CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 17.5.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta;
– la presentazione di eventuali comunicazioni integrative;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

 

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Controllo preventivo sui modelli 730/2024 con esito a rimborso – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi (provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 267777)

Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che determinano un rimborso in capo al contribuente (art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014).
In base al provvedimento in esame, che ribadisce i criteri individuati negli scorsi anni, costituiscono elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2024 con esito a rimborso:
– lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
– oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
– oppure la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Se la dichiarazione viene inclusa nei controlli preventivi:
– l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il modello 730-4 per l’effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d’imposta;
– il rimborso spettante è erogato dalla stessa Agenzia dopo la conclusione delle operazioni di controllo preventivo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo – Cessione da parte del legale rappresentante della società – Ammissibilità (C.G.T. I Roma 6.6.2024 n. 7482/7/24)

Con la sentenza 6.6.2024 n. 7482/7/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha affermato che non configura, di per sé, un’operazione elusiva, quella per cui il proprietario di un immobile effettua gli interventi “edilizi” attraverso l’impresa di costruzione della quale è legale rappresentante e poi opta ex art. 121 del DL 34/2020 per fruire delle relative detrazioni mediante cessione del credito nei confronti della stessa impresa.
La decisione rileva che, in assenza di ulteriori prove fornite dall’Agenzia delle Entrate, tale commistione tra beneficiario e cessionario non rappresenta un abuso del diritto.
Secondo i giudici di merito, infatti, l’art. 121 del DL 34/2020 consente di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito senza prevedere preclusioni, a priori, in merito ai soggetti che possono divenire cessionari del credito d’imposta.

Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Lavori già effettuati – Novità del DL 39/2024 convertito – Irrilevanza delle varianti ai progetti

Ai sensi dell’art. 2-bis del DL 11/2023 “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
Seppur la norma di interpretazione autentica si riferisca alle disposizioni dell’art. 1 co. 894 della L. 197/2022 e dell’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023, parrebbe che il principio in essa contenuto possa applicarsi anche a quelle recate dall’art. 1 co. 2 e 3 del DL 39/2024.
Ciò, in quanto l’art. 2-bis del DL 11/2023 è una norma espressamente interpretativa.

Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Imposte dovute per la regolarizzazione – Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30)

In ordine all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (ex art. 1 co. 78-85 della L. 213/2023), con la ris. 17.6.2024 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per procedere al versamento:
– dell’IVA (dovuta solo nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali);
– dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (questa dovuta sia nel caso dell’eliminazione che in quello dell’iscrizione di rimanenze).
Nel modello F24, i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (es., “01” per la prima) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. “02”, se le rate sono due).
Si ricorda che, nella perdurante assenza delle disposizioni attuative, attualmente l’adeguamento risulta possibile solo nel caso dell’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, per il quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno – Disciplina e presentazione della comunicazione

La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 17.5.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta;
– la presentazione di eventuali comunicazioni integrative;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

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Periodi non coperti da contribuzione – Riscatto – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Istruzioni (circ. INPS 29.5.2024 n. 69)

Con la circ. 29.5.2024 n. 69, l’INPS ha illustrato la disciplina della c.d. “pace contributiva”, ovvero il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previsto in origine dall’art. 20 del DL 4/2019 per il triennio 2019-2021 e più recentemente riproposto dall’art. 1 co. 126-130 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) per il biennio 2024/2025.
In sintesi, la disposizione della legge di bilancio 2024 consente ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 e iscritti alle Gestioni dell’INPS, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti all’1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Tra le varie, l’INPS ha precisato che il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi già chiesti a riscatto ai sensi dell’art. 20 del DL 4/2019.
Questo perché la disposizione contenuta nella L. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il riscatto valido per il biennio 2024/2025 a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Agevolazioni per abitazione principale – Requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del solo possessore – Coniuge con residenza e dimora in immobile diverso

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, per qualificare un immobile come “abitazione principale” ai fini dell’IMU è necessario che soltanto il possessore vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; non rilevano, invece, la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell’immobile.
Poiché diviene sufficiente il riscontro dei requisiti di residenza anagrafica/dimora abituale in capo al solo possessore, la pronuncia della Corte Costituzionale elimina, di conseguenza, la facoltà di scegliere quale unico immobile qualificare come “abitazione principale” per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti (art. 1 co. 741 lett. b) secondo periodo della L. 160/2019).
Infatti, a seguito della sentenza della Consulta, se due coniugi sono proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) ciascuno di un immobile diverso ed ognuno stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile posseduto, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale ai fini dell’IMU (ciascuno per l’immobile in proprio possesso).

Prestazioni continuative con pagamenti successivi – Momento impositivo – Irrilevanza dell’incasso del corrispettivo (Corte di Giustizia UE 13.6.2024, causa C-696/22)

Con la sentenza pubblicata il 13.6.2024, relativa alla causa C-696/22, la Corte di Giustizia UE ha esaminato, fra l’altro, il criterio di determinazione del momento impositivo ai fini IVA delle prestazioni rese da una società rumena, la quale forniva servizi a imprese sottoposte a procedure d’insolvenza. Tali servizi prevedevano per gli amministratori e liquidatori giudiziari un compenso mensile, oltre a un compenso di risultato.
Secondo la Corte, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, si trattava di prestazioni continuative con pagamenti successivi, per cui esse dovevano considerarsi effettuate ai fini IVA alla scadenza del periodo cui era riferito il pagamento, ai sensi dell’art. 64, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, non poteva applicarsi il diverso criterio di determinazione del momento impositivo dettato dall’art. 64 paragrafo 2, così come recepito dalla legge rumena.
Inoltre, il criterio dettato dall’art. 64 paragrafo 1 ha carattere vincolante, per cui l’eventuale mancato incasso del corrispettivo alla scadenza del periodo non può avere l’effetto di posticipare l’insorgenza dell’IVA e la sua esigibilità, neppure laddove tale mancato pagamento derivi dalla mancanza di liquidità sul conto del debitore.

Cessione di fabbricato da demolire – Riqualificazione in compravendita di area edificabile – Imponibilità della plusvalenza – Esclusione (Cass. 13.6.2024 n. 16469)

L’ordinanza della Corte di Cassazione 13.6.2024 n. 16469 ha ribadito che, ai fini dell’art. 67 del TUIR, la cessione di un fabbricato, seppur vetusto ed anche in presenza di un permesso di costruire già richiesto dall’acquirente in vista della demolizione, non può essere tassata come cessione di area fabbricabile.
Ai fini della distinzione tra cessioni di fabbricati e cessioni di terreni, si è espressa più volte la Cassazione, che ha censurato le pretese del Fisco e ha accolto le ragioni dei contribuenti (cfr. Cass. nn. 929/20245088/2019, 15629/2014), certificando il principio per cui ai fini della qualificazione della plusvalenza non rileva il fatto che un fabbricato sia destinato alla demolizione.
Questa tesi è stata confermata anche dalla risposta a interpello n. 331/2020, la quale, oltre a confermare “il cambio di rotta” dell’Amministrazione finanziaria su questa fattispecie che è stato sancito dalla precedente circ. 29.7.2020 n. 23, ha anche escluso la possibilità di beneficiare della rivalutazione dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001. Di conseguenza, non viene considerato ammissibile applicare la rivalutazione ad un fabbricato da demolire.