019 sui finanziamenti prededucibili in esecuzione del concordato.
Omessa dichiarazione – Ravvedimento decorsi i 90 giorni (novità del DLgs. 87/2024)
Il DLgs. 14.6.2024 n. 87 ha inserito nell’art. 13 del DLgs. 472/97 il co. 2-ter, secondo cui “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.
Ciò si ricollega al precedente co. 1 lett. c), secondo cui la dichiarazione omessa può essere ravveduta con riduzione della relativa sanzione a 1/10 solo entro 90 giorni dal termine di presentazione.
L’introduzione del co. 2-ter dovrebbe superare la prassi in base alla quale in determinati comparti impositivi come l’imposta di successione o l’IMU (vedasi le risposte del MEF rilasciate in occasione di Telefisco 2024) il ravvedimento potrebbe avvenire anche decorsi i 90 giorni.
Obbligo di fatturazione elettronica – Servizi di pubblica utilità – Attivazione del servizio web per la comunicazione dei codici identificativi univoci
Da oggi, 4.7.2024, i soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM n. 366/2000 e n. 370/2000 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione potranno effettuare la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La nuova procedura, definita dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2024 n. 278182, sostituisce la trasmissione via PEC, che era prevista dal provv. 28.12.2018 n. 527125.
La comunicazione si rende necessaria al fine dell’emissione di fatture elettroniche “emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate” (art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015).
Il Sistema di Interscambio non scarta i file XML in cui è presente, in luogo del codice fiscale del committente, il codice che identifica il contratto di erogazione del servizio. A tale scopo, tuttavia, è necessario che i soggetti che erogano i servizi di pubblica utilità (come, ad esempio, quelli di telecomunicazione o di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano) trasmettano all’Amministrazione finanziaria i suddetti codici.
Erogazioni per il welfare aziendale – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli (risposta interpello Agenzia Entrate 3.7.2024 n. 144)
Con la risposta a interpello 3.7.2024 n. 144, l’Agenzia delle Entrate conferma la concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’art. 12 del TUIR non rientrante in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Non è pertanto possibile applicare l’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, in quanto la disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di “educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
In particolare, le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell’esclusione prevista dell’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Estratto di ruolo – Mancata notifica della cartella – Novità del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri
In data 3.7.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di riforma della riscossione delle imposte.
Tra le novità si segnalano le seguenti:
– a partire dal 2025, il graduale ampliamento della dilazione delle somme iscritte a ruolo sino a 120 rate mensili, con necessità di dimostrare il bisogno economico solo per i debiti, computati in merito a ciascuna domanda, superiori a 120.000,00 euro;
– l’estensione, nel prossimo futuro, del sistema degli accertamenti esecutivi agli altri atti aventi valore accertativo;
– la previsione di ulteriori casistiche in cui è possibile impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata in occasione del c.d. estratto di ruolo (difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari, cessione di azienda).
Mancato incasso di crediti della P.A. – Inesigibilità di crediti da terzi – Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87
L’art. 13 co. 3-bis del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento di IVA e di ritenute quando la condotta è dovuta “alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche [e alla] non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Si deve trattare di eventi successivi all’effettuazione della ritenuta o all’incasso dell’IVA, in modo che si integri una sorta di forza maggiore.
Circolari del lavoro – Le novità in materia di lavoro e previdenza di giugno 2024
1. LE NOVITÀ DI GIUGNO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Il nuovo tasso d’interesse di differimento, dilazione e misura delle sanzioni civili
– Il punto dell’Ispettorato nazionale del Lavoro sulle sanzioni per somministrazione, appalto e distacco illeciti
– I contributi obbligatori 2024 per i lavoratori agricoli
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di giugno in pillole
– Il tema del mese: orario di lavoro e aspetti retributivi nel CCNL per gli ormeggiatori e i barcaioli
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di luglio 2024
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di agosto 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Le istruzioni INPS per le assunzioni agevolate di beneficiari di Reddito di cittadinanza
Fondo per l’esonero contributivo – Lavoratori iscritti all’INPS – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e del DM 17.5.2021 – Nuovi controlli (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2406)
Con il messaggio 27.6.2024 n. 2406, l’INPS ha reso noto di aver effettuato ulteriori verifiche in relazione all’esonero contributivo introdotto durante l’emergenza COVID-19 dall’art. 1 co. 20-22-bis della L. 178/2020, in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e professionisti iscritti alla Gestione separata (nonché per i professionisti con Cassa).
In particolare, l’INPS ha effettuato verifiche:
– sull’effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione, con esito visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa (la differenza contributiva deve essere versata con le modalità descritte nel messaggio 3974/2021, con l’aggiunta delle sanzioni civili);
– sui requisiti della regolarità contributiva, del calo del fatturato o dei corrispettivi, del reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo (in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato e il soggetto potrà proporre riesame).
Credito per le imposte pagate all’estero
Le imposte pagate all’estero possono essere detratte da quelle dovue in Italia entro la prima scadenza dell’1.7.2024 alle condizioni previste dall’art. 165 del TUIR. In estrema sintesi:
– va in primo luogo verificato se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo o è tassato con imposte sostitutive (nel secondo caso, infatti, le imposte estere non possono essere detratte);
– occorre, in secondo luogo, riproporzionare l’imposta estera detraibile se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
– da ultimo, va effettuata la conversione in euro delle imposte espresse in valuta in base al cambio del giorno in cui le stesse sono state pagate.
Lo scomputo delle imposte estere nel modello REDDITI 2024 è possibile, salvo detrazione “anticipata” ai sensi dell’art. 165 co. 5 del TUIR, solo se il pagamento a titolo definitivo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione, il cui termine è oggi fissato nel 15.10.2024, ma è in procinto di essere prorogato al 31.10.2024.
Ricostituzione del capitale per perdite – Aumento inscindibile – Sottoscrizione parziale – Deposito situazione patrimoniale – Sanabilità – Limiti (Trib. Milano 18.1.2024)
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 18.1.2024, ha stabilito che:
– la definitiva inefficacia dell’aumento di capitale inscindibile riporta la srl nella precedente situazione di perdita del capitale sociale e nella necessità di procedere alla ricapitalizzazione per evitare lo scioglimento. Di conseguenza, il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea convocata per evitare lo scioglimento deve essere calcolato sulla base del precedente valore nominale delle quote sociali (valore rimasto, nel frattempo, immutato);
– le previsioni dettate dall’art. 2482-bis c.c. – relative all’ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo ma senza incidere sul minimo legale – sono da applicare anche nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, di cui all’art. 2482-ter c.c., che costituisce una specie della fattispecie generale di riduzione disciplinata dall’art. 2482-bis c.c. Diversamente, la decisione è annullabile;
– questa invalidità non può considerarsi “sanata” dall’avvenuta esecuzione della deliberazione di ricostituzione del capitale impugnata che riporti il capitale sociale all’ammontare originario, in forza di quanto disposto dall’art. 2379-ter co. 2 c.c. (dettato in tema di spa, ma a cui rinvia, nel contesto della disciplina delle srl, l’ultimo comma dell’art. 2479-ter c.c.). Si tratta, infatti, di una previsione applicabile alle sole società “aperte”.